keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 40 Sanzioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- violazione 8
- regolamento 7
- sanzioni 6
- eventuali 4
- presente 4
- dall’autore 3
- per 3
- misure 3
- ue / 3
- caso 3
- membri 3
- stati 3
- norme 2
- violazioni 2
- vantaggi 2
- obblighi 2
- gli 2
- limiti 2
- proprie 2
- competenze 2
- infliggere 2
- amministrative 2
- pecuniarie 2
- l’inosservanza 2
- applicare 2
- concorrenza 2
- dell’importo 2
- medesimo 2
- controllo 2
- perdite 2
- circostanze 1
- applicabili 1
- attenuanti 1
- aggravanti 1
- determinati 1
- fattori 1
- attendibile 1
- modo 1
- annuo 1
- possano 1
- misura 1
- ragione 1
- evitate 1
- fatturato 1
- articolo 1
- nell’unione 1
- dell’articolo 1
- conformemente 1
- dati 1
- protezione 1
Articolo 40
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 12 settembre 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico facilmente accessibile di tali misure.
3. Per l’inflizione delle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni dell’EDIB e dei criteri non esaustivi seguenti:
a) | la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione; |
b) | eventuali azioni intraprese dall’autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio; |
c) | eventuali violazioni commesse in precedenza dall’autore della violazione; |
d) | i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall’autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile; |
e) | eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso; |
f) | il fatturato annuo nell’Unione nell’esercizio precedente dell’autore della violazione. |
4. Per l’inosservanza degli obblighi di cui ai capi II, III e V del presente regolamento, le autorità di controllo responsabili del controllo dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in conformità dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.
5. Per l’inosservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.
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