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- 5 Articolo 3 Definizioni
- 3 Articolo 28 Certificati qualificati di firme elettroniche
- 2 Articolo 29 Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- 1 Articolo 30 Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- 1 Articolo 32 Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate
- 3 Articolo 38 Certificati qualificati di sigilli elettronici
- 2 Articolo 45 Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- firma_elettronica 28
- requisiti 28
- qualificato 24
- certificato 23
- dati 20
- certificati 19
- creazione 19
- sigillo_elettronico 18
- all’allegato 17
- qualificati 17
- persona 16
- norme 15
- atti 13
- all’articolo 13
- elettroniche 12
- firme 12
- sospensione 12
- esecuzione 12
- elettronici 12
- qualificata 11
- prestatore_di_servizi_fiduciari 10
- sigilli 10
- stati 10
- giuridica 10
- convalida 10
- processo 10
- fisica 10
- autenticazione 9
- elettronica 9
- servizi 8
- i 8
- forma 8
- momento 7
- secondo 7
- la 7
- firma 7
- adottati 6
- periodo 6
- sito 6
- dispositivo 6
- mediante 6
- validità 6
- sicurezza 6
- «certificato 6
- procedura 6
- situazione 6
- stabilire 6
- presume 5
- utilizzati 5
- numeri 5
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) | « identificazione_elettronica», il processo per cui si fa uso di dati_di_identificazione_personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica; |
2) | «mezzi di identificazione_elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati_di_identificazione_personale e utilizzata per l’ autenticazione per un servizio online; |
3) | « dati_di_identificazione_personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica; |
4) | «regime di identificazione_elettronica», un sistema di identificazione_elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione_elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche; |
5) | « autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’ identificazione_elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica; |
6) | « parte_facente_affidamento_sulla_certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’ identificazione_elettronica o su un servizio_fiduciario; |
7) | « organismo_del_settore_pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo_di_diritto_pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato; |
8) | « organismo_di_diritto_pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
9) | « firmatario», una persona fisica che crea una firma_elettronica; |
10) | « firma_elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare; |
11) | « firma_elettronica avanzata», una firma_elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26; |
12) | « firma_elettronica qualificata», una firma_elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche; |
13) | «dati per la creazione di una firma_elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma_elettronica; |
14) | «certificato di firma_elettronica», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di una firma_elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona; |
15) | «certificato qualificato di firma_elettronica», un certificato di firma_elettronica che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I; |
16) | « servizio_fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:
|
17) | « servizio_fiduciario qualificato», un servizio_fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento; |
18) | « organismo_di_valutazione_della_conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati; |
19) | « prestatore_di_servizi_fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o come prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato; |
20) | « prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato», un prestatore_di_servizi_fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato; |
21) | « prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari; |
22) | «dispositivo per la creazione di una firma_elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma_elettronica; |
23) | «dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II; |
24) | « creatore_di_un_sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo_elettronico; |
25) | « sigillo_elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi; |
26) | « sigillo_elettronico avanzato», un sigillo_elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36; |
27) | « sigillo_elettronico qualificato», un sigillo_elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici; |
28) | «dati per la creazione di un sigillo_elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo_elettronico per creare un sigillo_elettronico; |
29) | «certificato di sigillo_elettronico», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di un sigillo_elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona; |
30) | «certificato qualificato di sigillo_elettronico», un certificato di sigillo_elettronico che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III; |
31) | «dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo_elettronico; |
32) | «dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II; |
33) | « validazione_temporale_elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento; |
34) | « validazione_temporale_elettronica qualificata», una validazione_temporale_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42; |
35) | « documento_elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva; |
36) | « servizio_elettronico_di_recapito_certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate; |
37) | « servizio_elettronico_di_recapito_qualificato_certificato», un servizio_elettronico_di_recapito_certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44; |
38) | «certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato; |
39) | «certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV; |
40) | « dati_di_ convalida», dati utilizzati per convalidare una firma_elettronica o un sigillo_elettronico; |
41) | « convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo_elettronico. |
Articolo 28
Certificati qualificati di firme elettroniche
1. I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I.
2. I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I.
3. I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento delle firme elettroniche qualificate.
4. Qualora un certificato qualificato di firme elettroniche sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.
5. Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea di un certificato qualificato di firma_elettronica:
a) | in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di firma_elettronica, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione; |
b) | il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato. |
6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma_elettronica. Si presume che i requisiti di cui all’allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma_elettronica risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 29
Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata
1. I dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’allegato II.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata. Si presume che i requisiti di cui all’allegato II siano stati rispettati ove un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 30
Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata
1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata con i requisiti stabiliti all’allegato II è certificata da appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dell’organismo pubblico o privato di cui al paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
3. La certificazione di cui al paragrafo 1 si basa su uno dei seguenti elementi:
a) | un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti informatici incluse nell’elenco redatto conformemente al secondo comma; o |
b) | un processo diverso da quello di cui alla lettera a), a condizione che utilizzi livelli di sicurezza comparabili e che l’organismo pubblico o privato di cui al paragrafo 1 notifichi tale processo alla Commissione. Detto processo può essere utilizzato solo in assenza delle norme di cui alla lettera a) ovvero quando è in corso un processo di valutazione di sicurezza di cui alla lettera a). |
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco di norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell’informazione di cui alla lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 47 riguardo alla fissazione di criteri specifici che gli organismi designati di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono soddisfare.
Articolo 32
Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate
1. Il processo di convalida di una firma_elettronica qualificata conferma la validità di una firma_elettronica qualificata purché:
a) | il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma_elettronica conforme all’allegato I; |
b) | il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma; |
c) | i dati_di_ convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione; |
d) | l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione; |
e) | l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma; |
f) | la firma_elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata; |
g) | l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa; |
h) | i requisiti di cui all’articolo 26 fossero soddisfatti al momento della firma; |
2. Il sistema utilizzato per convalidare la firma_elettronica qualificata fornisce alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 38
Certificati qualificati di sigilli elettronici
1. I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III.
2. I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III.
3. I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento dei sigilli elettronici qualificati.
4. Qualora un certificato qualificato di un sigillo_elettronico sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.
5. Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea dei certificati qualificati di sigilli elettronici:
a) | in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di sigillo_elettronico, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione; |
b) | il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato. |
6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigilli elettronici. Si presume che i requisiti di cui all’allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo_elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 45
Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
1. I certificati qualificati di autenticazione di siti web soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di cui all’allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
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