keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 2 Ambito di applicazione
- 1 Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
- 1 Art. 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 13
- presente 11
- articolo 11
- regolamento 9
- unione 9
- servizi 6
- iicb 5
- soggetti_dell 5
- finanziario 4
- riesame 4
- europeo 3
- bilancio 3
- gennaio 3
- sistemi 3
- applica 3
- i 3
- costi 3
- merito 3
- comitato 3
- sensi 3
- applicazione 3
- valuta 3
- entro 3
- relazione 3
- il 3
- riferisce 2
- parlamento 2
- successivamente 2
- amministrative 2
- sotto 2
- quadro 2
- pluriennale 2
- include 2
- possibilità 2
- istituire 2
- entrate 2
- esso 2
- prestati 2
- ambito 2
- livello 2
- linea 2
- distinta 2
- contributi 2
- consiglio 2
- attuazione 2
- annuale 2
- informativi 2
- finanziarie 2
- relative 2
- norma 2
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti_dell'Unione, al comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e al CERT-UE.
2. Il presente regolamento si applica fatta salva l'autonomia istituzionale prevista dai trattati.
3. Ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 8, il presente regolamento non si applica ai sistemi informativi e di rete che trattano informazioni classificate UE (ICUE).
Articolo 16
Questioni finanziarie e relative al personale
1. Il CERT-UE è integrato nella struttura amministrativa di una direzione generale della Commissione al fine di beneficiare delle strutture di sostegno amministrativo, finanziario e contabile della Commissione, mantenendo nel contempo il suo status di prestatore di servizi interistituzionale autonomo per tutti i soggetti_dell'Unione. La Commissione informa l'IICB in merito alla collocazione amministrativa del CERT-UE e a eventuali cambiamenti al riguardo. La Commissione riesamina le disposizioni amministrative relative al CERT-UE periodicamente e in ogni caso prima della definizione di un quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312 TFUE, al fine di consentire l'adozione di misure adeguate. Il riesame include la possibilità di istituire il CERT-UE come organismo dell'Unione.
2. Per l'applicazione delle procedure amministrative e finanziarie, il direttore del CERT-UE agisce sotto l'autorità della Commissione e sotto la supervisione dell'IICB.
3. I compiti e le attività del CERT-UE, compresi i servizi da esso prestati ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3, 4, 5 e 7, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ai soggetti_dell'Unione rientranti nella rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa alla pubblica amministrazione europea, sono finanziati tramite una linea distinta del bilancio della Commissione. I posti riservati al CERT-UE sono specificati in una nota a piè di pagina della tabella dell'organico della Commissione.
4. I soggetti_dell'Unione diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo forniscono un contributo finanziario annuale al CERT-UE per coprire i servizi da esso prestati ai sensi dello stesso paragrafo. I contributi sono basati su orientamenti dati dall'IICB e concordati tra ciascun soggetto dell'Unione e il CERT-UE in accordi sul livello dei servizi. I contributi rappresentano una quota equa e proporzionata dei costi totali dei servizi forniti. Essi sono assegnati alla linea di bilancio distinta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, come entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
5. I costi dei servizi di cui all'articolo 13, paragrafo 6, sono a carico dei soggetti_dell'Unione che ricevono i servizi del CERT-UE. Le entrate sono destinate alle linee di bilancio che sostengono i costi.
Articolo 25
Riesame
1. Entro l'8 gennaio 2025 e successivamente con frequenza annuale, l'IICB, coadiuvato dal CERT-UE, riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento. L'IICB può rivolgere raccomandazioni alla Commissione per il riesame del presente regolamento.
2. Entro l'8 gennaio 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento e all'esperienza acquisita a livello strategico e operativo.
La relazione di cui al primo comma del presente paragrafo include il riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 1, sulla possibilità di istituire il CERT-UE come ufficio dell'Unione.
3. Entro l'8 gennaio 2029, la Commissione valuta il funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione valuta inoltre l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le reti e i sistemi informativi che trattano ICUE, tenendo conto di altri atti legislativi dell'Unione applicabili a tali sistemi. La relazione, se necessario, è corredata di una proposta legislativa.
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