search


keyboard_tab Direttiva responsabilità per danno da prodotti difettosi 2024/2853 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2024/2853 IT Art. 4 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 225

 

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

« prodotto»: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i  file_per_la_fabbricazione_digitale, le materie prime e il software;

2)

« file_per_la_fabbricazione_digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;

3)

« servizio_correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni;

4)

« componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o  servizio_correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo;

5)

« controllo_del_ fabbricante»:

a)

il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente:

i)

l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software; o

ii)

la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali;

b)

il fabbricante di un prodotto è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;

6)

« dati»: dati quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

7)

« messa_a disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

8)

« immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

9)

« messa_in_servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;

10)

« fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:

a)

sviluppa, produce o fabbrica un prodotto;

b)

fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; o

c)

sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;

11)

« rappresentante_autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;

12)

« importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;

13)

« fornitore_di_servizi_di_logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

14)

« distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’ importatore del prodotto in questione;

15)

« operatore_economico»: un fabbricante di un prodottocomponente, un fornitore di un servizio_correlato, un rappresentante_autorizzato, un importatore, un fornitore_di_servizi_di_logistica o un distributore;

16)

« piattaforma_online»: una piattaforma_online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

17)

« segreto_commerciale»: un segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;

18)

« modifica_sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio:

a)

che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; o,

b)

che, se le pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscono alcuna soglia per determinare che cosa deve essere considerato una modifica_sostanziale:

i)

modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante; e

ii)

modifica la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI


whereas









keyboard_arrow_down