keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 7 Valutazioni di maturità della cibersicurezza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cibersicurezza 7
- maturità 5
- valutazioni 3
- unione 3
- articolo 2
- valutazione 2
- possono 2
- comitato 2
- soggetto 2
- interessato 1
- esplicito 1
- consenso 1
- istituito 1
- norma 1
- discussi 1
- interistituzionale 1
- richiesta 1
- risultati 1
- gruppo 1
- seno 1
- interno 1
- sulla 1
- informale 1
- responsabili 1
- locali 1
- fine 1
- trarre 1
- insegnamenti 1
- esperienze 1
- condividere 1
- migliori 1
- base 1
- cooperare 1
- soggetti 1
- ambiente 1
- entro 1
- luglio 1
- successivamente 1
- almeno 1
- anni 1
- ciascun 1
- svolge 1
- comprende 1
- tutti 1
- elementi 1
- le 1
- rispettivi 1
- svolte 1
- caso 1
- assistenza 1
Articolo 7
Valutazioni di maturità della cibersicurezza
1. Entro l'8 luglio 2025 e successivamente almeno ogni due anni, ciascun soggetto dell'Unione svolge una valutazione di maturità della cibersicurezza che comprende tutti gli elementi del proprio ambiente TIC.
2. Le valutazioni di maturità della cibersicurezza sono svolte, se del caso, con l'assistenza di terzi specializzati.
3. I soggetti_dell'Unione con strutture simili possono cooperare nello svolgimento delle valutazioni di maturità della cibersicurezza per i rispettivi soggetti.
4. Sulla base di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e con il consenso esplicito del soggetto dell'Unione interessato, i risultati di una valutazione di maturità della cibersicurezza possono essere discussi in seno a tale comitato o all'interno del gruppo informale di responsabili locali per la cibersicurezza al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze e condividere le migliori pratiche.
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