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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 4

Divieto di accordi di esclusiva

1.   Sono vietati gli accordi o altre pratiche relativi al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e comprendenti le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti esclusivi o di limitare la disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali accordi o altre pratiche.

2.   In deroga al paragrafo 1, può essere concesso un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati di cui a tale paragrafo nella misura necessaria alla fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale che non sarebbe altrimenti possibile.

3.   Un diritto esclusivo di cui al paragrafo 2 è accordato mediante atto amministrativo o accordo contrattuale a norma del diritto dell'Unione o nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

4.   La durata del diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. Ove si concluda un contratto, la durata del contratto è la stessa della durata del diritto esclusivo.

5.   La concessione di un diritto esclusivo a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, compresi i motivi per cui è necessario concedere tale diritto, è trasparente ed è resa pubblica online, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

6.   Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022 è posto termine alla scadenza del contratto applicabile e comunque entro il 24 dicembre 2024.

Articolo 11

Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati.

2.   Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.

3.   Un fornitore di servizi di intermediazione dei dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10, designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai servizi di intermediazione dei dati forniti. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati per garantire la conformità al presente regolamento.

Il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante_legale. La designazione di un rappresentante_legale a cura del fornitore di servizi di intermediazione dei dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di intermediazione dei dati.

4.   Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

5.   La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei dati a fornire servizi di intermediazione dei dati in tutti gli Stati membri.

6.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

c)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale del fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante_legale;

d)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dei dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);

e)

le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

f)

una descrizione del servizio di intermediazione dei dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei dati;

g)

la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.

7.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati assicura che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non falsi la concorrenza.

8.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.

9.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati in questione può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune.

Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

10.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.

11.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può applicare tariffe ridotte o consentire la notifica a titolo gratuito.

12.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della modifica stessa.

13.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

14.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione.

Articolo 14

Monitoraggio della conformità

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati monitorano e controllano la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al presente capo. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati possono inoltre monitorare e controllare la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati sulla base di una richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati hanno il potere di chiedere ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o ai loro rappresentanti legali tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

3.   Qualora constati che un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non rispetta uno o più requisiti di cui al presente capo, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica tale circostanza al fornitore di servizi di intermediazione dei dati e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole oppure immediatamente in caso di violazione grave e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza. A tal proposito l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere, ove opportuno, di:

a)

imporre, mediante procedure amministrative, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, oppure avviare procedimenti giudiziari per l'imposizione di ammende, o entrambe le misure;

b)

chiedere un rinvio dell'inizio o della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o una sospensione della stessa, fino a quando non siano state apportate le modifiche alle condizioni richieste dall'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati; o

c)

chiedere la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute non siano state rettificate nonostante la notifica preventiva di cui al paragrafo 3.

Una volta ordinata la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati chiede alla Commissione di eliminare il fornitore del servizio di intermediazione dei dati dal registro dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati in conformità del primo comma, lettera c).

Se un fornitore di servizi di intermediazione dei dati rettifica le violazioni, tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati invia una nuova notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica alla Commissione ognuna di tali nuove notifiche.

5.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione non designi un rappresentante_legale o qualora quest'ultimo non fornisca, su richiesta dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati, le informazioni necessarie che dimostrino in modo esauriente il rispetto del presente regolamento, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di rinviare l'inizio della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o sospenderla, fino alla designazione del rappresentante_legale o alla presentazione delle informazioni necessarie.

6.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati notificano senza ritardo al fornitore di servizi di intermediazione dei dati interessato le misure imposte a norma dei paragrafi 4 e 5 e i motivi su cui si basano, nonché le misure che occorre adottare per rettificare le lacune pertinenti, e stabiliscono un periodo ragionevole, non superiore a 30 giorni, entro il quale il fornitore di servizi di intermediazione dei dati deve conformarsi a tali misure.

7.   Se lo stabilimento_principale o il rappresentante_legale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati si trova in uno Stato membro, ma tale fornitore presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati dello Stato membro dello stabilimento_principale o in cui si trova il rappresentante_legale e le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati interessate ai fini dell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di uno Stato membro chiede assistenza a un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati che riceve tale richiesta fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 19

Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

1.   Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita.

2.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale.

3.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dall'entità il mandato di essere interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire la conformità al presente regolamento.

L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante_legale. Tale entità può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante_legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro l'entità.

4.   La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome dell'entità;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di registrazione dell'entità;

c)

lo statuto dell'entità, se opportuno;

d)

le fonti di reddito dell'entità;

e)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o quello del rappresentante_legale;

f)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h);

g)

le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti;

h)

gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati;

i)

la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali;

j)

qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 18.

5.   Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

7.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Articolo 26

Requisiti relativi alle autorità competenti

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta. Le funzioni delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati possono essere svolte dalla stessa autorità. Gli Stati membri possono istituire una o più autorità nuove per tali finalità o avvalersi di quelle esistenti.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati svolgono i loro compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva. Nell'esercizio dei loro compiti, esse salvaguardano la concorrenza leale e la non discriminazione.

3.   L'alta dirigenza e il personale addetto allo svolgimento dei compiti pertinenti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utente o il responsabile della manutenzione dei servizi che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti, né rappresentarli. Ciò non preclude l'uso dei servizi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o l'uso di tali servizi per scopi personali.

4.   L'alta dirigenza e il personale delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità in relazione alle attività di valutazione loro affidate.

5.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno a loro disposizione le risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi dati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie.

6.   Su richiesta motivata e senza ritardo, le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro forniscono alla Commissione e alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati degli altri Stati membri le informazioni necessarie a svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Qualora un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ritenga che le informazioni richieste siano riservate conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale e segreto professionale, la Commissione e le altre autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate garantiscono tale riservatezza.


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