keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 36 Segreto d'ufficio
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- regolamento 7
- norma 5
- informazioni 5
- presente 5
- articolo 4
- fini 4
- utilizzate 3
- raccolte 3
- le 3
- autorità 2
- ufficio 2
- n / 2
- segreto 2
- persona 1
- fisica 1
- giuridica 1
- compresi 1
- revisori 1
- esperti 1
- scambiate 1
- nominati 1
- paragrafo 1
- tenuti 1
- divulgare 1
- acquisite 1
- nonché 1
- applicazione 1
- natura 1
- qualsiasi 1
- funzionari 1
- dette 1
- fornite 1
- norme 1
- nazionali 1
- concentrazioni 1
- fatti 1
- salvi 1
- scambio 1
- articoli 1
- controllo 1
- competenti 1
- stati 1
- membri 1
- agenti 1
- persone 1
- lavorano 1
- sotto 1
- protette 1
Articolo 36
Segreto d'ufficio
1. Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.
2. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.
3. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38, 39, 41 e 43, la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
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