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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'lucro' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    Disposizioni generali

    CAPo II
    Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

    CAPO III
    Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

    CAPO IV
    Altruismo dei dati
  • 1 Art. 15 Deroghe
  • 2 Art. 18 Requisiti generali per la registrazione

  • CAPO V
    Autorità competenti e disposizioni procedurali

    CAPO VI
    Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

    CAPO VII
    Accesso internazionale e trasferimento

    CAPO VIII
    Delega e procedura di comitato

    CAPO ix
    Disposizioni finali E TRANSITORIE


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Articolo 15

Deroghe

Il presente capo non si applica alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute o ad altre entità senza scopo di lucro nella misura in cui le loro attività consistono nel cercare di raccogliere, per obiettivi di interesse generale, dati messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, a meno che tali organizzazioni e entità non puntino a stabilire relazioni commerciali tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati, da un lato, e utenti dei dati, dall'altro.

CAPO IV

Altruismo dei dati

Articolo 18

Requisiti generali per la registrazione

Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, un'entità deve:

a)

svolgere attività di altruismo dei dati;

b)

essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile;

c)

operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;

d)

svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività;

e)

rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo.


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