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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'segnalazione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione con riferimento:

a)

alla definizione da parte di ciascun soggetto dell'Unione di un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 6;

b)

alla gestione e alla segnalazione dei rischi per la cibersicurezza e alla condivisione delle informazioni;

c)

all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10, nonché all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività del servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE);

d)

al controllo dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1.   Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento da parte del CERT-UE, del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e dei soggetti_dell'Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nello svolgimento dei compiti o nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, il CERT-UE, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e i soggetti_dell'Unione trattano e scambiano i dati personali solo nella misura necessaria e al solo scopo di svolgere tali compiti o adempiere a tali obblighi.

3.   Il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 è considerato necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento. Tali dati possono essere trattati solo nella misura necessaria per l'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza di cui agli articoli 6 e 8, per la fornitura di servizi da parte del CERT-UE a norma dell'articolo 13, per la condivisione di informazioni specifiche su un incidente a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 3, per la condivisione di informazioni a norma dell'articolo 20, per gli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 21, per il coordinamento della risposta e la cooperazione in caso di incidenti a norma dell'articolo 22 e per la gestione_degli_incidenti gravi a norma dell'articolo 23 del presente regolamento. I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE, quando agiscono in qualità di titolari del trattamento, applicano misure tecniche per prevenire il trattamento di categorie particolari di dati personali per scopi diversi e prevedono misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati.

CAPO II

MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA

Articolo 18

Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi

1.   Il CERT-UE può cooperare con omologhi nell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 17 che siano soggetti ai requisiti dell'Unione in materia di cibersicurezza, compresi omologhi di settori specifici, riguardo a strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche, procedure e migliori pratiche, nonché minacce informatiche e vulnerabilità. Per procedere a qualsiasi cooperazione con tali omologhi, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso. Se il CERT-UE istituisce una cooperazione con tali omologhi, ne informa gli omologhi degli Stati membri pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui è situato l’omologo. Ove applicabile e opportuno, tale cooperazione e le relative condizioni, anche per quanto riguarda la cibersicurezza, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni, sono stabilite in specifici accordi di riservatezza, quali contratti o accordi amministrativi. Gli accordi di riservatezza non sono subordinati all’approvazione preventiva dell’IICB, ma il suo presidente ne è informato. In caso di necessità urgente e imminente di scambiare informazioni sulla cibersicurezza nell’interesse dei soggetti dell’Unione o di un’altra parte, il CERT-UE può farlo con un soggetto le cui competenze, capacità e conoscenze specifiche sono legittimamente necessarie per rispondere a tale necessità urgente e imminente, anche se il CERT-UE non dispone di un accordo di riservatezza con tale soggetto. In tali casi il CERT-UE informa immediatamente il presidente dell’IICB e riferisce all’IICB mediante relazioni o riunioni periodiche.

2.   Il CERT-UE può cooperare con partner, quali i soggetti commerciali, compresi i soggetti di settori specifici, le organizzazioni internazionali, gli enti nazionali non dell’Unione o i singoli esperti, al fine di raccogliere informazioni su minacce informatiche generali e specifiche, quasi incidenti, vulnerabilità e possibili contromisure. Per procedere a una più ampia cooperazione con tali partner, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso.

3.   Con il consenso del soggetto dell'Unione interessato da un incidente e a condizione che esista un accordo o un contratto di non divulgazione con l’omologo o il partner interessato, il CERT-UE può fornire informazioni in merito all' incidente specifico agli omologhi o ai partner di cui ai paragrafi 1 e 2 unicamente al fine di contribuire alla sua analisi.

CAPO V

COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI segnalazione

Articolo 21

Obblighi di segnalazione

1.   Un incidente è considerato significativo se:

a)

ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa per il funzionamento del soggetto dell'Unione interessato o perdite finanziarie per lo stesso;

b)

ha interessato o è in grado di interessare altre persone fisiche o giuridiche causando considerevoli danni materiali o immateriali.

2.   I soggetti_dell'Unione presentano al CERT-UE:

a)

senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, un preallarme che, se opportuno, indichi se l' incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o malevoli o può avere un impatto transfrontaliero o che interessi diversi soggetti;

b)

senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, una notifica di incidente che, se opportuno, aggiorni le informazioni di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale dell' incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;

c)

su richiesta del CERT-UE, una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione;

d)

una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica di incidente di cui alla lettera b), che comprenda:

i)

una descrizione dettagliata dell' incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;

ii)

il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l' incidente;

iii)

le misure di attenuazione adottate e in corso;

iv)

se del caso, l'impatto transfrontaliero o su diversi soggetti dell' incidente;

e)

in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell' incidente.

3.   Un soggetto dell'Unione informa gli omologhi pertinenti degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui ha sede del fatto che si è verificato un incidente significativo, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

4.   I soggetti_dell'Unione notificano, tra l'altro, eventuali informazioni che consentano al CERT-UE di determinare l'impatto su diversi soggetti, l'impatto sullo Stato membro ospitante o l'impatto transfrontaliero a seguito di un incidente significativo. Fatto salvo l'articolo 12, la sola notifica non espone il soggetto dell'Unione a una maggiore responsabilità.

5.   Se del caso, i soggetti_dell'Unione comunicano, senza indebito ritardo, agli utenti dei sistemi informativi e di rete interessati, o di altre componenti dell'ambiente TIC, che sono potenzialmente interessati da un incidente significativo o una minaccia_informatica significativa e, se del caso, che devono adottare misure di attenuazione, qualsiasi misura o azione correttiva che possano adottare in risposta a tale incidente o minaccia. Se del caso, i soggetti_dell'Unione informano tali utenti della minaccia_informatica significativa stessa.

6.   Qualora un incidente significativo o una minaccia_informatica significativa interessi un sistema_informativo_e_di_rete o una componente dell'ambiente TIC di un soggetto dell'Unione intenzionalmente connesso con l'ambiente TIC di un altro soggetto dell'Unione, il CERT-UE emette una segnalazione di cibersicurezza.

7.   I soggetti_dell'Unione, su richiesta del CERT-UE, forniscono senza indebito ritardo al CERT-UE le informazioni digitali generate dall'uso dei dispositivi elettronici coinvolti nei loro rispettivi incidenti. Il CERT-UE può fornire ulteriori dettagli sui tipi di informazioni di cui ha bisogno ai fini della consapevolezza situazionale e della risposta agli incidenti.

8.   Il CERT-UE trasmette ogni tre mesi all'IICB, all'ENISA, all'EU INTCEN e alla rete CSIRT una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati su incidenti significativi, incidenti, minacce informatiche, quasi incidenti e vulnerabilità a norma dell'articolo 20 e sugli incidenti significativi notificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione di sintesi costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell’Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.

9.   Entro l'8 luglio 2024, l'IICB emana indirizzi o raccomandazioni che precisano ulteriormente le modalità, il formato e il contenuto della segnalazione a norma del presente articolo. Nell'elaborare tali indirizzi o raccomandazioni, l'IICB tiene conto degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2022/2555, che specificano il tipo di informazioni, il formato e la procedura di notifica. Il CERT-UE diffonde gli adeguati dettagli tecnici che consentano l'adozione di misure proattive di rilevamento, risposta agli incidenti o attenuazione da parte dei soggetti_dell'Unione.

10.   Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo non comprendono:

a)

le ICUE;

b)

le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita.


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