(10) Unampia gamma di relazioni fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea lecosistema.
Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale.
In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi della società dellinformazione caratterizzati dallobiettivo di facilitare lavvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse online, sul portale online del fornitore di servizi_di_intermediazione_online in questione o su quello dellutente commerciale, offline, o non lo siano affatto, il che significa che lesistenza di una relazione contrattuale tra gli utenti commerciali e i consumatori non dovrebbe costituire un presupposto per servizi_di_intermediazione_online che rientra nellambito di applicazione del presente regolamento.
La semplice inclusione di un servizio che presenta solo un carattere marginale non dovrebbe essere sufficiente per concludere che lobiettivo di un sito web o di un servizio è di facilitare le transazioni nel senso di un servizio di intermediazione online.
I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di una relazione contrattuale tra i fornitori e gli utenti commerciali che offrono beni o servizi ai consumatori.
Tale relazione contrattuale dovrebbe essere considerata in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano lintenzione di essere vincolate in modo inequivocabile e su un supporto_durevole, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto.
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(11) Gli esempi dei servizi_di_intermediazione_online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software, come ad esempio gli store di applicazioni, e i servizi online dei social media, a prescindere dalla tecnologia usata per fornire tali servizi.
In tal senso, i servizi_di_intermediazione_online potrebbero anche essere forniti tramite la tecnologia di assistenza vocale.
Inoltre, non dovrebbe essere rilevante il fatto che tali transazioni tra gli utenti commerciali e i consumatori comportino pagamenti in denaro o che le transazioni siano concluse in parte offline.
Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi_di_intermediazione_online peer-to-peer senza la presenza di utenti commerciali, ai servizi_di_intermediazione_online di sole relazioni tra aziende che non sono offerti ai consumatori, agli strumenti dedicati alla pubblicità online e agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con lobiettivo di agevolare lavvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.
Per lo stesso motivo, i servizi software di ottimizzazione per i motori di ricerca e i servizi basati su software che bloccano la pubblicità non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
Le funzionalità e le interfacce tecnologiche che collegano semplicemente lhardware e le applicazioni non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, in quanto in generale non rispondono ai criteri dei servizi_di_intermediazione_online.
Tuttavia, tali funzionalità o interfacce possono essere direttamente connesse o essere complementari ad alcuni servizi_di_intermediazione_online e, in tal caso, i fornitori interessati di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza in relazione al trattamento differenziato basato su tali funzionalità e interfacce.
Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per sé non soddisfano i requisisti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di beni e servizi ai consumatori interessati.
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(13) Considerando la rapidità dellinnovazione, la definizione di motori di ricerca online utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico.
In particolare, la definizione dovrebbe essere intesa nel senso che comprende anche le richieste vocali.
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(26) In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro beni e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali.
I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, e limportanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web.
Oltre alle caratteristiche dei beni e dei servizi e la loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito alleffettiva considerazione, ed eventualmente delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile.
Essa dovrebbe altresì includere una spiegazione delle possibilità per gli utenti titolari di siti aziendali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure dei relativi effetti.
In mancanza di una relazione contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente.
I settori dei siti web che chiedono agli utenti di accedere o di registrarsi non dovrebbero essere considerati facilmente e pubblicamente accessibili in tal senso.
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(35) Tali requisiti non dovrebbero essere intesi nel senso di un obbligo per i fornitori di servizi_di_intermediazione_online di divulgare o non divulgare dati personali o non personali ai loro utenti commerciali.
Tuttavia, misure di trasparenza potrebbero contribuire a un aumento della condivisione dei dati e sostenere, in quanto fonte essenziale di innovazione e crescita, gli obiettivi di creare uno spazio comune europeo dei dati.
Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dellUnione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 (6), la direttiva (UE) 2016/680 (7) e la direttiva 2002/58/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.
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(40) La mediazione può offrire ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online e ai loro utenti commerciali un mezzo per risolvere le controversie in modo soddisfacente, senza dover fare adire i tribunali che potrebbero risultare lungo e costoso.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online pertanto dovrebbero agevolare la mediazione tramite, in particolare, lidentificazione di almeno due mediatori del settore pubblico o privato con i quali sono disposti a impegnarsi.
Lo scopo di richiedere lindicazione di un numero minimo di mediatori è quello di preservare la neutralità dei mediatori.
I mediatori che prestano i loro servizi da sedi al di fuori dallUnione dovrebbero essere indicati unicamente se si garantisce che il ricorso ai loro servirsi non priva in alcun modo gli utenti commerciali interessati di nessuna tutela legale offerta loro dal diritto dellUnione o degli Stati membri, comprese le prescrizioni del presente regolamento e la normativa applicabile relativa alla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali.
Per essere raggiungibili, equi e più rapidi, efficaci ed efficienti possibile, tali mediatori dovrebbero soddisfare determinate serie di criteri.
Ciononostante, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i loro utenti commerciali dovrebbero rimanere liberi di indicare congiuntamente un mediatore di loro scelta nel caso in cui sorga una controversia tra loro.
In linea con la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la mediazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono avviarlo e porvi fine in qualsiasi momento.
Indipendentemente da tale natura volontaria, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero valutare in buona fede le richieste di intraprendere una mediazione di cui al presente regolamento.
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