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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'domanda' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 19

Trattamento delle informazioni

1.   I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE rispettano l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE o di equivalenti quadri normativi applicabili.

2.   Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare altri soggetti_dell'Unione o, se del caso, altri Stati membri, qualora la domanda riguardi loro documenti.

3.   Il trattamento delle informazioni da parte dei soggetti_dell'Unione e del CERT-UE si conforma alle norme applicabili sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 20

Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza

1.   Su base volontaria, i soggetti_dell'Unione possono notificare e fornire informazioni al CERT-UE sugli incidenti, le minacce informatiche, i quasi incidenti e le vulnerabilità che li interessano. Il CERT-UE garantisce la disponibilità di mezzi di comunicazione efficaci, con un livello elevato di tracciabilità, riservatezza e affidabilità, per agevolare la condivisione delle informazioni con i soggetti_dell'Unione. Nel trattare le notifiche, il CERT-UE può dare la priorità al trattamento delle notifiche obbligatorie rispetto alle notifiche volontarie. Fatto salvo l'articolo 12, la notifica volontaria non deve avere l'effetto di imporre al soggetto dell'Unione che la effettua alcun obbligo aggiuntivo cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.

2.   Per svolgere la missione e i compiti conferitigli a norma dell'articolo 13, il CERT-UE può chiedere ai soggetti_dell'Unione di fornirgli informazioni tratte dai loro rispettivi inventari dei sistemi TIC, comprese le informazioni relative alle minacce informatiche, ai quasi incidenti, alle vulnerabilità, agli indicatori di compromissione, agli allarmi di cibersicurezza e alle raccomandazioni riguardanti la configurazione degli strumenti di cibersicurezza al fine di rilevare gli incidenti. Il soggetto dell'Unione cui è rivolta tale domanda trasmette senza indebito ritardo le informazioni richieste e ogni loro successivo aggiornamento.

3.   Il CERT-UE può scambiare con i soggetti_dell'Unione informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del soggetto dell'Unione interessato dall’ incidente, a condizione che quest’ultimo vi acconsenta. Ove rifiuti il consenso, il soggetto dell'Unione fornisce al CERT-UE i motivi a sostegno di tale decisione.

4.   I soggetti_dell'Unione condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, informazioni relative al completamento dei piani di cibersicurezza.

5.   L'IICB o il CERT-UE, a seconda dei casi, condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, indirizzi, raccomandazioni e inviti ad agire.

6.   Gli obblighi di condivisione stabiliti nel presente articolo non comprendono:

a)

le ICUE;

b)

le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita.


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