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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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2023/2854 IT cercato: 'esigenze' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 18

Soddisfacimento delle richieste di dati

1.   Il titolare dei dati che riceve una richiesta di mettere i dati a disposizione a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell’ ente_pubblico o della Commissione, della Banca centrale europea o di un organismo dell’Unione richiedente senza indebito ritardo, tenendo conto delle misure tecniche, organizzative e giuridiche necessarie.

2.   Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nel diritto dell’Unione o nazionale, un titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica di una richiesta di mettere i dati a disposizione ai sensi del presente capo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica e senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei motivi seguenti:

a)

il titolare dei dati non ha il controllo sui dati richiesti;

b)

un altro ente_pubblico, o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ha presentato in precedenza una richiesta analoga per la stessa finalità e al titolare dei dati non è stata notificata la cancellazione dei dati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c);

c)

la richiesta non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2.

3.   Se decide di rifiutare la richiesta o di chiederne la modifica a norma del paragrafo 2, lettera b), il titolare dei dati indica l’identità dell’ ente_pubblico o della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione che ha presentato in precedenza una richiesta per la stessa finalità.

4.   Se l’insieme di dati richiesto include dati personali, il titolare dei dati anonimizza adeguatamente i dati, a meno che il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente_pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o di un organismo dell’Unione imponga la divulgazione di dati personali. In tali casi il titolare dei dati pseudonimizza i dati .

5.   Se l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta e la questione non può essere risolta mediante opportuna modifica della stessa, la questione è sottoposta all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati.

Articolo 31

Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati

1.   Gli obblighi di cui all’articolo 23, lettera d), all’articolo 29 e all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati le cui caratteristiche principali siano state per la maggior parte personalizzate al fine di soddisfare le esigenze specifiche di un singolo cliente, o i cui componenti siano stati tutti sviluppati per le finalità di un singolo cliente, e qualora tali servizi di trattamento dei dati non siano offerti su vasta scala commerciale tramite il catalogo di servizi del fornitore di servizi di trattamento dei dati.

2.   Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo.

3.   Prima della conclusione di un contratto sulla fornitura dei servizi di trattamento dei dati di cui al presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il potenziale cliente degli obblighi del presente capo che non si applicano.

CAPO VII

ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

Articolo 44

Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo

1.   Restano impregiudicati gli obblighi specifici per la messa a disposizione dei dati tra imprese, tra imprese e consumatori e, in via eccezionale, tra imprese e organismi pubblici contenuti in atti giuridici dell’Unione entrati in vigore il o anteriormente all’11 gennaio 2024 e in atti delegati o di esecuzione basati su tali atti giuridici.

2.   Il presente regolamento non pregiudica la normativa dell’Unione che, alla luce delle esigenze di un settore, di uno spazio comune europeo di dati o di un ambito di interesse comune, specifica ulteriori requisiti, in particolare per quanto riguarda:

a)

gli aspetti tecnici dell’accesso ai dati;

b)

le limitazioni ai diritti dei titolari dei dati di accedere a determinati dati forniti dagli utenti o di utilizzarli;

c)

gli aspetti che vanno al di là dell’accesso ai dati e del relativo utilizzo.

3.   Il presente regolamento, ad eccezione del capo V, non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale che dispongono l’accesso ai dati e ne autorizzano l’uso a fini di ricerca scientifica.


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