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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 5

Condizioni per il riutilizzo

1.   Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l' accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora concedano o neghino l' accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici siano dotati delle necessarie risorse per conformarsi al presente articolo.

2.   Le condizioni per il riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. Tali condizioni non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, la tutela della natura protetta dei dati. Essi garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:

a)

concedere l' accesso per il riutilizzo dei dati soltanto qualora l' ente_pubblico o l'organismo competente abbia garantito, in seguito alla richiesta di riutilizzo, che i dati sono stati:

i)

anonimizzati, nel caso di dati personali; e

ii)

modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

b)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi da remoto all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito o controllato dall' ente_pubblico;

c)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di trattamento sicuro, rispettando rigorose norme di sicurezza, a condizione che l' accesso remoto non possa essere consentito senza compromettere i diritti e gli interessi di terzi.

4.   In caso di riutilizzo consentito conformemente al paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato. L' ente_pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e i risultati del trattamento dei dati effettuato dal riutilizzatore per tutelare l'integrità della protezione dei dati come anche il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che compromettono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare il riutilizzo dei risultati è comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.

5.   A meno che il diritto nazionale preveda tutele specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al riutilizzo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l' ente_pubblico subordina il riutilizzo dei dati forniti a norma del paragrafo 3 del presente articolo al rispetto, da parte del riutilizzatore, di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito malgrado le misure di tutela adottate. I riutilizzatori hanno il divieto di reidentificare gli interessati cui si riferiscono i dati e adottano misure tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare all' ente_pubblico qualsiasi violazione dei dati che comporti la reidentificazione degli interessati. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali il riutilizzatore informa senza ritardo, se opportuno con l'assistenza dell' ente_pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi possono essere.

6.   Qualora il riutilizzo dei dati non possa essere consentito in conformità degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e non vi sia alcuna base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, l' ente_pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati o l' autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l' ente_pubblico. Qualora fornisca tale assistenza, l' ente_pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

7.   Il riutilizzo dei dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo dei dati o di limitarlo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

8.   Quando i dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia di riservatezza commerciale o statistica, gli enti pubblici provvedono affinché i dati riservati non siano divulgati in conseguenza all' autorizzazione di tale riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia consentito a norma del paragrafo 6.

9.   Qualora intenda trasferire a un paese terzo dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il riutilizzatore informa l' ente_pubblico della sua intenzione a trasferire tali dati e della finalità di tale trasferimento al momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il riutilizzatore informa, se opportuno con l'assistenza dell' ente_pubblico, la persona giuridica i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale intenzione, tale finalità e tali tutele adeguate. L' ente_pubblico non consente il riutilizzo a meno che la persona giuridica non dia l' autorizzazione al trasferimento.

10.   Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intende trasferire tali dati a un paese terzo diverso da un paese designato in conformità del paragrafo 12 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente:

a)

a rispettare gli obblighi imposti in conformità dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei dati al paese terzo; e

b)

ad accettare la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell' ente_pubblico che trasmette i dati in merito a qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

11.   Gli enti pubblici forniscono, se del caso e nei limiti delle loro capacità, orientamenti e assistenza ai riutilizzatori affinché rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

12.   Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

garantiscono una protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali sostanzialmente equivalente a quella garantita dal diritto dell'Unione;

b)

sono applicate e fatte rispettare in modo efficace; e

c)

consentono un ricorso giurisdizionale effettivo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

13.   Specifici atti legislativi dell'Unione possono stabilire che determinate categorie di dati non personali detenuti da enti pubblici siano considerate altamente sensibili ai fini del presente articolo, laddove il loro trasferimento a paesi terzi possa mettere a rischio gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Qualora tale atto sia adottato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni particolari applicabili ai trasferimenti di tali dati verso paesi terzi.

Tali condizioni particolari si basano sulla natura delle categorie di dati non personali individuate nello specifico atto legislativo dell'Unione e sui motivi per cui tali categorie sono considerate altamente sensibili, tenendo in considerazione il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Esse sono non discriminatorie e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione.

Qualora richiesto dagli atti legislativi specifici dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni particolari possono includere termini applicabili al trasferimento o alle modalità tecniche ad esso relative, limitazioni per quanto riguarda il riutilizzo di dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o, in casi eccezionali, restrizioni per quanto riguarda i trasferimenti a paesi terzi.

14.   La persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati non personali può trasferire i dati solo ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 7

Organismi competenti

1.   Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l' accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Gli organismi competenti possono inoltre essere abilitati a concedere l' accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Qualora concedano o neghino l' accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.

