search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 IT cercato: 'necessarie' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index necessarie:


whereas necessarie:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 1252

 

Articolo 4

Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio_correlato

1.   Qualora l’ utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto_connesso o dal servizio_correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’ utente i dati, nonché i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.

2.   Gli utenti e i titolari dei dati possono limitare o vietare contrattualmente l’accesso ai dati, il loro uso o la loro ulteriore condivisione nel caso in cui tale trattamento possa compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto_connesso, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, e comportare gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione delle persone fisiche. Le autorità settoriali possono fornire agli utenti e ai titolari dei dati competenze tecniche in tale contesto. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente articolo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37.

3.   Fatto salvo il diritto dell’ utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, in caso di eventuale controversia con il titolare dei dati relativamente a limitazioni o divieti contrattuali di cui al paragrafo 2 l’ utente può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

4.   I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l’esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o compromettendo o pregiudicando l’autonomia, il processo decisionale o le scelte dell’ utente attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un’interfaccia utente digitale o di una sua parte.

5.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente ai fini del paragrafo 1, un titolare dei dati non impone a tale persona di fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni, in particolare dati di registro, sull’accesso dell’ utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell’ utente e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

6.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati solo a condizione che prima della comunicazione il titolare dei dati e l’ utente adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con l’ utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

7.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 6 o qualora l’ utente non attui le misure concordate a norma del paragrafo 6 o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita all’ utente per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

8.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente a norma del paragrafo 6 del presente articolo, detto titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto all’ utente e senza indebito ritardo. Qualora rifiutasse di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

9.   Fatto salvo il diritto di un utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un utente che intenda contestare la decisione di un titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 7 e 8 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

10.   L’ utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto_connesso in concorrenza con il prodotto_connesso da cui provengono i dati, né li condivide con un terzo con tale intenzione e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se applicabile, del titolare dei dati.

11.   L’ utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso agli stessi.

12.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato sono messi a disposizione dell’ utente dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica del trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

13.   Un titolare dei dati utilizza eventuali dati non personali prontamente disponibili solo sulla base di un contratto stipulato con l’ utente. Un titolare dei dati non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell’ utente, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la sua posizione commerciale sui mercati in cui l’ utente è attivo.

14.   I titolari dei dati non mettono a disposizione di terzi i dati non personali del prodotto a fini commerciali o non commerciali diversi dall’esecuzione del loro contratto con l’ utente. Se del caso, i titolari dei dati vincolano contrattualmente i terzi a non condividere ulteriormente i dati da essi ricevuti.

Articolo 5

Diritto dell’ utente di condividere i dati con terzi

1.   Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati prontamente disponibili, nonché i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’ utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale. I dati sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati in conformità degli articoli 8 e 9.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai dati prontamente disponibili nel contesto del collaudo di nuovi prodotti connessi, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato a meno che il loro utilizzo da parte di terzi non sia autorizzato contrattualmente.

3.   Qualsiasi impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:

a)

non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensi pecuniari o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l’ utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente affinché chieda al titolare dei dati di mettere i dati a disposizione di uno dei suoi servizi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

c)

non riceve dall’ utente dati che quest’ultimo ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

4.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente o un terzo ai fini del paragrafo 1, l’ utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni sull’accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

5.   Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica di un titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso ai dati.

6.   Un titolare dei dati non utilizza dati prontamente disponibili per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del terzo, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest’ultimo non abbia autorizzato tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare facilmente tale autorizzazione in qualsiasi momento.

7.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato, sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica per il trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

8.   La mancanza di accordo, da parte del titolare dei dati e del terzo, sulle modalità per la trasmissione dei dati non ostacola, impedisce o interferisce con l’esercizio dei diritti dell’ interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, con il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 di tale regolamento.

9.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati a terzi solo nella misura in cui tale divulgazione è strettamente necessaria per conseguire la finalità concordata tra l’ utente e il terzo. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con il terzo le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

10.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 9 del presente articolo o qualora il terzo non attui le misure concordate ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita al terzo per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

11.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dal terzo di cui al paragrafo 9 del presente articolo, tale titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto al terzo senza indebito ritardo. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

12.   Fatto salvo il diritto del terzo di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un terzo che intenda contestare la decisione del titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 10 e 11 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

13.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti degli interessati a norma del diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6

Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’ utente

1.   Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell’articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l’ utente e fatti salvi il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali compresi i diritti dell’ interessato per quanto riguarda i dati personali. Il terzo cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l’ utente relativamente ai dati non personali.

