keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Semplice trasporto
- Art. 5 Memorizzazione temporanea
- Art. 6 Memorizzazione di informazioni
- Art. 7 Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi
- Art. 8 Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti
- Art. 9 Ordini di contrastare i contenuti illegali
- Art. 10 Ordini di fornire informazioni
- Art. 11 Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato
- Art. 12 Punti di contatto per i destinatari del servizio
- Art. 13 Rappresentanti legali
- Art. 14 Termini e condizioni
- Art. 15 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari
- Art. 16 Meccanismo di segnalazione e azione
- Art. 17 Motivazione
- Art. 18 Notifica di sospetti di reati
- Art. 19 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 20 Sistema interno di gestione dei reclami
- Art. 21 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
- Art. 22 Segnalatori attendibili
- Art. 23 Misure e protezione contro gli abusi
- Art. 24 Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online
- Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online
- Art. 26 Pubblicità sulle piattaforme online
- Art. 27 Trasparenza dei sistemi di raccomandazione
- Art. 28 Protezione online dei minori
- Art. 29 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 30 Tracciabilità degli operatori commerciali
- Art. 31 Conformità dal momento della progettazione
- Art. 32 Diritto all'informazione
- Art. 33 Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 34 Valutazione del rischio
- Art. 35 Attenuazione dei rischi
- Art. 36 Meccanismo di risposta alle crisi
- Art. 37 Revisioni indipendenti
- Art. 38 Sistemi di raccomandazione
- Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online
- Art. 40 Accesso ai dati e controllo
- Art. 41 Funzione di controllo della conformità
- Art. 42 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
- Art. 43 Contributo per le attività di vigilanza
- Art. 44 Norme
- Art. 45 Codici di condotta
- Art. 46 Codici di condotta per la pubblicità online
- Art. 47 Codici di condotta per l'accessibilità
- Art. 48 Protocolli di crisi
- Art. 49 Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali
- Art. 50 Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali
- Art. 51 Poteri dei coordinatori dei servizi digitali
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 54 Risarcimento
- Art. 55 Relazioni sulle attività
- Art. 56 Competenze
- Art. 57 Assistenza reciproca
- Art. 58 Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali
- Art. 59 Deferimento alla Commissione
- Art. 60 Indagini comuni
- Art. 61 Comitato europeo per i servizi digitali
- Art. 62 Struttura del comitato
- Art. 63 Compiti del comitato
- Art. 64 Sviluppo di competenze e capacità
- Art. 65 Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 66 Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
- Art. 67 Richieste di informazioni
- Art. 68 Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
- Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni
- Art. 70 Misure provvisorie
- Art. 71 Impegni
- Art. 72 Azioni di monitoraggio
- Art. 73 Non conformità
- Art. 74 Sanzioni pecuniarie
- Art. 75 Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5
- Art. 76 Penalità di mora
- Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Art. 79 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Art. 80 Pubblicazione delle decisioni
- Art. 81 Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali
- Art. 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
- Art. 84 Segreto d'ufficio
- Art. 85 Sistema di condivisione delle informazioni
- Art. 86 Rappresentanza
- Art. 87 Esercizio della delega
- Art. 88 Procedura di comitato
- Art. 89 Modifiche della direttiva 2000/31/CE
- Art. 90 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 91 Riesame
- Art. 92 Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Articolo 93 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- controversie 39
- risoluzione 36
- extragiudiziale 26
- organismo 20
- organismi 12
- digitali 9
- servizi 9
- controversia 8
- online 8
- certificato 7
- paragrafo 7
- piattaforme 7
- compresi 7
- coordinatore 6
- norma 6
- relazione 6
- fornitori 6
- certificati 6
- primo 5
- informazioni 5
- funzionamento 5
- risolvere 5
- certificazione 4
- destinatario_del_servizio 4
- decisioni 4
- servizio 4
- fornitore 4
- essi 4
- facilmente 4
- diritti 4
- periodo 4
- piattaforma_online 4
- diritto 4
- presentato 4
- membri 3
- coordinatori 3
- favore 3
- persona 3
- secondo 3
- ente 3
- destinatario 3
- destinatari 3
- avviare 3
- possibilità 3
- caso 3
- presente 3
- il 3
- enti 3
- persone 3
- tempo 3
Articolo 21
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. I destinatari del servizio, compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo.
I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, come menzionato al primo comma, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia_online, chiare e di facile uso.
Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario_del_servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.
2. Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie selezionato e certificato al fine di risolvere la controversia.
I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire tale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta.
L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti.
3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a) | è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni; |
b) | dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni_generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia; |
c) | i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura; |
d) | la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online; |
e) | è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione; |
f) | la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile, compreso il presente articolo. |
Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato:
a) | le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo, a norma del primo comma, lettera b); e |
b) | la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, a norma del primo comma, lettera e). |
4. Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Essi forniscono informazioni supplementari su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali.
I coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati. In particolare, tale relazione:
a) | elenca il numero di controversie che ciascun organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ha ricevuto ogni anno; |
b) | indica l'esito delle procedure avviate dinanzi a tali organi e il tempo medio necessario per risolvere le controversie; |
c) | individua e spiega eventuali carenze sistemiche o settoriali o difficoltà incontrate in relazione al funzionamento di tali organismi; |
d) | individua le migliori prassi relative a tale funzionamento; |
e) | formula raccomandazioni su come migliorare tale funzionamento, ove opportuno. |
Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.
5. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario_del_servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma_online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma_online, il destinatario_del_servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma_online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede.
I diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall'organismo. I destinatari del servizio, devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie.
Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario_del_servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma_online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.
6. Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 3.
Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 3.
7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 3. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.
8. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 3, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione. La Commissione pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.
9. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.
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