Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- direttiva 14
- //ce 11
- seguente: 10
- pubblicità 10
- sostituito 8
- pratiche 7
- commerciali 7
- sleali 6
- parlamento 6
- europeo 6
- consiglio 6
- consumatori 6
- professionisti 6
- mercato 5
- servizi 5
- imprese 5
- fornitura 5
- relativa 5
- beni 5
- richiesta 5
- ingannevole 5
- stati 5
- disposizioni 5
- membri 5
- mezzi 4
- «articolo 4
- maggio 4
- punto 4
- denominazione 4
- concorrente 4
- tutela 3
- caso 3
- prodotti 3
- interno 3
- confronti 3
- comparativa 3
- denominazioni 3
- modifiche 3
- commerciale 3
- presente 3
- qualsiasi 3
- rinnovo 2
- promosse 2
- origine 2
- distintivi 2
- segni 2
- stessi 2
- marchi 2
- marchio 2
- pag » 2
Articolo 14
Modifiche della direttiva 84/450/CEE
La direttiva 84/450/CEE è così modificata:
1) | l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.» ; |
2) | all'articolo 2,
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3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis
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4) | l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
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5) | l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
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Articolo 15
Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE
1) | L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Fornitura non richiesta Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (10), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. |
2) | l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (11), e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. |
Articolo 16
Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004
1) | Nell'allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal seguente:
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2) | All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (12), è aggiunto il punto seguente:
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