keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 14
- unione 10
- diritto 9
- nazionale 9
- presente 9
- regolamento 9
- materia 6
- pubblici 5
- enti 5
- personali 5
- il 5
- riutilizzo 4
- protezione 3
- requisiti 3
- obblighi 3
- quadro 3
- settoriale 2
- consentire 2
- competenze 2
- riguarda 2
- specifici 2
- direttive 2
- //ce 2
- disposizioni 2
- normativa 2
- regolamenti 2
- trattamento 2
- accesso 2
- aggiuntivi 2
- crea 2
- lascia 2
- sicurezza 2
- determinate 2
- categorie 2
- controllo 2
- servizi 2
- intermediazione 2
- applicazione 2
- ue / 2
- applica 1
- membri 1
- attività 1
- giustificati 1
- oggettivamente 1
- giuridica 1
- dato 1
- proporzionati 1
- discriminatori 1
- eventuali 1
- pertinenti 1
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) | le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; |
b) | un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati; |
c) | un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e |
d) | un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. |
2. Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.
Il presente regolamento non pregiudica:
a) | le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell' accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e |
b) | gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento dei dati non personali. |
Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.
3. Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.
5. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.
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