keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 11 Compiti dell'IICB
- 2 Art. 15 Direttore del CERT-UE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 34
- direttore 17
- unione 14
- soggetti_dell 12
- articolo 11
- iicb 11
- servizi 10
- proposta 9
- cibersicurezza 9
- livello 8
- approva 8
- accordi 7
- base 6
- relazioni 6
- annuale 6
- gestione 6
- catalogo 5
- attività 5
- relazione 4
- conto 4
- il 4
- informazioni 4
- attuazione 4
- controlla 4
- programma 3
- spese 3
- lavoro 3
- fine 3
- tenendo 3
- rischi 3
- proposte 3
- personale 3
- raccomandazioni 3
- entrate 3
- pianificazione 3
- offerti 3
- presente 3
- regolamento 3
- adotta 3
- finanziaria 3
- delegato 2
- indirizzi 2
- ordinatore 2
- cooperazione 2
- indicatori 2
- sicurezza 2
- essenziali 2
- sull 2
- finanziarie 2
- fornisce 2
Articolo 11
Compiti dell'IICB
Nell'esercizio delle sue responsabilità l'IICB, in particolare:
a) | fornisce orientamenti al direttore del CERT-UE; |
b) | controlla e vigila efficacemente sull'attuazione del presente regolamento e sostiene i soggetti_dell'Unione nel rafforzamento della loro cibersicurezza, anche, se del caso, richiedendo relazioni ad hoc ai soggetti_dell'Unione e al CERT-UE; |
c) | previa discussione strategica, adotta una strategia pluriennale per innalzare il livello di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione, valuta tale strategia periodicamente e comunque ogni cinque anni e, ove necessario, la modifica; |
d) | stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi per lo svolgimento di riesami inter pares volontari da parte di soggetti_dell'Unione, al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, garantendo che tali riesami inter pares siano condotti da esperti di cibersicurezza designati da un soggetto dell'Unione diverso da quello sottoposto al riesame e che la metodologia si basi sull'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555 e sia, se del caso, adattata ai soggetti_dell'Unione; |
e) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il programma di lavoro annuale del CERT-UE e ne controlla l'attuazione; |
f) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e ogni suo aggiornamento; |
g) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, la pianificazione finanziaria annuale delle entrate e delle spese, anche in materia di personale, per le attività del CERT-UE; |
h) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, le modalità degli accordi sul livello dei servizi; |
i) | esamina e approva la relazione annuale elaborata dal direttore del CERT-UE riguardante le attività del CERT-UE, nonché la gestione dei fondi da parte di quest'ultimo; |
j) | approva e controlla gli indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE stabiliti sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE; |
k) | approva gli accordi di cooperazione, gli accordi sul livello dei servizi o i contratti tra il CERT-UE e altri soggetti ai sensi dell'articolo 18; |
l) | adotta indirizzi e raccomandazioni sulla base di una proposta del CERT-UE conformemente all'articolo 14 e dà istruzione al CERT-UE di emanare, ritirare o modificare una proposta relativa a indirizzi o raccomandazioni, o un invito a intervenire; |
m) | istituisce gruppi di consulenza tecnica con compiti specifici per assistere l'IICB nel suo operato, approva il loro mandato e ne designa i rispettivi presidenti; |
n) | riceve e valuta i documenti e le relazioni presentati dai soggetti_dell'Unione a norma del presente regolamento, come le valutazioni di maturità della cibersicurezza; |
o) | facilita l'istituzione di un gruppo informale di responsabili locali della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, con il sostegno dell'ENISA, allo scopo di scambiare migliori pratiche e informazioni in relazione all'attuazione del presente regolamento; |
p) | tenendo conto delle informazioni sui rischi di cibersicurezza individuati e degli insegnamenti tratti dal CERT-UE, controlla l'adeguatezza degli accordi di interconnettività tra gli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione e fornisce consulenza su eventuali miglioramenti; |
q) | istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche al fine di sostenere, a livello operativo, la gestione coordinata degli incidenti gravi che colpiscono i soggetti_dell'Unione e al fine di contribuire allo scambio regolare di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'impatto e l'entità degli incidenti gravi e i possibili modi per attenuarne gli effetti; |
r) | coordina l'adozione dei piani individuali di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 2; |
s) | adotta raccomandazioni relative alla sicurezza delle catene di approvvigionamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera m), tenendo conto dei risultati delle valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi di sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555 per sostenere i soggetti_dell'Unione nell'adozione di misure di gestione dei rischi di cibersicurezza efficaci e proporzionate. |
Articolo 15
Direttore del CERT-UE
1. Dopo aver ottenuto l'approvazione da una maggioranza di due terzi dei membri dell'IICB, la Commissione nomina il direttore del CERT-UE. L'IICB è consultato in tutte le fasi della procedura di nomina, in particolare per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici in relazione a tale incarico. La procedura di selezione, compreso l'elenco ristretto definitivo di candidati tra i quali deve essere nominato il direttore del CERT-UE, garantisce un'equa rappresentanza di ciascun genere, tenendo conto delle domande presentate.
2. Il direttore del CERT-UE è responsabile del buon funzionamento del CERT-UE e agisce nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la direzione dell'IICB. Il direttore del CERT-UE riferisce regolarmente al presidente dell'IICB e presenta relazioni ad hoc all'IICB, se questo lo richiede.
3. Il direttore del CERT-UE assiste l'ordinatore delegato competente nell'elaborazione della relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, redatta a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e riferisce periodicamente all'ordinatore delegato in merito all'attuazione di misure per le quali sono stati subdelegati poteri al direttore del CERT-UE.
4. Il direttore del CERT-UE elabora annualmente una pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese amministrative per le sue attività, una proposta di programma di lavoro annuale, una proposta di catalogo dei servizi per il CERT-UE, proposte di revisione del catalogo dei servizi, proposte di modalità riguardanti gli accordi sul livello dei servizi e proposte di indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE, che devono essere approvate dall'IICB conformemente all'articolo 11. In sede di revisione dell'elenco dei servizi contenuti nel catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE, il direttore del CERT-UE tiene conto delle risorse assegnate al CERT-UE.
5. Il direttore del CERT-UE presenta a cadenza almeno annuale all'IICB e al presidente dell'IICB relazioni riguardanti le attività e le prestazioni del CERT-UE durante il periodo di riferimento, inclusi l'esecuzione del bilancio, gli accordi sul livello dei servizi e gli accordi scritti conclusi, la cooperazione con omologhi e partner e le missioni effettuate dal personale, comprese le relazioni di cui all'articolo 11. Tali relazioni comprendono un programma di lavoro per il periodo successivo, la pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese, anche relative al personale, gli aggiornamenti previsti del catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e una valutazione dell'impatto previsto di tali aggiornamenti relativamente alle risorse finanziarie e umane.
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