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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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Articolo 4

Limitazione, sospensione e cessazione

1.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

2.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure

b)

esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;

c)

può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.

5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Articolo 12

Mediazione

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi_di_intermediazione_online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11.

I fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell’Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell’Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell’Unione.

2.   I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

a)

sono imparziali e indipendenti;

b)

prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online in questione;

c)

sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali in questione;

d)

sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell’utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;

e)

sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;

f)

hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3.   Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali s’impegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.

4.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all’altra.

5.   Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.

6.   Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mettono a disposizione dell’utente commerciale informazioni sul funzionamento e sull’efficacia della mediazione relativamente alle loro attività.

7.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.


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