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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'istituzione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;

b)

un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

c)

un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d)

un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

2.   Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente regolamento non pregiudica:

a)

le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell' accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e

b)

gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento dei dati non personali.

Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

3.   Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 10

Servizi di intermediazione dei dati

La fornitura dei seguenti servizi di intermediazione dei dati è conforme all'articolo 12 ed è soggetta a una procedura di notifica:

a)

servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; tali servizi possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali o la creazione di piattaforme o banche dati che consentono lo scambio o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché l'istituzione di altra infrastruttura specifica per l'interconnessione di titolari dei dati con gli utenti dei dati;

b)

servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

c)

servizi di cooperative di dati.

Articolo 25

Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati

1.   Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o l’ autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse.

3.   Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4.   Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica.

CAPO V

Autorità competenti e disposizioni procedurali


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