Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- Articolo 1 Scopo
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 Mercato interno
- Articolo 5 Divieto delle pratiche commerciali sleali
- Articolo 6 Azioni ingannevoli
- Articolo 7 Omissioni ingannevoli
- Articolo 8 Pratiche commerciali aggressive
- Articolo 9 Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento
- Articolo 10 Codici di condotta
- Articolo 11 Applicazione
- Articolo 12 Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali
- Articolo 13 Sanzioni
- Articolo 14 Modifiche della direttiva 84/450/CEE
- «Articolo 1
- «Articolo 3 bis
- Articolo 15 Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE
- «Articolo 9 Fornitura non richiesta
- «Articolo 9
- Articolo 16 Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004
- Articolo 17 Informazione
- Articolo 18 Revisione
- Articolo 19 Recepimento
- Articolo 20 Entrata in vigore
- Articolo 21 Destinatari
- whereas (1)
- whereas (2)
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- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- commerciale 6
- consumatore 6
- qualsiasi 5
- professionista 5
- attività 5
- prodotto 5
- rispetto 4
- decisione 4
- pratiche 4
- professionale 3
- presente 3
- direttiva 3
- comunicazione 3
- commerciali 3
- agisca 3
- compresi 3
- fisica 3
- legislative 2
- amministrative 2
- regolamentari 2
- azione 2
- direttamente 2
- professionisti 2
- relazione 2
- disposizioni 2
- consumatori 2
- modo 2
- ricorso 2
- fini 2
- esercitare 2
- capacità 2
- prendere 2
- consapevole 2
- codice 2
- pertanto 2
- quadro 2
- industriale 2
- esercizio 2
- artigianale 2
- professionali 2
- persona 2
- oggetto 2
- impiegato 1
- consentire 1
- invito_all 1
- effettuare 1
- grado 1
- settore 1
- fede 1
- buona 1
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
b) | « professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista; |
c) | « prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; |
d) | « pratiche_commerciali_tra_imprese_e_consumatori» (in seguito denominate «pratiche commerciali»): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; |
e) | « falsare_in_misura_rilevante_il_comportamento_economico_dei_consumatori»: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso; |
f) | « codice_di_condotta»: un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; |
g) | « responsabile_del_codice»: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice_di_condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; |
h) | « diligenza_professionale»: rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori; |
i) | « invito_all'acquisto»: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; |
j) | « indebito_condizionamento»: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; |
k) | « decisione_di_natura_commerciale»: una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; |
l) | « professione_regolamentata»: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. |
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