3.   Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi dati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario:

a)

fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per la fornitura dell' accesso ai fini del riutilizzo dei dati;

b)

fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili;

c)

fornire assistenza tecnica per la pseudonimizzazione e garantire il trattamento dei dati in modo da tutelare efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata, e la cancellazione di informazioni commerciali riservate, tra cui segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

d)

se del caso, fornire assistenza agli enti pubblici affinché aiutino i riutilizzatori a richiedere agli interessati il consenso al riutilizzo o ai titolari dei dati l' autorizzazione al riutilizzo, in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui si intende effettuare il trattamento dei dati, e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso o di autorizzazione formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica;

e)

fornire assistenza agli enti pubblici in merito alla valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10.

5.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica altresì alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali organismi competenti.

Articolo 12

Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati

La fornitura di servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati attraverso una persona giuridica distinta;

b)

le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un titolare dei dati o a un utente dei dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzano tali altri servizi;

c)

i dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati, il che può comportare l'uso di dati per l'individuazione di frodi o a fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;

d)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato o da un titolare dei dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati e offre agli interessati o ai titolari dei dati la possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;

e)

i servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell' interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;

f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione a soggetti che richiedono l' accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei dati;

h)

in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei dati garantiscono la conservazione dei dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l' accesso ai loro dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale fornitura di servizi di intermediazione dei dati sia fornita tra interessati e utenti dei dati, di esercitare i propri diritti;

i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dei dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l' accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

k)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;

l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dei dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso;

n)

qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il consenso e ai titolari dei dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i dati;

o)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei dati.

Articolo 16

Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati

Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.

Articolo 20

Obblighi di trasparenza

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:

a)

tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti;

b)

la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;

c)

le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo;

d)

le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.

2.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

b)

una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati;

c)

un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati;

d)

una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno;

e)

informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall' autorizzazione all' accesso ai dati, e sulle spese.

Articolo 26

Requisiti relativi alle autorità competenti

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta. Le funzioni delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati possono essere svolte dalla stessa autorità. Gli Stati membri possono istituire una o più autorità nuove per tali finalità o avvalersi di quelle esistenti.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati svolgono i loro compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva. Nell'esercizio dei loro compiti, esse salvaguardano la concorrenza leale e la non discriminazione.

3.   L'alta dirigenza e il personale addetto allo svolgimento dei compiti pertinenti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utente o il responsabile della manutenzione dei servizi che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti, né rappresentarli. Ciò non preclude l'uso dei servizi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o l'uso di tali servizi per scopi personali.

4.   L'alta dirigenza e il personale delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità in relazione alle attività di valutazione loro affidate.

5.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno a loro disposizione le risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi dati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie.

6.   Su richiesta motivata e senza ritardo, le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro forniscono alla Commissione e alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati degli altri Stati membri le informazioni necessarie a svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Qualora un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ritenga che le informazioni richieste siano riservate conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale e segreto professionale, la Commissione e le altre autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate garantiscono tale riservatezza.

Articolo 29

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

1.   La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.

2.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:

a)

un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j) e k),

b)

un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30, lettere f) e g);

c)

un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).

3.   La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

4.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

Articolo 31

Accesso internazionale e trasferimento

1.   L' ente_pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati, o l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, adotta tutte le ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, compresi accordi contrattuali, per impedire il trasferimento internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o l' accesso a questi ultimi da parte delle autorità pubbliche qualora tale trasferimento o accesso confliggesse con il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, fatto salvo il paragrafo 2 o 3.

2.   Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongano che un ente_pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta trasferiscano dati non personali detenuti nell'Unione o vi diano accesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono rinconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su un accordo di questo tipo concluso tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

3.   In mancanza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora un ente_pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta siano destinatari di una decisione o di una sentenza di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che ordini il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione o che vi sia dato accesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e il rispetto di tale decisione rischi di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, il trasferimento di tali dati o l' accesso agli stessi da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:

a)

il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, e richiede che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni;

b)

l'obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un’autorità giurisdizionale competente del paese terzo; e

c)

l'autorità giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di un'autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati a norma del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale del pertinente Stato membro.

4.   Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte, l' ente_pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati o l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

5.   L' ente_pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati e l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informano il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di soddisfare tale richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

CAPO VIII

Delega e procedura di comitato

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(3)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

(6)  Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

(7)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(9)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(13)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(18)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(19)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(20)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(21)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(23)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(24)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(25)  Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l' accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

(26)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(27)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(28)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(29)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l' accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).



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