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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'innovazione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;

b)

un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

c)

un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d)

un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

2.   Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente regolamento non pregiudica:

a)

le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell' accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e

b)

gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento dei dati non personali.

Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

3.   Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 25

Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati

1.   Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o l’ autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse.

3.   Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4.   Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica.

CAPO V

Autorità competenti e disposizioni procedurali

Articolo 28

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1.   Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2.   I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.

3.   Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.

CAPO VI

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Articolo 29

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

1.   La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.

2.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:

a)

un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j) e k),

b)

un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30, lettere f) e g);

c)

un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).

3.   La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

4.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

Articolo 30

Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati svolge i compiti seguenti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il trattamento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei dati in tutta l'Unione;

c)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute;

d)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;

e)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;

f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati tra spazi di dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g)

assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno mediante il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati e dei servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione di spazi comuni europei di dati;

h)

propone orientamenti per gli spazi comuni europei di dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi di dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:

i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, la comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e le procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii)

i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

iii)

un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

iv)

una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi comuni europei di dati;

v)

l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;

i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in relazione all' accesso internazionale e al trasferimento dei dati;

k)

consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m)

consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai dati non personali, compresa la normazione.

CAPO VII

Accesso internazionale e trasferimento

Articolo 34

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12, e delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nelle loro norme in materia di sanzioni, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Entro il 24 settembre 2023, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.

2.   Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi per l'imposizione di sanzioni ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in caso di violazione del presente regolamento, se opportuno:

a)

la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;

b)

qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

c)

qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

d)

i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.


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