keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 1 Oggetto
- 1 Art. 3 Definizioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- unione 18
- articolo 17
- ue / 17
- n / 14
- cibersicurezza 13
- europeo 13
- direttiva 13
- punto 11
- europea 11
- consiglio 11
- regolamento 11
- parlamento 9
- pag 9
- gu l 7
- definito 6
- definita 6
- incidente 6
- regolamento 5
- funzionamento 5
- livello 5
- presente 5
- soggetto 4
- organi 4
- istituzioni 4
- abroga 4
- gestione 4
- decisione 3
- soggetti_dell 3
- vasta 3
- comunità 3
- minaccia_informatica 3
- cert-ue 3
- organismi 3
- misure 3
- trattato 3
- comitato 3
- organizzazione 3
- rischi 3
- dicembre 3
- quasi_ 2
- comune 2
- alto 2
- funzionari 2
- organo 2
- euratom 2
- gu c 2
- cibersicurezza»: 2
- stabilisce 2
- elevato 2
- incidente»: 2
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione con riferimento:
a) | alla definizione da parte di ciascun soggetto dell'Unione di un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza a norma dell'articolo 6; |
b) | alla gestione e alla segnalazione dei rischi per la cibersicurezza e alla condivisione delle informazioni; |
c) | all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10, nonché all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività del servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE); |
d) | al controllo dell'attuazione del presente regolamento. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) | « soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi; |
2) | « sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555; |
3) | « sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555; |
4) | « cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881; |
5) | « livello_di_dirigenza_più_elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza; |
6) | « quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555; |
7) | « incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555; |
8) | « incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione; |
9) | « incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555; |
10) | « gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555; |
11) | « minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; |
12) | « minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555; |
13) | « vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555; |
14) | «rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555; |
15) | « servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555. |
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.
(2) Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).
(3) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
(4) Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Banca europea per gli investimenti sull'organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE) (GU C 12 del 13.1.2018, pag. 1).
(5) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(6) Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(8) GU C 258 del 5.7.2022, pag. 10.
(9) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)