search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 IT cercato: 'specifici' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas specifici:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 187

 

Articolo 4

Limitazione, sospensione e cessazione

1.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

2.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure

b)

esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;

c)

può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.

5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Articolo 16

Monitoraggio

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente l’impatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi_di_intermediazione_online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare l’evoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 18, la Commissione può chiedere informazioni ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online.

Articolo 17

Codici di condotta

1.   La Commissione incoraggia i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta, unitamente agli utenti commerciali, incluse le PMI e le organizzazioni che le rappresentano, intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi_di_intermediazione_online e delle caratteristiche specifiche delle PMI.

2.   La Commissione incoraggia i fornitori di motori di ricerca online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta che siano specificamente intesi a contribuire alla corretta applicazione dell’articolo 5.

3.   La Commissione incoraggia i fornitori dei servizi_di_intermediazione_online ad adottare e applicare codici di condotta settoriali, ove tali codici di condotta settoriali esistano e siano ampiamente utilizzati.


whereas









keyboard_arrow_down