(33) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze, quale la concessione collettiva di licenze o la presunzione di rappresentanza, che essi pongono in essere per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di flessibilità nel determinare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare affinché siano sufficientemente rappresentativi, purché si preveda che un numero significativo di titolari di diritti sul tipo di opere o altri materiali in questione abbia conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo in questione.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire le norme specifiche applicabili ai casi in cui più organismi di gestione collettiva siano rappresentativi delle opere o altri materiali in questione, imponendo, ad esempio, licenze comuni o un accordo tra gli organismi interessati.
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(42) Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti dalla presente direttiva per le opere o altri materiali fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari di diritti godano di una protezione adeguata, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la certezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.
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(46) In considerazione della crescente importanza della capacità di offrire schemi flessibili per la concessione di licenze nell'era digitale e del crescente ricorso a tali regimi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere meccanismi di concessione di licenze che consentano agli organismi di gestione collettiva di concludere licenze, su base volontaria, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano autorizzato o meno l'organismo interessato ad agire in tal senso. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere e introdurre tali regimi conformemente alle loro tradizioni, prassi o circostanze nazionali, fatte salve le garanzie previste dalla presente direttiva e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione.
Tali meccanismi dovrebbero avere effetto solamente nel territorio dello Stato membro interessato, salvo disposizioni contrarie del diritto dell'Unione.
Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che conclude l'accordo, purché tale meccanismo sia conforme al diritto dell'Unione, comprese le norme sulla gestione collettiva dei diritti di cui alla direttiva 2014/26/UE.
In particolare, tali meccanismi dovrebbero anche garantire che l'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applichi ai titolari di diritti che non sono membri dell'organismo che conclude l'accordo. Tali meccanismi potrebbero includere la concessione di licenze collettive estese, il mandato legale e le presunzioni di rappresentanza.
Le disposizioni della presente direttiva relative alla concessione di licenze collettive non dovrebbero pregiudicare l'attuale capacità degli Stati membri di applicare la gestione collettiva dei diritti obbligatoria o altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, come quello di cui all'articolo 3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio (12).
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(48) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di misure di salvaguardia adeguate per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti che non hanno conferito mandato all'organismo che offre la licenza e che tali misure di salvaguardia si applichino in modo non discriminatorio. In modo specifico, per giustificare l'effetto esteso dei meccanismi, l'organismo dovrebbe essere sufficientemente rappresentativo, sulla base delle autorizzazioni dei titolari dei diritti, dei tipi di opere o altri materiali oggetto della licenza.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire i requisiti da soddisfare affinché tali organismi siano considerati sufficientemente rappresentativi, tenendo conto della categoria di diritti gestiti dall'organismo, della capacità dell'organismo di gestire efficacemente i diritti, del settore creativo in cui opera, e del fatto che l'organismo copra un numero significativo di titolari di diritti per il tipo di opere o altri materiali in questione, che hanno conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo pertinente conformemente alla direttiva 2014/26/UE.
Al fine di garantire la certezza giuridica e assicurare che sia fatto affidamento sui meccanismi, gli Stati membri dovrebbero poter determinare l'attribuzione della responsabilità per quanto riguarda gli utilizzi autorizzati dall'accordo di licenza.
La parità di trattamento dovrebbe essere garantita a tutti i titolari di diritti le cui opere sono sfruttate sulla base della licenza, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla concessione delle licenze e sulla distribuzione del compenso. Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci per l'intera durata della licenza e non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato agli utilizzatori, agli organismi di gestione collettiva o ai titolari di diritti e senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.
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(52) Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di uno o più mediatori.
A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più organi competenti o mediatori.
L'organo o i mediatori dovrebbero riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna imparziale.
Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale.
L'organo o i mediatori potrebbero incontrarsi con le parti per agevolare l'avvio dei negoziati o nel corso dei negoziati per facilitare la conclusione di un accordo. La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del meccanismo negoziale.
Senza che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri, essi dovrebbero incoraggiare il dialogo tra gli organismi rappresentativi.
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(56) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione_di_carattere_giornalistico così che esso copra pubblicazioni di tipo giornalistico pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione.
Tra le pubblicazioni di carattere giornalistico che dovrebbero rientrare nel concetto figurano, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e i siti web d'informazione.
Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.
Questa tutela non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non viene svolta sull'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate giornalistiche.
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(66) Tenuto conto del fatto che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online danno accesso a contenuti che non sono caricati da loro stessi bensì dai loro utenti, è opportuno prevedere un meccanismo specifico di responsabilità ai fini della presente direttiva per i casi in cui non sia stata concessa alcuna autorizzazione.
Ciò non dovrebbe pregiudicare i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale per i casi diversi dalla responsabilità per violazioni del diritto d'autore e la possibilità per i tribunali o le autorità amministrative nazionali di emettere ingiunzioni conformemente al diritto dell'Unione.
In particolare, il regime specifico applicabile ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR, il cui numero medio di visitatori unici al mese nell'Unione non supera i 5 milioni, non dovrebbe incidere sulla disponibilità di mezzi di ricorso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.
Qualora non sia stata concessa alcuna autorizzazione ai prestatori di servizi, questi ultimi dovrebbero compiere i massimi sforzi, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, per evitare che nei loro servizi siano disponibili opere e altri materiali non autorizzati, come indicato dai titolari dei diritti interessati.
A tal fine i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi le informazioni pertinenti e necessarie tenendo conto, tra l'altro, delle dimensioni dei titolari dei diritti e della tipologia di opera e degli altri materiali.
Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d'autore, comprese opere o altri materiali il cui utilizzo è oggetto di un accordo di licenza, o da un'eccezione o limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.
Le misure adottate da tali prestatori di servizi non dovrebbero pertanto pregiudicare gli utenti che utilizzano i servizi di condivisione di contenuti online al fine di caricare e accedere legalmente alle informazioni su tali servizi.
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(67) Analogamente a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, la presente direttiva stabilisce disposizioni relativamente a nuovi servizi online.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business. Il regime derogatorio applicabile ai nuovi prestatori di servizi con un fatturato e un pubblico ridotti dovrebbe andare a vantaggio delle imprese effettivamente nuove e dovrebbe pertanto cessare di applicarsi tre anni dopo la prima disponibilità online dei loro servizi nell'Unione.
Questo regime non dovrebbe essere abusato tramite accordi finalizzati ad estenderne i benefici oltre i primi tre anni.
In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ai servizi nuovamente creati o ai servizi forniti sotto una nuova denominazione, ma che svolgono l'attività di un prestatore_di_servizi_di_condivisione_di_contenuti_online già esistente che non potrebbe beneficiare o non potrebbe più beneficiare di questo regime.
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