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Articolo 28

Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali

1.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono a disposizione sui loro siti web e mantengono aggiornate le seguenti informazioni:

a)

la giurisdizione cui è soggetta l’infrastruttura TIC utilizzata per il trattamento dei dati dei loro servizi individuali;

b)

una descrizione generale delle misure tecniche, organizzative e contrattuali adottate dal fornitore di servizi di trattamento dei dati al fine di impedire l’accesso governativo internazionale ai dati non personali detenuti nell’Unione o il loro trasferimento nei casi in cui tale accesso o trasferimento creerebbe un conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

2.   I siti web di cui al paragrafo 1 sono elencati nei contratti per tutti i servizi di trattamento dei dati offerti dai fornitori di tali servizi.

Articolo 31

Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati

1.   Gli obblighi di cui all’articolo 23, lettera d), all’articolo 29 e all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati le cui caratteristiche principali siano state per la maggior parte personalizzate al fine di soddisfare le esigenze specifiche di un singolo cliente, o i cui componenti siano stati tutti sviluppati per le finalità di un singolo cliente, e qualora tali servizi di trattamento dei dati non siano offerti su vasta scala commerciale tramite il catalogo di servizi del fornitore di servizi di trattamento dei dati.

2.   Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo.

3.   Prima della conclusione di un contratto sulla fornitura dei servizi di trattamento dei dati di cui al presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il potenziale cliente degli obblighi del presente capo che non si applicano.

CAPO VII

ACCESSO governativo E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

Articolo 32

Accesso governativo e trasferimento internazionali

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, organizzative e giuridiche appropriate, ivi compresi contratti, al fine di impedire l’accesso governativo internazionale e di paesi terzi ai dati non personali detenuti nell’Unione e il trasferimento dei dati nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

2.   Le decisioni o le sentenze di un organo giurisdizionale di un paese terzo e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l’accesso sono riconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

3.   In assenza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2, se un fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione o sentenza di un organo giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un’autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell’accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l’accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese terzo ha luogo solo se:

a)

il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità di siffatta decisione o sentenza, e che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni;

b)

l’obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un organo giurisdizionale competente del paese terzo; e

c)

l’organo giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di un’autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati a norma del diritto dell’Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Il destinatario della decisione o della sentenza può chiedere il parere del pertinente organismo o autorità nazionale competente per la cooperazione giudiziaria internazionale, al fine di determinare se tali condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili, nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che il trasferimento possa portare alla reidentificazione. L’organismo o l’autorità nazionale pertinente può consultare la Commissione. Se ritiene che la decisione o la sentenza possa incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell’Unione o dei suoi Stati membri, il destinatario chiede il parere dell’organismo o dell’autorità nazionale competente al fine di determinare se i dati richiesti riguardino interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell’Unione o dei suoi Stati membri. Se non ha ricevuto risposta entro un mese, o se il parere di tale organismo o autorità conclude che non sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, il destinatario può respingere la richiesta di trasferimento o di accesso a dati non personali per tali motivi.

L’EDIB di cui all’articolo 42 fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell’elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

4.   Se le condizioni stabilite ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base dell’interpretazione ragionevole di tale richiesta da parte del fornitore o dell’organismo o dell’autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3, secondo comma.

5.   Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il consumatore dell’esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un’autorità di un paese terzo prima di dare seguito a tale richiesta, tranne se la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l’efficacia dell’attività di contrasto.

CAPO VIII

INTEROPERABILITÀ

Articolo 49

Valutazione e riesame

1.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sugli elementi seguenti:

a)

le situazioni da considerare necessità eccezionali ai fini dell’articolo 15 del presente regolamento e dell’applicazione pratica del capo V del presente regolamento, in particolare l’esperienza nell’applicazione del capo V del presente regolamento da parte di enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e organismi_dell’Unione; numero ed esito dei procedimenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, in merito all’applicazione del capo V del presente regolamento, come comunicato dalle autorità competenti; impatto di altri obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali ai fini del soddisfacimento delle richieste di accesso a informazioni; impatto dei meccanismi volontari di condivisione dei dati, ad esempio quelli messi in atto dalle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute a norma del regolamento (UE) 2022/868, sul conseguimento degli obiettivi del capo V del presente regolamento, e ruolo dei dati personali nel contesto dell’articolo 15 del presente regolamento, compresa l’evoluzione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata;

b)

l’impatto del presente regolamento sull’uso dei dati nell’economia, anche per quanto riguarda l’innovazione in materia di dati, le prassi di monetizzazione dei dati e i servizi di intermediazione dei dati, nonché la condivisione dei dati nel quadro degli spazi comuni europei di dati;

c)

l’accessibilità e uso di diverse categorie e tipi di dati;

d)

l’esclusione di determinate categorie di imprese dal ruolo di beneficiario a norma dell’articolo 5;

e)

l’assenza di qualsiasi impatto sui diritti di proprietà intellettuale;

f)

l’impatto sui segreti commerciali, anche per quanto riguarda la protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, e impatto del meccanismo che consente al titolare dei dati di respingere la richiesta dell’ utente a norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11, tenendo conto, nella misura del possibile, di qualsiasi revisione della direttiva (UE) 2016/943;

g)

se l’elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all’articolo 13 sia aggiornato alla luce delle nuove pratiche commerciali e del rapido ritmo dell’innovazione del mercato;

h)

le modifiche delle pratiche contrattuali dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, e se tali modifiche comportino un sufficiente rispetto dell’articolo 25;

i)

la diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati per il processo di passaggio, in linea con l’abolizione graduale delle tariffe di passaggio a norma dell’articolo 29;

j)

l’interazione del presente regolamento con altri atti giuridici dell’Unione rilevanti per l’economia dei dati;

k)

la prevenzione dell’accesso governativo illecito a dati non personali;

l)

l’efficacia del regime di esecuzione richiesto a norma dell’articolo 37;

m)

l’impatto del presente regolamento sulle PMI, sulla loro capacità di innovare e sulla disponibilità di servizi di trattamento dei dati per gli utenti dell’Unione, sull’onere che comporta il rispetto dei nuovi obblighi.

2.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Tale valutazione esamina l’impatto degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la diversità dei servizi di trattamento dei dati offerti all’interno dell’Unione, ponendo l’accento sulle PMI fornitrici.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.


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