2.   Il terzo:

a)

non rende indebitamente difficile l’esercizio da parte dell’ utente delle scelte o dei diritti a norma dell’articolo 5 e del presente articolo, magari offrendogli scelte in modo non neutrale, o ricorrendo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei suoi confronti, o compromettendone o pregiudicandone l’autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un’interfaccia utente digitale o una sua parte;

b)

fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679, non utilizza i dati che riceve per la profilazione, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall’ utente;

c)

non mette a disposizione di altri terzi i dati che riceve, a meno che i dati siano messi a disposizione sulla base di un contratto con l’ utente e a condizione che l’altro terzo adotti tutte le misure necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo per preservare la riservatezza dei segreti commerciali;

d)

non mette i dati che riceve a disposizione di un’ impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

e)

non utilizza i dati che riceve per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto_connesso da cui provengono i dati consultati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine; i terzi non utilizzano inoltre alcun dato non personale del prodotto o di un servizio_correlato messo a loro disposizione per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del titolare dei dati o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo;

f)

non utilizza i dati che riceve in modo tale da avere un impatto negativo sulla sicurezza del prodotto_connesso o del servizio_correlato;

g)

non disattende le misure specifiche concordate con il titolare dei dati o con il detentore dei segreti commerciali a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, né pregiudica la riservatezza dei segreti commerciali;

h)

non impedisce all’ utente che è anche consumatore, neanche in base a un contratto, di mettere i dati che riceve a disposizione di altre parti.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

1.   Gli utenti, i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, per comporre le controversie ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 9, e dell’articolo 5, paragrafo 12, nonché le controversie relative all’adempimento, da parte del titolare dei dati, dell’obbligo di mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, nonché a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e a modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma del presente capo e del capo IV.

2.   Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi utilizzati per determinare tali tariffe, prima che le parti interessate richiedano una decisione.

3.   In caso di controversie deferite a un organismo di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore dell’ utente o del destinatario dei dati, il titolare dei dati sostiene tutti i costi stabiliti dall’organismo di risoluzione delle controversie e rimborsa all’ utente o al destinatario dei dati tutte le altre spese ragionevoli da questi sostenute relativamente alla risoluzione della controversia. Qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore del titolare dei dati, l’ utente o il destinatario dei dati non è tenuto a rimborsare costi o altre spese che il titolare dei dati ha sostenuto o deve sostenere relativamente alla risoluzione della controversia, a meno che l’organismo di risoluzione delle controversie ritenga che l’ utente o il destinatario dei dati abbia agito manifestamente in malafede.

4.   I clienti e i fornitori di servizi di trattamento dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, in conformità degli articoli da 23 a 31.

5.   Su richiesta dell’organismo di risoluzione delle controversie lo Stato membro in cui questi è stabilito certifica che l’organismo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente e adotterà le proprie decisioni conformemente a norme procedurali chiare, non discriminatorie ed eque;

b)

dispone delle competenze necessarie, in particolare in relazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori, compreso il compenso, e alla messa a disposizione dei dati in modo trasparente, che consentono all’organismo di determinare efficacemente tali condizioni;

c)

è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

d)

è in grado di adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di risoluzione delle controversie certificati in conformità del paragrafo 5. La Commissione pubblica un elenco di tali organismi su un sito web dedicato e lo mantiene aggiornato.

7.   Un organismo di risoluzione delle controversie rifiuta di dare seguito a una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organismo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

8.   Un organismo di risoluzione delle controversie concede alle parti la possibilità, entro un termine ragionevole, di esprimere il loro punto di vista sulle questioni che le parti hanno sottoposto a tale organismo. In tale contesto, ciascuna delle parti in causa trasmette alle parti le comunicazioni relative alla controversia presentate dall’altra parte e le eventuali dichiarazioni di esperti. Alle parti è data la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali comunicazioni e dichiarazioni.

9.   Un organismo di risoluzione delle controversie adotta la sua decisione su una questione sottopostagli entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 4. Tale decisione è adottata per iscritto o su un supporto durevole ed è suffragata da una motivazione.

10.   Gli organismi di risoluzione delle controversie redigono e rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Tali relazioni annuali contengono in particolare le informazioni generali seguenti:

a)

un’aggregazione dei risultati delle controversie;

b)

il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

c)

i motivi più comuni alla base delle controversie.

