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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"utente commerciale": un privato che agisce nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi_di_intermediazione_online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

2)

"servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;

c)

sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori;

3)

"fornitore di servizi_di_intermediazione_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali;

4)

"consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

5)

"motore di ricerca online": un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

6)

"fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori;

7)

"utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa un’interfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

8)

"posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

9)

"controllo": i diritti di proprietà di un’impresa o la capacità di esercitare un’influenza determinante sulla sua attività, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13);

10)

"termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dall’utente commerciale interessato;

11)

"prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi_di_intermediazione_online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dall’utente commerciale attraverso i servizi_di_intermediazione_online;

12)

"mediazione": procedimento strutturato quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE;

13)

"supporto durevole": ogni strumento che permetta all’utente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Articolo 3

Termini e condizioni

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online garantiscono che i loro termini e le loro condizioni:

a)

siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile;

b)

siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi_di_intermediazione_online, anche in fase precontrattuale;

c)

enuncino le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali;

d)

comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali;

e)

contengano informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.

2.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online comunicano su supporto_durevole agli utenti commerciali interessati qualunque modifica proposta dei loro termini e delle loro condizioni.

Le modifiche proposte non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di preavviso deve essere di almeno 15 giorni dalla data in cui il fornitore di servizi_di_intermediazione_online informa gli utenti commerciali delle modifiche proposte. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online concedono periodi di preavviso più lunghi quando ciò è necessario per consentire agli utenti commerciali di effettuare adeguamenti tecnici o commerciali per conformarsi alle modifiche.

L’utente commerciale interessato ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore dei servizi_di_intermediazione_online prima della scadenza del termine di preavviso. Tale risoluzione ha effetto entro 15 giorni dal ricevimento della notifica ai sensi del primo comma, a meno che il contratto non preveda un termine più breve.

In qualsiasi momento dopo il ricevimento del preavviso ai sensi del primo comma l’utente commerciale interessato può rinunciare al termine di preavviso di cui al secondo comma per mezzo di una dichiarazione scritta o di un’azione chiara e affermativa.

Durante il periodo di preavviso, l’offerta di nuovi beni o servizi su servizi_di_intermediazione_online è considerata una chiara azione positiva di rinuncia al termine di preavviso, tranne nei casi in cui il termine di preavviso ragionevole e proporzionato è superiore a 15 giorni perché le modifiche dei termini e delle condizioni impongono all’utente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi. In tali casi, il fatto che l’utente commerciale presenti nuovi beni e servizi non è considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso.

3.   I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, così come le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate da un fornitore di servizi_di_intermediazione_online in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, sono nulle e prive di validità.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma, non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma

b)

deve modificare in via eccezionale i propri termini_e_condizioni per far fronte a un pericolo imprevisto e imminente connesso alla difesa dei servizi_di_intermediazione_online, dei suoi consumatori o di altri utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza informatica.

5.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online garantiscono che l’identità dell’utente commerciale che fornisce i beni o servizi su servizi_di_intermediazione_online sia chiaramente visibile.

Articolo 4

Limitazione, sospensione e cessazione

1.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

2.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure

b)

esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;

c)

può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.

5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Articolo 14

Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici

1.   Le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nell’Unione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l’azione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso d’inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi_di_intermediazione_online o di fornitori di motori di ricerca online.

2.   La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche e le informazioni sulla base dei registri degli atti illeciti che sono stati oggetto di azioni ingiuntive dinanzi ai tribunali nazionali, qualora gli organismi o le autorità pubbliche competenti abbiano istituito tali registri.

3.   Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro;

b)

perseguono obiettivi nell’interesse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano in via continuativa;

c)

non hanno scopo di lucro;

d)

il loro processo decisionale non è indebitamente influenzato da finanziatori terzi, in particolare da fornitori di servizi_di_intermediazione_online o da fornitori di motori di ricerca online.

A tal fine le organizzazioni e le associazioni divulgano in maniera completa e pubblicamente le informazioni sulla loro composizione e sulle loro fonti di finanziamento.

4.   Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono designare:

a)

organizzazioni o associazioni aventi sede sul loro territorio che soddisfano almeno i requisiti di cui al paragrafo 3, su richiesta di tali organizzazioni o associazioni;

b)

organismi pubblici istituiti sul loro territorio che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4

a cui è concesso il diritto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi pubblici designati.

6.   La Commissione compila un elenco delle organizzazioni, delle associazioni e degli organismi pubblici designati a norma del paragrafo 5. Tale elenco specifica le loro finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio e, in ogni caso, ogni sei mesi è redatto e pubblicato un elenco aggiornato.

7.   Gli organi giurisdizionali accettano tale elenco quale prova della capacità giuridica dell’organizzazione, dell’associazione o dell’organismo pubblico fatto salvo il diritto degli organi giurisdizionali di valutare se la finalità del reclamante giustifichi il suo intervento in un caso specifico.

8.   Qualora lo Stato membro o la Commissione esprima dubbi circa il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 da parte di un’organizzazione o di un’associazione, o dei criteri di cui al paragrafo 4 da parte di un organismo pubblico, lo Stato membro che ha designato tale organizzazione, associazione od organismo pubblico conformemente al paragrafo 5 svolge accertamenti al riguardo e, se del caso, ove uno o più criteri non siano rispettati, revoca la designazione.

9.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l’azione è promossa, sulla base dei diritti individuali e allo scopo di porre fine a eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dei fornitori di motori di ricerca online.


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