(8) Tali norme dovrebbero anche fornire incentivi adeguati per promuovere lequità e unadeguata trasparenza, in particolare riguardo il posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online.
Allo stesso tempo, tali norme dovrebbero riconoscere e salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dellintera economia delle piattaforme online e consentire una sana concorrenza che assicuri ai consumatori una maggiore scelta. È opportuno chiarire che il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile siano conformi al diritto dellUnione e gli aspetti pertinenti non siano contemplati dal presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare le norme nazionali che vietano o sanzionano i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.
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(10) Unampia gamma di relazioni fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea lecosistema.
Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale.
In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi della società dellinformazione caratterizzati dallobiettivo di facilitare lavvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse online, sul portale online del fornitore di servizi_di_intermediazione_online in questione o su quello dellutente commerciale, offline, o non lo siano affatto, il che significa che lesistenza di una relazione contrattuale tra gli utenti commerciali e i consumatori non dovrebbe costituire un presupposto per servizi_di_intermediazione_online che rientra nellambito di applicazione del presente regolamento.
La semplice inclusione di un servizio che presenta solo un carattere marginale non dovrebbe essere sufficiente per concludere che lobiettivo di un sito web o di un servizio è di facilitare le transazioni nel senso di un servizio di intermediazione online.
I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di una relazione contrattuale tra i fornitori e gli utenti commerciali che offrono beni o servizi ai consumatori.
Tale relazione contrattuale dovrebbe essere considerata in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano lintenzione di essere vincolate in modo inequivocabile e su un supporto_durevole, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto.
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(11) Gli esempi dei servizi_di_intermediazione_online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software, come ad esempio gli store di applicazioni, e i servizi online dei social media, a prescindere dalla tecnologia usata per fornire tali servizi.
In tal senso, i servizi_di_intermediazione_online potrebbero anche essere forniti tramite la tecnologia di assistenza vocale.
Inoltre, non dovrebbe essere rilevante il fatto che tali transazioni tra gli utenti commerciali e i consumatori comportino pagamenti in denaro o che le transazioni siano concluse in parte offline.
Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi_di_intermediazione_online peer-to-peer senza la presenza di utenti commerciali, ai servizi_di_intermediazione_online di sole relazioni tra aziende che non sono offerti ai consumatori, agli strumenti dedicati alla pubblicità online e agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con lobiettivo di agevolare lavvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.
Per lo stesso motivo, i servizi software di ottimizzazione per i motori di ricerca e i servizi basati su software che bloccano la pubblicità non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
Le funzionalità e le interfacce tecnologiche che collegano semplicemente lhardware e le applicazioni non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, in quanto in generale non rispondono ai criteri dei servizi_di_intermediazione_online.
Tuttavia, tali funzionalità o interfacce possono essere direttamente connesse o essere complementari ad alcuni servizi_di_intermediazione_online e, in tal caso, i fornitori interessati di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza in relazione al trattamento differenziato basato su tali funzionalità e interfacce.
Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per sé non soddisfano i requisisti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di beni e servizi ai consumatori interessati.
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(22) Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online può avere motivazioni legittime per decidere di limitare, sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi a un determinato utente_commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli beni o servizi di un determinato utente_commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca.
In mancanza di una sospensione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono anche limitare singoli riferimenti di utenti commerciali, per esempio incidendo negativamente sullaspetto di un utente_commerciale ("dimming") oppure mediante una retrocessione nel posizionamento.
Considerato tuttavia che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dellutente commerciale interessato, le motivazioni di una siffatta decisione dovrebbero essere comunicate a questultimo, preventivamente o al momento in cui la restrizione o la sospensione prende effetto, usando un supporto_durevole.
Per minimizzare limpatto negativo di tali decisioni sugli utenti commerciali, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero altresì dare la possibilità di chiarire i fatti che hanno portato a tale decisione, nel quadro del processo interno di gestione dei reclami, in modo da aiutare lutente commerciale, ove sia possibile, a ristabilire la conformità.
Inoltre, qualora il fornitore di servizi_di_intermediazione_online revochi la sua decisione di limitare, sospendere o terminare, per esempio se la decisione è stata adottata per errore o se la violazione dei termini e delle condizioni che ha portato a tale decisione non è stata commessa in cattiva fede e vi è stato posto rimedio in modo soddisfacente, il fornitore dovrebbe reintegrare lutente commerciale interessato senza indugio, compreso leventuale accesso allo stesso a dati personali, ad altri dati, o a entrambi, che siano disponibili prima della decisione.
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(25) La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di uneventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure la spiegazione dei relativi effetti.
Il corrispettivo potrebbe a tale riguardo riferirsi ai pagamenti effettuati allo scopo principale o unico di migliorare il posizionamento, nonché al corrispettivo indiretto sotto forma di accettazione, da parte di un utente_commerciale, di obblighi aggiuntivi di qualsiasi genere che possono avere questo come effetto pratico, come ad esempio lutilizzazione di servizi accessori oppure di funzionalità premio.
Il contenuto della descrizione, incluso il numero o il tipo dei parametri principali, può pertanto variare fortemente in base agli specifici servizi_di_intermediazione_online, ma dovrebbe fornire agli utenti commerciali unadeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche delleffettiva offerta di beni o servizi da parte dellutente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi_di_intermediazione_online.