11.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori prassi, un organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni nella relazione di cui al paragrafo 10 su come evitare o risolvere problemi.

12.   La decisione dell’organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti solo se le parti hanno esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell’avvio del procedimento di risoluzione delle controversie.

13.   Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

Articolo 17

Richieste di messa a disposizione di dati

1.   Se richiede dati a norma dell’articolo 14, un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione:

a)

specifica i dati richiesti, compresi i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati;

b)

dimostra che sono soddisfatte le condizioni necessarie perché sussista una necessità eccezionale di cui all’articolo 15 al cui fine sono richiesti i dati;

c)

spiega la finalità della richiesta, l’utilizzo previsto dei dati richiesti, compreso, se del caso, da parte di un terzo in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la durata di tale utilizzo e, se pertinente, le modalità con cui il trattamento dei dati personali risponderà alla necessità eccezionale;

d)

specifica, se possibile, quando si prevede che i dati siano cancellati da tutte le parti che vi hanno accesso;

e)

giustifica la scelta del titolare dei dati cui è rivolta la richiesta;

f)

specifica gli eventuali altri enti pubblici, o la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione e i terzi con i quali si prevede che saranno condivisi i dati richiesti;

g)

qualora siano richiesti dati personali, specifica le misure tecniche e organizzative necessarie e proporzionate per attuare i principi di protezione dei dati e le garanzie necessarie, quali la pseudonimizzazione, come anche la possibilità o meno, per il titolare dei dati, di applicare l’anonimizzazione prima di mettere i dati a disposizione;

h)

indica la disposizione legislativa che attribuisce all’ ente_pubblico richiedente, alla Commissione, alla Banca centrale europea o all’organismo dell’Unione lo specifico compito svolto nell’interesse pubblico pertinente per la richiesta dei dati;

i)

specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione e il termine di cui all’articolo 18, paragrafo 2, entro il quale il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta;

j)

si adopera al meglio per evitare che il soddisfacimento della richiesta di dati comporti la responsabilità del titolare dei dati per violazione del diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Una richiesta di dati presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo:

a)

è presentata per iscritto ed espressa in un linguaggio chiaro, conciso e semplice, comprensibile per il titolare dei dati;

b)

è specifica per quanto riguarda il tipo di dati richiesti e corrisponde ai dati su cui il titolare dei dati ha il controllo al momento della richiesta;

c)

è proporzionata alla necessità eccezionale e debitamente giustificata, per quanto riguarda la granularità e il volume dei dati richiesti e la frequenza di accesso ai dati richiesti;

d)

rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, impegnandosi a rispettare la tutela dei segreti commerciali in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, e tenendo conto dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati;

e)

riguarda dati non personali e, solo nel caso in cui sia dimostrato che ciò è insufficiente a rispondere alla necessità eccezionale di usare i dati, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), richiede dati personali in forma pseudominizzata e istituisce le misure tecniche e organizzative che saranno adottate per proteggere i dati;

f)

informa il titolare dei dati delle sanzioni che l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37 impone a norma dell’articolo 40 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta;

g)

qualora sia presentata da un ente_pubblico, è trasmessa al coordinatore dei dati, di cui all’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito l’ ente_pubblico richiedente, che mette la richiesta a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo, a meno che ritenga che tale pubblicazione costituirebbe un rischio per la sicurezza pubblica;

h)

qualora la richiesta sia presentata dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e da un organismo dell’Unione è resa disponibile al pubblico online senza indebito ritardo;

i)

qualora siano richiesti dati personali, è notificata senza indebito ritardo all’autorità di controllo responsabile di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nello Stato membro in cui l’ ente_pubblico è stabilito.

La Banca centrale europea e gli organismi_dell’Unione informano la Commissione delle loro richieste

3.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione non mette i dati ottenuti a norma del presente capo a disposizione per il riutilizzo ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/868 o dell’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/1024. Il regolamento (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 non si applicano ai dati detenuti da enti pubblici ottenuti a norma del presente capo.

4.   Il paragrafo 3 del presente articolo non preclude a un ente_pubblico, o alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione al fine di svolgere i compiti di cui all’articolo 15, secondo quanto specificato nella richiesta a norma del paragrafo 1, lettera f ) del presente articolo, o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia delegato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Gli obblighi incombenti agli enti pubblici a norma dell’articolo 19, in particolare le garanzie tese a preservare la riservatezza dei segreti commerciali, si applicano anche a detti terzi. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente_pubblico o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ne informa senza indebito ritardo il titolare dei dati che li ha trasmessi.

