(1) I servizi_di_intermediazione_online, che possono contribuire a migliorare il benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per limprenditorialità e per nuovi modelli di business, il commercio e linnovazione.
Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno.
Permettono ai consumatori dellUnione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di beni e servizi nonché contribuendo allofferta di prezzi competitivi online, ma sollevano anche sfide che devono essere affrontate al fine di garantire la certezza giuridica.
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(5) La natura del rapporto tra i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali potrebbe anche portare a situazioni in cui gli utenti commerciali abbiano spesso possibilità limitate di presentare ricorso laddove le azioni unilaterali dei fornitori di tali servizi diano origine a una controversia.
In molti casi, tali fornitori non offrono un sistema di gestione dei ricorsi accessibile ed efficace.
I meccanismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie esistenti possono anchessi essere inefficaci per una serie di motivi, tra cui la mancanza di mediatori specializzati e il timore di ritorsioni degli utenti commerciali.
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(7) Dovrebbe essere fissata a livello dellUnione una serie mirata di norme vincolanti in materia al fine di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nellambito del mercato interno.
In particolare, gli utenti commerciali di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero poter beneficiare di unadeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta lUnione, al fine di facilitare le attività economiche a livello transfrontaliero allinterno dellUnione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e rispondere a uneventuale frammentazione emergente negli specifici settori disciplinati dal presente regolamento.
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(22) Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online può avere motivazioni legittime per decidere di limitare, sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi a un determinato utente_commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli beni o servizi di un determinato utente_commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca.
In mancanza di una sospensione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono anche limitare singoli riferimenti di utenti commerciali, per esempio incidendo negativamente sullaspetto di un utente_commerciale ("dimming") oppure mediante una retrocessione nel posizionamento.
Considerato tuttavia che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dellutente commerciale interessato, le motivazioni di una siffatta decisione dovrebbero essere comunicate a questultimo, preventivamente o al momento in cui la restrizione o la sospensione prende effetto, usando un supporto_durevole.
Per minimizzare limpatto negativo di tali decisioni sugli utenti commerciali, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero altresì dare la possibilità di chiarire i fatti che hanno portato a tale decisione, nel quadro del processo interno di gestione dei reclami, in modo da aiutare lutente commerciale, ove sia possibile, a ristabilire la conformità.
Inoltre, qualora il fornitore di servizi_di_intermediazione_online revochi la sua decisione di limitare, sospendere o terminare, per esempio se la decisione è stata adottata per errore o se la violazione dei termini e delle condizioni che ha portato a tale decisione non è stata commessa in cattiva fede e vi è stato posto rimedio in modo soddisfacente, il fornitore dovrebbe reintegrare lutente commerciale interessato senza indugio, compreso leventuale accesso allo stesso a dati personali, ad altri dati, o a entrambi, che siano disponibili prima della decisione.
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(25) La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di uneventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure la spiegazione dei relativi effetti.
Il corrispettivo potrebbe a tale riguardo riferirsi ai pagamenti effettuati allo scopo principale o unico di migliorare il posizionamento, nonché al corrispettivo indiretto sotto forma di accettazione, da parte di un utente_commerciale, di obblighi aggiuntivi di qualsiasi genere che possono avere questo come effetto pratico, come ad esempio lutilizzazione di servizi accessori oppure di funzionalità premio.
Il contenuto della descrizione, incluso il numero o il tipo dei parametri principali, può pertanto variare fortemente in base agli specifici servizi_di_intermediazione_online, ma dovrebbe fornire agli utenti commerciali unadeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche delleffettiva offerta di beni o servizi da parte dellutente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi_di_intermediazione_online.
Gli indicatori utilizzati per misurare la qualità dei beni o servizi degli utenti commerciali, il ricorso alle tecniche di editing e alla loro capacità di influenzare il posizionamento di tali beni o servizi, la misura dellimpatto del corrispettivo sul posizionamento come pure gli elementi che non si riferiscono al bene o al servizio stesso o vi si riferiscono soltanto in maniera marginale, come le caratteristiche di presentazione dellofferta online, potrebbero essere esempi di parametri principali che, se inclusi in una descrizione generale del meccanismo di posizionamento con un linguaggio semplice e comprensibile, dovrebbero aiutare gli utenti commerciali ad ottenere la necessaria comprensione adeguata del relativo funzionamento.
