keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Categorie di dati
- Art. 4 Divieto di accordi di esclusiva
- Art. 5 Condizioni per il riutilizzo
- Art. 6 Tariffe
- Art. 7 Organismi competenti
- Art. 8 Sportelli unici
- Art. 9 Procedura per le richieste di riutilizzo
- Art. 10 Servizi di intermediazione dei dati
- Art. 11 Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati
- Art. 12 Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati
- Art. 13 Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
- Art. 14 Monitoraggio della conformità
- Art. 15 Deroghe
- Art. 16 Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
- Art. 17 Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
- Art. 18 Requisiti generali per la registrazione
- Art. 19 Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
- Art. 20 Obblighi di trasparenza
- Art. 21 Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati
- Art. 22 Codice
- Art. 23 Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
- Art. 24 Monitoraggio della conformità
- Art. 25 Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati
- Art. 26 Requisiti relativi alle autorità competenti
- Art. 27 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 28 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Art. 29 Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
- Art. 30 Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
- Art. 31 Accesso internazionale e trasferimento
- Art. 32 Esercizio della delega
- Art. 33 Procedura di comitato
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Valutazione e riesame
- Art. 36 Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
- Art. 37 Disposizioni transitorie
- Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- entità 23
- dati 21
- registrazione 17
- altruismo 15
- organizzazioni 14
- pubblico 9
- registro 8
- riconosciute 8
- autorità 7
- rappresentante_legale 6
- informazioni 6
- membro 6
- nazionale 6
- articolo 6
- domanda 6
- requisiti 5
- competente 5
- unione 4
- un 4
- notifica 4
- presentare 3
- soddisfa 3
- eventuali 3
- pertinente 2
- competenti 2
- personali 2
- data 2
- intende 2
- norma 2
- regolamento 2
- lettere 2
- conformità 2
- presente 2
- stabilimento_principale 2
- membri 2
- stabilita 2
- ritardo 2
- opportuno 2
- nello 2
- garantire 2
- stati 2
- trattare 1
- controllare 1
- caso 1
- natura 1
- aggiornate 1
- complete 1
- raccogliendo 1
- promuovere 1
- generale 1
Articolo 19
Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
1. Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita.
2. Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale.
3. Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati.
Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dall'entità il mandato di essere interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire la conformità al presente regolamento.
L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante_legale. Tale entità può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante_legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro l'entità.
4. La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome dell'entità; |
b) | lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di registrazione dell'entità; |
c) | lo statuto dell'entità, se opportuno; |
d) | le fonti di reddito dell'entità; |
e) | l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o quello del rappresentante_legale; |
f) | un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h); |
g) | le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti; |
h) | gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati; |
i) | la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali; |
j) | qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 18. |
5. Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
7. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
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