keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 2 Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 10
- articolo 6
- servizi 6
- unione 6
- finanziario 4
- soggetti_dell 4
- iicb 3
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- costi 3
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- fine 2
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- posti 1
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Articolo 16
Questioni finanziarie e relative al personale
1. Il CERT-UE è integrato nella struttura amministrativa di una direzione generale della Commissione al fine di beneficiare delle strutture di sostegno amministrativo, finanziario e contabile della Commissione, mantenendo nel contempo il suo status di prestatore di servizi interistituzionale autonomo per tutti i soggetti_dell'Unione. La Commissione informa l'IICB in merito alla collocazione amministrativa del CERT-UE e a eventuali cambiamenti al riguardo. La Commissione riesamina le disposizioni amministrative relative al CERT-UE periodicamente e in ogni caso prima della definizione di un quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312 TFUE, al fine di consentire l'adozione di misure adeguate. Il riesame include la possibilità di istituire il CERT-UE come organismo dell'Unione.
2. Per l'applicazione delle procedure amministrative e finanziarie, il direttore del CERT-UE agisce sotto l'autorità della Commissione e sotto la supervisione dell'IICB.
3. I compiti e le attività del CERT-UE, compresi i servizi da esso prestati ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3, 4, 5 e 7, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ai soggetti_dell'Unione rientranti nella rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa alla pubblica amministrazione europea, sono finanziati tramite una linea distinta del bilancio della Commissione. I posti riservati al CERT-UE sono specificati in una nota a piè di pagina della tabella dell'organico della Commissione.
4. I soggetti_dell'Unione diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo forniscono un contributo finanziario annuale al CERT-UE per coprire i servizi da esso prestati ai sensi dello stesso paragrafo. I contributi sono basati su orientamenti dati dall'IICB e concordati tra ciascun soggetto dell'Unione e il CERT-UE in accordi sul livello dei servizi. I contributi rappresentano una quota equa e proporzionata dei costi totali dei servizi forniti. Essi sono assegnati alla linea di bilancio distinta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, come entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
5. I costi dei servizi di cui all'articolo 13, paragrafo 6, sono a carico dei soggetti_dell'Unione che ricevono i servizi del CERT-UE. Le entrate sono destinate alle linee di bilancio che sostengono i costi.
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