Gli indicatori utilizzati per misurare la qualità dei beni o servizi degli utenti commerciali, il ricorso alle tecniche di editing e alla loro capacità di influenzare il posizionamento di tali beni o servizi, la misura dellimpatto del corrispettivo sul posizionamento come pure gli elementi che non si riferiscono al bene o al servizio stesso o vi si riferiscono soltanto in maniera marginale, come le caratteristiche di presentazione dellofferta online, potrebbero essere esempi di parametri principali che, se inclusi in una descrizione generale del meccanismo di posizionamento con un linguaggio semplice e comprensibile, dovrebbero aiutare gli utenti commerciali ad ottenere la necessaria comprensione adeguata del relativo funzionamento.
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(29) Per beni e servizi accessori si intendono i beni e servizi offerti al consumatore immediatamente prima del completamento di una transazione avviata su servizi_di_intermediazione_online a complemento del bene o servizio primario offerto dallutente commerciale.
I beni e servizi accessori si riferiscono a prodotti che, per funzionare, dipendono tipicamente dal bene o servizio primario e sono direttamente collegati ad esso.
Pertanto, il termine dovrebbe escludere i beni e servizi che sono semplicemente venduti in aggiunta al bene o servizio primario in questione piuttosto che essere complementari nella loro natura.
Esempi di servizi accessori comprendono i servizi di riparazione per un bene o prodotti finanziari specifici, come lassicurazione di noleggio auto offerta in modo da integrare gli specifici beni o servizi offerti dallutente commerciale.
Analogamente, i beni accessori possono includere beni che completano il prodotto specifico offerto dallutente commerciale costituendo un aggiornamento o uno strumento di personalizzazione collegato a quello specifico prodotto.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online che offrono ai consumatori beni o servizi accessori a un bene o servizio venduto da un utente_commerciale che utilizza i loro servizi_di_intermediazione_online, dovrebbero fornire nei loro termini_e_condizioni una descrizione del tipo di beni e servizi accessori offerti.
Tale descrizione dovrebbe essere disponibile nei termini_e_condizioni indipendentemente dal fatto che il bene o servizio accessorio sia fornito dallo stesso fornitore di servizi_di_intermediazione_online o da terzi.
Tale descrizione dovrebbe essere sufficientemente completa da consentire allutente commerciale di capire se un bene o servizio è venduto come accessorio al bene o servizio dellutente commerciale.
La descrizione non dovrebbe necessariamente includere il bene o servizio specifico, ma piuttosto il tipo di prodotto offerto come complementare al prodotto primario dellutente commerciale.
Inoltre, tale descrizione dovrebbe in ogni caso comprendere se e a quali condizioni un utente_commerciale può offrire il proprio bene o servizio accessorio in aggiunta al bene o servizio primario che offre attraverso i servizi_di_intermediazione_online.
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(30) Quando è lo stesso fornitore di servizi_di_intermediazione_online a offrire determinati beni o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi, o mediante un utente_commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi_di_intermediazione_online che non sono da lui controllati; ciò può rappresentare un incentivo economico per il fornitore e può porlo nelle condizioni di utilizzare il proprio controllo sul servizio di intermediazione online per garantire alle proprie offerte, o a quelle di un utente_commerciale da esso controllato, vantaggi tecnici o economici che potrebbe negare agli utenti commerciali concorrenti.
Una condotta simile potrebbe compromettere la concorrenza leale e limitare le possibilità di scelta dei consumatori.
In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi_di_intermediazione_online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione e un esame appropriati per eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, ad esempio funzionalità che coinvolgono sistemi operativi, che possa applicare ai prodotti o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali.
Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi_di_intermediazione_online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.
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(31) Quando è lo stesso fornitore di motori di ricerca online a offrire determinati prodotti o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi motori di ricerca online, o mediante un utente di un sito web aziendale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti di siti web aziendali dei suoi servizi di motori di ricerca online che non sono da lui controllati.
In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore di motori di ricerca online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione di eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, che possa applicare ai beni o servizi che offre direttamente o attraverso di un sito web aziendale di un utente che esso controlla, rispetto a quelli offerti dagli utenti di siti web aziendali concorrenti.
Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi di motori di ricerca online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.
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(42) Poiché i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere sempre tenuti a indicare i mediatori con cui sono disposti a impegnarsi e dovrebbero essere tenuti a impegnarsi in buona fede attraverso qualunque tentativo di mediazione condotto a norma del presente regolamento, tali obblighi dovrebbero essere stabiliti in modo da prevenire labuso del sistema di mediazione da parte degli utenti commerciali.
Gli utenti commerciali dovrebbero anche avere lobbligo di intraprendere una mediazione in buona fede.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online non dovrebbero essere obbligati a impegnarsi in una mediazione se lutente commerciale avvia un procedimento su un argomento in relazione al quale lo stesso utente_commerciale ha precedentemente avviato un procedimento chiedendo una mediazione e il mediatore ha accertato che in quel caso lutente commerciale non ha agito in buona fede.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online non dovrebbero altresì essere tenuti a impegnarsi in una mediazione con utenti commerciali con cui ripetuto tentativi di mediazione non hanno avuto successo.
Tali situazioni eccezionali non dovrebbero limitare la possibilità dellutente commerciale di sottoporre un caso a mediazione se, come stabilito dal mediatore, loggetto della mediazione non è collegato ai casi precedenti.
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(51) Poiché lobiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nellambito del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, questultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato sullUnione europea.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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