5.   Se ritiene che i suoi diritti di cui al presente capo siano stati violati dalla trasmissione o dalla messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito.

6.   La Commissione elabora un modello per le richieste a norma del presente articolo.

Articolo 18

Soddisfacimento delle richieste di dati

1.   Il titolare dei dati che riceve una richiesta di mettere i dati a disposizione a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell’ ente_pubblico o della Commissione, della Banca centrale europea o di un organismo dell’Unione richiedente senza indebito ritardo, tenendo conto delle misure tecniche, organizzative e giuridiche necessarie.

2.   Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nel diritto dell’Unione o nazionale, un titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica di una richiesta di mettere i dati a disposizione ai sensi del presente capo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica e senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei motivi seguenti:

a)

il titolare dei dati non ha il controllo sui dati richiesti;

b)

un altro ente_pubblico, o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ha presentato in precedenza una richiesta analoga per la stessa finalità e al titolare dei dati non è stata notificata la cancellazione dei dati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c);

c)

la richiesta non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2.

3.   Se decide di rifiutare la richiesta o di chiederne la modifica a norma del paragrafo 2, lettera b), il titolare dei dati indica l’identità dell’ ente_pubblico o della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione che ha presentato in precedenza una richiesta per la stessa finalità.

4.   Se l’insieme di dati richiesto include dati personali, il titolare dei dati anonimizza adeguatamente i dati, a meno che il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente_pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o di un organismo dell’Unione imponga la divulgazione di dati personali. In tali casi il titolare dei dati pseudonimizza i dati .

5.   Se l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta e la questione non può essere risolta mediante opportuna modifica della stessa, la questione è sottoposta all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati.

Articolo 19

Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione

1.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione che riceve dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell’articolo 14:

a)

non utilizza i dati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti;

b)

ha attuato misure tecniche e organizzative che preservino la riservatezza e l’integrità dei dati richiesti e la sicurezza dei trasferimenti dei dati, in particolare dei dati personali, e tutelino i diritti e le libertà degli interessati;

c)

cancella i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati e le persone o organizzazioni che hanno ricevuto i dati a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, senza indebito ritardo dell’avvenuta cancellazione, a meno che l’archiviazione dei dati sia richiesta in conformità del diritto dell’Unione o nazionale in materia di accesso pubblico ai documenti nel contesto degli obblighi di trasparenza.

2.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea, un organismo dell’Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:

a)

non usa i dati o le informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati per sviluppare o migliorare un prodotto_connesso o un servizio_correlato in concorrenza con il prodotto_connesso o il servizio_correlato del titolare dei dati;

b)

non condivide i dati con un altro terzo per uno degli scopi di cui alla lettera a).

3.   La divulgazione di segreti commerciali a un ente_pubblico, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo di una richiesta a norma dell’articolo 15. In tali casi, il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti meta dati. L’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione adotta, prima della divulgazione di segreti commerciali, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, ivi compreso, se del caso, l’uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

4.   Un ente_pubblico, la Commissione la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.

Articolo 25

Clausole contrattuali relative al passaggio

1.   I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro o, se del caso, a un’ infrastruttura_TIC_locale sono chiaramente definiti in un contratto scritto. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette il contratto a disposizione del cliente prima della firma del contratto in modo da consentire al cliente di conservare e riprodurre il contratto.

2.   Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, il contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende almeno i seguenti elementi:

a)

clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, e le risorse_digitali esportabili in un’ infrastruttura_TIC_locale, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni di calendario da far partire dopo il termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), durante il quale il contratto di servizio resta applicabile e il fornitore di servizi di trattamento dei dati:

i)

fornisce un’assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio;

ii)

agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e prosegue la fornitura delle funzioni o dei rispettivi servizi nell’ambito del contratto;

iii)

fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine;

iv)

garantisce il mantenimento di un elevato livello di sicurezza durante l’intero processo di passaggio, in particolare la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento e la continuità della sicurezza dei dati durante il periodo di conservazione di cui alla lettera g), in conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

b)

l’obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere la strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, anche fornendo tutte le informazioni pertinenti;

c)

una clausola in cui si specifica che il contratto si considera risolto e che la risoluzione è notificata al cliente in uno dei seguenti casi:

i)

ove applicabile, una volta completato con successo il processo di passaggio;

ii)

alla fine del termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), nel caso in cui il cliente non desideri passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali al momento della cessazione del servizio;

d)

un termine massimo di preavviso per l’avvio del processo di passaggio, non superiore a due mesi;

e)

un’indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse_digitali che possono essere trasferite durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati esportabili;

f)

un’indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che devono essere esentate dai dati esportabili di cui alla lettera e) del presente paragrafo qualora esista un di rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore; a condizione che tali esenzioni non ostacolino o ritardino il processo di passaggio di cui all’articolo 23;

g)

un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi di trattamento dei dati, conformemente alla lettera a) del presente paragrafo e al paragrafo 4;

h)

una clausola che garantisce la completa cancellazione di tutti i dati e a risorse_digitali esportabili generati direttamente dal cliente, o che lo riguardano direttamente, dopo la scadenza del periodo di cui alla lettera g) o dopo la scadenza di un periodo alternativo concordato che sia successiva alla data di scadenza del periodo di conservazione di cui alla lettera g), a condizione che il processo di passaggio sia stato completato con successo;

i)

le tariffe di passaggio che possono essere imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati a norma dell’articolo 29.

3.   Il contratto, di cui al paragrafo 1, include le clausole in virtù delle quali il cliente può notificare al fornitore di servizi di trattamento dei dati la sua decisione di eseguire una o più delle azioni seguenti al termine del periodo di preavviso massimo, di cui al paragrafo 2, lettera d):

a)

passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, nel qual caso il cliente fornisce le informazioni necessarie su tale fornitore;

b)

passare a un’ infrastruttura_TIC_locale;

c)

cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali.

4.   Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio massimo obbligatorio di cui al paragrafo 2, lettera a), il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro 14 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, motiva debitamente l’impossibilità tecnica e indica un periodo transitorio alternativo, che non supera i sette mesi. In conformità del paragrafo 1, la continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, il contratto di cui al paragrafo 1, include clausole che conferiscono al cliente il diritto di prorogare il periodo transitorio una volta, per un periodo che il cliente considera più appropriato per i propri fini.

Articolo 30

Aspetti tecnici del passaggio

1.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell’infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, adottano, conformemente all’articolo 27, tutte le misure ragionevoli in loro potere per far sì che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso_tipo_di_servizio, raggiunga l’ equivalenza_funzionale nell’utilizzo del servizio del trattamento dei dati di destinazione. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo di passaggio fornendo capacità, sufficienti informazioni, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari.

2.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, rendono disponibili a titolo gratuito interfacce aperte in egual misura per tutti i loro clienti e i fornitori di servizi di destinazione interessati al fine di agevolare il processo di passaggio. Tali interfacce includono informazioni sufficienti sul servizio in questione onde permettere lo sviluppo di software per comunicare con i servizi, ai fini della portabilità e dell’ interoperabilità dei dati.

3.   Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con specifiche_comuni basate sulle specifiche di interoperabilità aperte o norme armonizzate per l’ interoperabilità almeno 12 mesi dopo la pubblicazione dei riferimenti a tali specifiche_comuni o norme armonizzate per l’ interoperabilità di servizi di trattamento dei dati, nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati, a seguito della pubblicazione degli atti di esecuzione di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 7.

4.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo aggiornano il registro online di cui all’articolo 26, lettera b), conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   In caso di passaggio tra servizi dello stesso_tipo_di_servizio, per i quali le specifiche_comuni o le norme armonizzate per l’ interoperabilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo non siano state pubblicate nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati a norma dell’articolo 35, paragrafo 8, il fornitore dei servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente, tutti i dati esportabili in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

6.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati non sono tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi, o a comunicare o trasferire risorse_digitali che sono protette da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono un segreto_commerciale, a un cliente o a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, né a compromettere la sicurezza e l’integrità del servizio del cliente o del fornitore.

Articolo 37

Autorità competenti e coordinatori dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’applicazione e dell’esecuzione del presente regolamento (autorità competenti). Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità o fare affidamento sulle autorità esistenti.

2.   Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, tra di esse designa un coordinatore dei dati per facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e per assistere le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento su tutte le questioni relative alla sua applicazione ed esecuzione. Le autorità competenti, nell’esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 5, cooperano tra loro.

