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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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Articolo 15

Direttore del CERT-UE

1.   Dopo aver ottenuto l'approvazione da una maggioranza di due terzi dei membri dell'IICB, la Commissione nomina il direttore del CERT-UE. L'IICB è consultato in tutte le fasi della procedura di nomina, in particolare per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici in relazione a tale incarico. La procedura di selezione, compreso l'elenco ristretto definitivo di candidati tra i quali deve essere nominato il direttore del CERT-UE, garantisce un'equa rappresentanza di ciascun genere, tenendo conto delle domande presentate.

2.   Il direttore del CERT-UE è responsabile del buon funzionamento del CERT-UE e agisce nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la direzione dell'IICB. Il direttore del CERT-UE riferisce regolarmente al presidente dell'IICB e presenta relazioni ad hoc all'IICB, se questo lo richiede.

3.   Il direttore del CERT-UE assiste l'ordinatore delegato competente nell'elaborazione della relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, redatta a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e riferisce periodicamente all'ordinatore delegato in merito all'attuazione di misure per le quali sono stati subdelegati poteri al direttore del CERT-UE.

4.   Il direttore del CERT-UE elabora annualmente una pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese amministrative per le sue attività, una proposta di programma di lavoro annuale, una proposta di catalogo dei servizi per il CERT-UE, proposte di revisione del catalogo dei servizi, proposte di modalità riguardanti gli accordi sul livello dei servizi e proposte di indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE, che devono essere approvate dall'IICB conformemente all'articolo 11. In sede di revisione dell'elenco dei servizi contenuti nel catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE, il direttore del CERT-UE tiene conto delle risorse assegnate al CERT-UE.

5.   Il direttore del CERT-UE presenta a cadenza almeno annuale all'IICB e al presidente dell'IICB relazioni riguardanti le attività e le prestazioni del CERT-UE durante il periodo di riferimento, inclusi l'esecuzione del bilancio, gli accordi sul livello dei servizi e gli accordi scritti conclusi, la cooperazione con omologhi e partner e le missioni effettuate dal personale, comprese le relazioni di cui all'articolo 11. Tali relazioni comprendono un programma di lavoro per il periodo successivo, la pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese, anche relative al personale, gli aggiornamenti previsti del catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e una valutazione dell'impatto previsto di tali aggiornamenti relativamente alle risorse finanziarie e umane.

Articolo 23

Gestione degli incidenti gravi

1.   Al fine di sostenere a livello operativo la gestione coordinata degli incidenti gravi che interessano i soggetti_dell'Unione e per contribuire allo scambio periodico di informazioni pertinenti tra i soggetti_dell'Unione e con gli Stati membri, l'IICB istituisce, a norma dell'articolo 11, lettera q), un piano di gestione delle crisi informatiche basato sulle attività di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in stretta cooperazione con il CERT-UE e l'ENISA. Il piano di gestione delle crisi informatiche comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

disposizioni relative al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti_dell'Unione per la gestione_degli_incidenti gravi a livello operativo;

b)

procedure operative standard comuni;

c)

una tassonomia comune della gravità degli incidenti gravi e dei punti di innesco delle crisi;

d)

esercitazioni periodiche;

e)

canali di comunicazione sicuri da utilizzare.

2.   Fatto salvo il piano di gestione delle crisi informatiche istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2555, il rappresentante della Commissione nell'IICB è il punto di contatto per la condivisione delle informazioni pertinenti in relazione agli incidenti gravi con EU-CyCLONe.

3.   Il CERT-UE coordina, fra i soggetti_dell'Unione, la gestione_degli_incidenti gravi. Tiene un inventario delle competenze tecniche disponibili che risulterebbero necessarie per la risposta agli incidenti in caso di incidenti gravi e assiste l'IICB nel coordinare i piani di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione per gli incidenti gravi di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4.   I soggetti_dell'Unione contribuiscono all'inventario delle competenze tecniche fornendo un elenco annualmente aggiornato di esperti disponibili al loro interno, che specifichi le loro capacità tecniche.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI


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