keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf 2019/1150 IT cercato: 'fornire' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- utente commerciale
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- consumatore
- motore di ricerca online
- fornitore del motore di ricerca online
- utente titolare di sito web aziendale
- posizionamento
- controllo
- termini e condizioni
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- mediazione
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- intermediazione 34
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- commerciali 15
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Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) | "utente commerciale": un privato che agisce nellambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi_di_intermediazione_online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
2) | "servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
|
3) | "fornitore di servizi_di_intermediazione_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali; |
4) | "consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
5) | "motore di ricerca online": un servizio digitale che consente allutente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di uninterrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; |
6) | "fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori; |
7) | "utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa uninterfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
8) | "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; |
9) | "controllo": i diritti di proprietà di unimpresa o la capacità di esercitare uninfluenza determinante sulla sua attività, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13); |
10) | "termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dallutente commerciale interessato; |
11) | "prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi_di_intermediazione_online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dallutente commerciale attraverso i servizi_di_intermediazione_online; |
12) | "mediazione": procedimento strutturato quale definito allarticolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE; |
13) | "supporto durevole": ogni strumento che permetta allutente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. |
Articolo 4
Limitazione, sospensione e cessazione
1. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a questultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
2. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a questultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
3. In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale lopportunità di chiarire i fatti e le circostanze nellambito del processo interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, questultimo reintegra senza indugio lutente commerciale, compreso leventuale accesso allutente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dalluso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dellinsieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure |
b) | esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dellUnione; |
c) | può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione. |
Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.
5. Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto allobbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.
Articolo 12
Mediazione
1. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nellambito della fornitura dei servizi_di_intermediazione_online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dellUnione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dellUnione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dellUnione.
2. I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:
a) | sono imparziali e indipendenti; |
b) | prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online in questione; |
c) | sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali in questione; |
d) | sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dellutente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza; |
e) | sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo; |
f) | hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie. |
3. Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali simpegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.
4. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto allaltra.
5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online e degli utenti commerciali interessati di promuovere unazione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.
6. Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mettono a disposizione dellutente commerciale informazioni sul funzionamento e sullefficacia della mediazione relativamente alle loro attività.
7. Lobbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi, dellallegato della raccomandazione 2003/361/CE.
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