3.   Le autorità di controllo incaricate di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis.

Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di monitorare l’applicazione del presente regolamento nella misura in cui riguarda la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione. Ove pertinente, l’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis.

I compiti e i poteri delle autorità di controllo di cui al presente paragrafo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo:

a)

per questioni specifiche concernenti l’accesso ai dati settoriali e il loro utilizzo relative all’attuazione del presente regolamento è rispettata la competenza delle autorità settoriali;

b)

l’autorità competente incaricata dell’applicazione e dell’esecuzione degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35 ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i compiti e poteri delle autorità competenti siano chiaramente definiti e comprendano:

a)

la promozione dell’ alfabetizzazione_in_materia_di_ dati e la sensibilizzazione degli utenti e delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai diritti e agli obblighi a norma del presente regolamento;

b)

il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento, anche in relazione a segreti commerciali, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull’oggetto dei reclami e la periodica trasmissione di informazioni ai reclamanti, conformemente al diritto nazionale se del caso, in merito allo stato e all’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un’altra autorità competente;

c)

lo svolgimento di indagini su questioni relative all’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità competente o da un’altra autorità pubblica;

d)

l’inflizione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, o l’avvio di procedimenti giudiziari per l’inflizione di ammende;

e)

il monitoraggio degli sviluppi tecnologici e dei pertinenti sviluppi commerciali rilevanti per la messa a disposizione e l’utilizzo dei dati;

f)

la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e, ove opportuno, con la Commissione o l’EDIB per garantire l’applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo, anche per quanto riguarda il paragrafo 10 del presente articolo;

g)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti incaricate dell’attuazione di altri atti giuridici dell’Unione o nazionali, comprese le autorità competenti nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche, l’autorità di controllo incaricata di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 o le autorità settoriali, per garantire che il presente regolamento sia applicato coerentemente con il diritto dell’Unione e nazionale;

h)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti per garantire che gli articoli da 23 a 31 e gli articoli 34 e 35 siano applicati coerentemente con altro diritto dell’Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

i)

la garanzia che le tariffe per il passaggio siano abolite conformemente all’articolo 29;

j)

l’esame delle richieste di dati presentate a norma del capo V.

Laddove designato, il coordinatore dei dati facilita la cooperazione di cui alle lettere f), g) e h), del primo comma e assiste le autorità competenti su loro richiesta.

6.   Il coordinatore dei dati, laddove tale autorità competenti sia stata designata:

a)

funge da punto di contatto unico per tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento;

b)

garantisce che le richieste di messa a disposizione dei dati presentate da enti pubblici in caso di eccezionale necessità a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online e promuove accordi di condivisione dei dati volontari tra enti pubblici e titolari dei dati;

c)

informa la Commissione, su base annua, dei rifiuti notificati a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11.

7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate e i compiti e poteri e, ove opportuno, il nome del coordinatore dei dati. La Commissione tiene un registro pubblico di tali autorità.

8.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti rimangono imparziali, non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni, per singoli casi, da altre autorità pubbliche o da privati.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano delle risorse umane e tecniche sufficienti e delle opportune competenze per svolgere efficacemente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

10.   Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette alla competenza dello Stato membro nel quale sono stabilite. Laddove l’entità sia stabilita in più di uno Stato membro, è considerata soggetta alla competenza dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, ossia dove ha la sua amministrazione centrale o la sua sede sociale da cui esercita le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo.

11.   Qualsiasi entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che renda disponibili prodotti connessi o offra servizi correlati nell’Unione e che non sia stabilita nell’Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri.

12.   Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve da un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione il mandato di essere interpellato oltre all’entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione per garantire la conformità al presente regolamento.

13.   Un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale a cura di tale entità fa salve la responsabilità e le eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro di essa. Fino a quando l’entità non avrà designato un rappresentante legale a norma del presente articolo, essa sarà soggetta alla competenza di tutti gli Stati membri, se del caso, al fine di garantire l’applicazione ed esecuzione del presente regolamento. Qualsiasi autorità competente può esercitare la propria competenza, anche infliggendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a condizione che l’entità non sia soggetta a procedimenti esecutivi a norma del presente regolamento in relazione agli stessi fatti da parte di un’altra autorità competente.

14.   Le autorità competenti hanno il potere di chiedere agli utenti, ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati, ovvero ai loro rappresentanti legali, soggetti alla competenza del loro Stato membro tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità al presente regolamento. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all’assolvimento del compito di base.

