Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- ricorso 4
- coercizione 3
- molestie 3
- consumatore 3
- professionista 3
- indebito_condizionamento 3
- fisica 3
- prodotto 3
- qualsiasi 2
- idonea 2
- forza 2
- compreso 2
- minaccia 2
- pratica 2
- azione 2
- commerciale 2
- valutazione 1
- contrattuale 1
- qualsivoglia 1
- ostacolo 1
- evento 1
- tragico 1
- relativa 1
- influenzarne 1
- decisione 1
- fine 1
- circostanza 1
- specifica 1
- gravità 1
- alterare 1
- capacità 1
- oneroso 1
- pratiche 1
- sproporzionato 1
- cambiare 1
- codici 1
- capo 1
- ammessa 1
- giuridicamente 1
- legale 1
- promuovere 1
- rivolgersi 1
- contratto 1
- imposto 1
- risolvere 1
- diritto 1
- compresi 1
- contrattuali 1
- esercitare 1
- intenda 1
Articolo 8
Pratiche commerciali aggressive
È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Articolo 9
Ricorso a molestie, coercizione o indebito_condizionamento
Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) | i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; |
b) | il ricorso alla minaccia fisica o verbale; |
c) | lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; |
d) | qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; |
e) | qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa. |
CAPO 3
CODICI DI CONDOTTA
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