keyboard_tab Direttiva responsabilità per danno da prodotti difettosi 2024/2853 IT
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- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Livello di armonizzazione
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Diritto al risarcimento
- Art. 6 Danno
- Art. 7 Prodotto difettoso
- Art. 8 Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi
- Art. 9 Divulgazione degli elementi di prova
- Art. 10 Onere della prova
- Art. 11 Esenzione dalla responsabilità
- Art. 12 Pluralità di operatori economici responsabili
- Art. 13 Riduzione della responsabilità
- Art. 14 Diritto di rivalsa
- Art. 15 Esclusione o limitazione della responsabilità
- Art. 16 Termine di prescrizione
- Art. 17 Periodo di scadenza
- Art. 18 Deroga all’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo
- Art. 19 Trasparenza
- Art. 20 Valutazione
- Art. 21 Abrogazione e disposizione transitoria
- Art. 22 Recepimento
- Art. 23 Entrata in vigore
- Articolo 24 Destinatari
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
- prodotto
- file per la fabbricazione digitale
- servizio correlato
- componente
- controllo del fabbricante
- dati
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- messa in servizio
- fabbricante
- rappresentante autorizzato
- importatore
- fornitore di servizi di logistica
- distributore
- operatore economico
- piattaforma online
- segreto commerciale
- modifica sostanziale
- prodotto 22
- fabbricante 8
- mercato 6
- bene 6
- persona 5
- o giuridica 5
- modifica 5
- dell’unione 5
- fisica 5
- all’articolo 5
- punto 4
- mobile 4
- software 3
- qualsiasi 3
- prodotti 3
- materia 3
- commerciale 3
- corso 3
- digitale 3
- fornitura 3
- un’attività 3
- direttiva 3
- europeo 3
- consiglio 3
- definiti 3
- e del 3
- regolamento 3
- parlamento 3
- nell’unione 2
- primo 2
- servizio_correlato 2
- a disposizione 2
- fabbricante»: 2
- o gratuito 2
- componente 2
- oneroso 2
- terzi 2
- autorizza 2
- a titolo 2
- pertinenti 2
- importatore 2
- aggiornamenti 2
- integrato 2
- utilizzo 2
- norme 2
- tangibile 2
- o interconnesso 2
- pericolo 2
- rischio 2
- o un 2
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) | « prodotto»: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file_per_la_fabbricazione_digitale, le materie prime e il software; |
2) | « file_per_la_fabbricazione_digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti; |
3) | « servizio_correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni; |
4) | « componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio_correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo; |
5) | « controllo_del_ fabbricante»:
|
6) | « dati»: dati quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); |
7) | « messa_a disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
8) | « immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione; |
9) | « messa_in_servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo; |
10) | « fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:
|
11) | « rappresentante_autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti; |
12) | « importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo; |
13) | « fornitore_di_servizi_di_logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci; |
14) | « distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’ importatore del prodotto in questione; |
15) | « operatore_economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio_correlato, un rappresentante_autorizzato, un importatore, un fornitore_di_servizi_di_logistica o un distributore; |
16) | « piattaforma_online»: una piattaforma_online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065; |
17) | « segreto_commerciale»: un segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943; |
18) | « modifica_sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio:
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CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
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