15.   Se un’autorità competente di uno Stato membro chiede misure di assistenza o di esecuzione a un’autorità competente di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. Al ricevimento di tale richiesta, l’autorità competente fornisce una risposta in cui si precisano le azioni che sono state adottate o che si prevede di adottare, senza indebito ritardo.

16.   Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. Tutte le informazioni scambiate nel quadro di una richiesta di assistenza e fornite a norma del presente articolo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 38

Diritto di presentare un reclamo

1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. Su richiesta, il coordinatore dei dati fornisce tutte le informazioni necessarie alle persone fisiche e giuridiche per presentare i loro reclami all’autorità competente appropriata.

2.   L’autorità competente alla quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante, conformemente al diritto nazionale, dello stato del procedimento e della decisione adottata.

3.   Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami efficacemente e in modo tempestivo, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica i meccanismi di cooperazione di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2017/2394.

Articolo 40

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 12 settembre 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico facilmente accessibile di tali misure.

3.   Per l’inflizione delle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni dell’EDIB e dei criteri non esaustivi seguenti:

a)

la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione;

b)

eventuali azioni intraprese dall’autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;

c)

eventuali violazioni commesse in precedenza dall’autore della violazione;

d)

i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall’autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;

f)

il fatturato annuo nell’Unione nell’esercizio precedente dell’autore della violazione.

4.   Per l’inosservanza degli obblighi di cui ai capi II, III e V del presente regolamento, le autorità di controllo responsabili del controllo dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in conformità dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

5.   Per l’inosservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Articolo 49

Valutazione e riesame

1.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sugli elementi seguenti:

a)

le situazioni da considerare necessità eccezionali ai fini dell’articolo 15 del presente regolamento e dell’applicazione pratica del capo V del presente regolamento, in particolare l’esperienza nell’applicazione del capo V del presente regolamento da parte di enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e organismi_dell’Unione; numero ed esito dei procedimenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, in merito all’applicazione del capo V del presente regolamento, come comunicato dalle autorità competenti; impatto di altri obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali ai fini del soddisfacimento delle richieste di accesso a informazioni; impatto dei meccanismi volontari di condivisione dei dati, ad esempio quelli messi in atto dalle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute a norma del regolamento (UE) 2022/868, sul conseguimento degli obiettivi del capo V del presente regolamento, e ruolo dei dati personali nel contesto dell’articolo 15 del presente regolamento, compresa l’evoluzione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata;

b)

l’impatto del presente regolamento sull’uso dei dati nell’economia, anche per quanto riguarda l’innovazione in materia di dati, le prassi di monetizzazione dei dati e i servizi di intermediazione dei dati, nonché la condivisione dei dati nel quadro degli spazi comuni europei di dati;

c)

l’accessibilità e uso di diverse categorie e tipi di dati;

d)

l’esclusione di determinate categorie di imprese dal ruolo di beneficiario a norma dell’articolo 5;

e)

l’assenza di qualsiasi impatto sui diritti di proprietà intellettuale;

f)

l’impatto sui segreti commerciali, anche per quanto riguarda la protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, e impatto del meccanismo che consente al titolare dei dati di respingere la richiesta dell’ utente a norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11, tenendo conto, nella misura del possibile, di qualsiasi revisione della direttiva (UE) 2016/943;

g)

se l’elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all’articolo 13 sia aggiornato alla luce delle nuove pratiche commerciali e del rapido ritmo dell’innovazione del mercato;

h)

le modifiche delle pratiche contrattuali dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, e se tali modifiche comportino un sufficiente rispetto dell’articolo 25;

i)

la diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati per il processo di passaggio, in linea con l’abolizione graduale delle tariffe di passaggio a norma dell’articolo 29;

j)

l’interazione del presente regolamento con altri atti giuridici dell’Unione rilevanti per l’economia dei dati;

k)

la prevenzione dell’accesso governativo illecito a dati non personali;

l)

l’efficacia del regime di esecuzione richiesto a norma dell’articolo 37;

m)

l’impatto del presente regolamento sulle PMI, sulla loro capacità di innovare e sulla disponibilità di servizi di trattamento dei dati per gli utenti dell’Unione, sull’onere che comporta il rispetto dei nuovi obblighi.

2.   Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Tale valutazione esamina l’impatto degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la diversità dei servizi di trattamento dei dati offerti all’interno dell’Unione, ponendo l’accento sulle PMI fornitrici.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.


whereas









keyboard_arrow_down