Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- allegazioni 6
- fattuali 6
- organi 4
- procedimento 4
- giurisdizionali 4
- prove 4
- professionista 4
- amministrativo 4
- state 2
- considerare 2
- giustificata 2
- organo 2
- date 2
- circostanze 2
- caso 2
- specifico 2
- insufficienti 2
- lettera a 2
- inesatte 2
- ritenute 2
- richieste 2
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- connesse 2
- pratica 2
- commerciale 2
- conto 2
- interessi 2
- giurisdizionale 2
Articolo 12
Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali
Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11:
a) | di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; e |
b) | di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo. |
Articolo 12
Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali
Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11:
a) | di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; e |
b) | di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo. |
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