keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 18 Requisiti generali per la registrazione
- 1 Art. 26 Requisiti relativi alle autorità competenti
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 28
- autorità 25
- competenti 19
- servizi 15
- altruismo 15
- registrazione 13
- intermediazione 12
- organizzazioni 12
- compiti 5
- attività 5
- svolgere 4
- competente 4
- articolo 3
- nazionale 3
- le 3
- possono 3
- stati 2
- risorse 2
- informazioni 2
- membri 2
- necessarie 2
- funzionalmente 2
- qualsiasi 2
- giuridicamente 2
- lucro 2
- scopo 2
- requisiti 2
- diritto 2
- riservatezza 2
- personale 2
- entità 2
- dirigenza 2
- alta 2
- l 2
- norma 2
- fornitore 2
- necessari 1
- rappresentante 1
- proprietario 1
- conflitto 1
- utente 1
- responsabile 1
- manutenzione 1
- questi 1
- indipendenza 1
- entrare 1
- autorizzato 1
- rappresentarli 1
- funzionamento 1
- possa 1
Articolo 18
Requisiti generali per la registrazione
Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, un'entità deve:
a) | svolgere attività di altruismo dei dati; |
b) | essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile; |
c) | operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro; |
d) | svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività; |
e) | rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo. |
Articolo 26
Requisiti relativi alle autorità competenti
1. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta. Le funzioni delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati possono essere svolte dalla stessa autorità. Gli Stati membri possono istituire una o più autorità nuove per tali finalità o avvalersi di quelle esistenti.
2. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati svolgono i loro compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva. Nell'esercizio dei loro compiti, esse salvaguardano la concorrenza leale e la non discriminazione.
3. L'alta dirigenza e il personale addetto allo svolgimento dei compiti pertinenti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utente o il responsabile della manutenzione dei servizi che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti, né rappresentarli. Ciò non preclude l'uso dei servizi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o l'uso di tali servizi per scopi personali.
4. L'alta dirigenza e il personale delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità in relazione alle attività di valutazione loro affidate.
5. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno a loro disposizione le risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi dati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie.
6. Su richiesta motivata e senza ritardo, le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro forniscono alla Commissione e alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati degli altri Stati membri le informazioni necessarie a svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Qualora un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ritenga che le informazioni richieste siano riservate conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale e segreto professionale, la Commissione e le altre autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate garantiscono tale riservatezza.
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