search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 IT cercato: 'stretta' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Articolo 13

Mediatori specializzati

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, incoraggia i fornitori di servizi_di_intermediazione_online nonché le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nell’ambito della fornitura di servizi_di_intermediazione_online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi_di_intermediazione_online.

Articolo 16

Monitoraggio

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente l’impatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi_di_intermediazione_online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare l’evoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 18, la Commissione può chiedere informazioni ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online.


whereas









keyboard_arrow_down