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(26) In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro beni e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali.
I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, e limportanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web.
Oltre alle caratteristiche dei beni e dei servizi e la loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito alleffettiva considerazione, ed eventualmente delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile.
Essa dovrebbe altresì includere una spiegazione delle possibilità per gli utenti titolari di siti aziendali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure dei relativi effetti.
In mancanza di una relazione contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente.
I settori dei siti web che chiedono agli utenti di accedere o di registrarsi non dovrebbero essere considerati facilmente e pubblicamente accessibili in tal senso.
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(30) Quando è lo stesso fornitore di servizi_di_intermediazione_online a offrire determinati beni o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi, o mediante un utente_commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi_di_intermediazione_online che non sono da lui controllati; ciò può rappresentare un incentivo economico per il fornitore e può porlo nelle condizioni di utilizzare il proprio controllo sul servizio di intermediazione online per garantire alle proprie offerte, o a quelle di un utente_commerciale da esso controllato, vantaggi tecnici o economici che potrebbe negare agli utenti commerciali concorrenti.
Una condotta simile potrebbe compromettere la concorrenza leale e limitare le possibilità di scelta dei consumatori.
In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi_di_intermediazione_online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione e un esame appropriati per eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, ad esempio funzionalità che coinvolgono sistemi operativi, che possa applicare ai prodotti o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali.
Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi_di_intermediazione_online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.
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(32) Il presente regolamento dovrebbe trattare termini contrattuali specifici, in particolare in situazioni di squilibrio potere contrattuale, al fine di garantire che le relazioni contrattuali siano condotte in buona fede in maniera corretta.
Onde garantire prevedibilità e trasparenza, è necessario che gli utenti commerciali abbiano una reale possibilità di prendere conoscenza di modifiche ai termini e alle condizioni, le quali non dovrebbero pertanto essere attuate con effetto retroattivo a meno che non si basino su un obbligo normativo o regolamentare, o non vadano a vantaggio degli utenti commerciali.
Gli utenti commerciali dovrebbero inoltre disporre di chiarezza per quanto riguarda le condizioni in base alle quali la loro relazione contrattuale con i fornitori di servizi_di_intermediazione_online può essere terminata.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero garantire che le condizioni per la cessazione siano sempre proporzionate e possano essere messe in atto senza indebite difficoltà.
Infine, gli utenti commerciali dovrebbero essere pienamente informati in merito a un eventuale accesso che i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mantengono, dopo la scadenza del contratto, alle informazioni che gli utenti commerciali forniscono o generano nel quadro del loro utilizzo di servizi_di_intermediazione_online.
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(34) Nella stessa ottica, per gli utenti commerciali è importante sapere se il fornitore condivide con terze parti i dati che sono stati generati dallutente commerciale durante lutilizzo del servizio di intermediazione.
Gli utenti commerciali dovrebbero in particolare essere messi a conoscenza di qualsiasi condivisione di dati con terze parti, che avvenga a fini che non sono necessari per il corretto funzionamento dei servizi_di_intermediazione_online, per esempio laddove il fornitore monetizzi dati sulla base di considerazioni di natura commerciale.
Per consentire agli utenti commerciali di esercitare appieno i diritti disponibili per influenzare tale condivisione di dati, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero inoltre essere espliciti in merito a eventuali possibilità di esenzione dalla condivisione dei dati, qualora esse esistano ai sensi della relazione contrattuale con lutente commerciale.
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(37) Al fine di consentire agli utenti commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi_di_intermediazione_online possa essere stato limitato, sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi_di_intermediazione_online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami.
Tale sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e di parità di trattamento in situazioni analoghe ed essere volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online e lutente commerciale pertinente entro un lasso di tempo ragionevole.
Nel corso della durata del reclamo, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono mantenere in vigore la decisione da essi adottata.
Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo al processo interno di gestione dei reclami non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online o degli utenti commerciali di promuovere unazione giudiziaria in qualsiasi momento durante o dopo il processo interno di gestione dei reclami.
Inoltre, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero pubblicare e verificare, almeno a cadenza annuale, le informazioni sul funzionamento e lefficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami al fine di aiutare gli utenti commerciali a comprendere i principali tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi_di_intermediazione_online e la possibilità di raggiungere una veloce ed effettiva risoluzione bilaterale.
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(42) Poiché i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere sempre tenuti a indicare i mediatori con cui sono disposti a impegnarsi e dovrebbero essere tenuti a impegnarsi in buona fede attraverso qualunque tentativo di mediazione condotto a norma del presente regolamento, tali obblighi dovrebbero essere stabiliti in modo da prevenire labuso del sistema di mediazione da parte degli utenti commerciali.
Gli utenti commerciali dovrebbero anche avere lobbligo di intraprendere una mediazione in buona fede.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online non dovrebbero essere obbligati a impegnarsi in una mediazione se lutente commerciale avvia un procedimento su un argomento in relazione al quale lo stesso utente_commerciale ha precedentemente avviato un procedimento chiedendo una mediazione e il mediatore ha accertato che in quel caso lutente commerciale non ha agito in buona fede.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online non dovrebbero altresì essere tenuti a impegnarsi in una mediazione con utenti commerciali con cui ripetuto tentativi di mediazione non hanno avuto successo.
Tali situazioni eccezionali non dovrebbero limitare la possibilità dellutente commerciale di sottoporre un caso a mediazione se, come stabilito dal mediatore, loggetto della mediazione non è collegato ai casi precedenti.
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(44) Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare lefficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità.
Per garantire lefficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali in conformità con il diritto nazionale, compresi i requisiti procedurali nazionali.
Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere le relazioni commerciali sostenibili nelleconomia delle piattaforme online.
Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto esse dovrebbero soddisfare determinati criteri.
In particolare, devono essere debitamente istituite secondo il diritto di uno Stato membro, non avere scopo di lucro e perseguire i loro obiettivi in via continuativa.
Tali prescrizioni dovrebbero impedire eventuali costituzioni ad hoc di organizzazioni o associazioni ai fini di una o più azioni specifiche oppure a scopo di lucro.
Inoltre, si dovrebbe garantire che non vi sia unindebita influenza da parte di fornitori terzi di finanziamenti sul processo decisionale di tali organizzazioni o associazioni.
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(45) È opportuno comunicare alla Commissione lidentità delle organizzazioni, associazioni e organismi pubblici qualificati, secondo il parere degli Stati membri, a promuovere unazione ai sensi del presente regolamento.
Nel corso di tale comunicazione, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento specifico alle pertinenti disposizioni nazionali conformemente alle quali lorganizzazione, lassociazione o lorganismo pubblico è stato costituito e, se del caso, includere un riferimento al registro pubblico pertinente in cui è registrata lorganizzazione o lassociazione.
Tale opzione aggiuntiva che prevede la designazione da parte degli Stati membri dovrebbe garantire agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali un certo livello di certezza giuridica e prevedibilità.
Nel contempo, ha lo scopo di rendere le procedure giudiziarie più brevi ed efficienti, il che sembra appropriato in tale contesto.
La Commissione dovrebbe provvedere a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea un elenco di tali organizzazioni, associazioni e organismi pubblici.
Linserimento in tale elenco dovrebbe fungere da prova confutabile della capacità giuridica dellorganizzazione, dellassociazione o dellorganismo pubblico che promuove lazione.
In caso di dubbi circa la designazione di unorganizzazione, di unassociazione o di un organismo pubblico, lo Stato membro responsabile della designazione dovrebbe svolgere accertamenti al riguardo.
Le organizzazioni, le associazioni e gli organismi pubblici non designati da uno Stato membro dovrebbero avere la possibilità di adire i giudici nazionali, con riserva della valutazione della capacità giuridica sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
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(46) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire ladeguata ed efficace applicazione del presente regolamento.
Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi giurisdizionali, dellesecuzione del presente regolamento.
Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere lesecuzione dufficio o a infliggere ammende.
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