keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
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- intermediazione 37
- commerciali 31
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- direttiva 5
- qualsiasi 5
- fini 5
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) | "utente commerciale": un privato che agisce nellambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi_di_intermediazione_online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
2) | "servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
|
3) | "fornitore di servizi_di_intermediazione_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali; |
4) | "consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
5) | "motore di ricerca online": un servizio digitale che consente allutente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di uninterrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; |
6) | "fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori; |
7) | "utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa uninterfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
8) | "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; |
9) | "controllo": i diritti di proprietà di unimpresa o la capacità di esercitare uninfluenza determinante sulla sua attività, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13); |
10) | "termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dallutente commerciale interessato; |
11) | "prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi_di_intermediazione_online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dallutente commerciale attraverso i servizi_di_intermediazione_online; |
12) | "mediazione": procedimento strutturato quale definito allarticolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE; |
13) | "supporto durevole": ogni strumento che permetta allutente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. |
Articolo 3
Termini e condizioni
1. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online garantiscono che i loro termini e le loro condizioni:
a) | siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile; |
b) | siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi_di_intermediazione_online, anche in fase precontrattuale; |
c) | enuncino le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali; |
d) | comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi_di_intermediazione_online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali; |
e) | contengano informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali. |
2. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online comunicano su supporto_durevole agli utenti commerciali interessati qualunque modifica proposta dei loro termini e delle loro condizioni.
Le modifiche proposte non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di preavviso deve essere di almeno 15 giorni dalla data in cui il fornitore di servizi_di_intermediazione_online informa gli utenti commerciali delle modifiche proposte. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online concedono periodi di preavviso più lunghi quando ciò è necessario per consentire agli utenti commerciali di effettuare adeguamenti tecnici o commerciali per conformarsi alle modifiche.
Lutente commerciale interessato ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore dei servizi_di_intermediazione_online prima della scadenza del termine di preavviso. Tale risoluzione ha effetto entro 15 giorni dal ricevimento della notifica ai sensi del primo comma, a meno che il contratto non preveda un termine più breve.
In qualsiasi momento dopo il ricevimento del preavviso ai sensi del primo comma lutente commerciale interessato può rinunciare al termine di preavviso di cui al secondo comma per mezzo di una dichiarazione scritta o di unazione chiara e affermativa.
Durante il periodo di preavviso, lofferta di nuovi beni o servizi su servizi_di_intermediazione_online è considerata una chiara azione positiva di rinuncia al termine di preavviso, tranne nei casi in cui il termine di preavviso ragionevole e proporzionato è superiore a 15 giorni perché le modifiche dei termini e delle condizioni impongono allutente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi. In tali casi, il fatto che lutente commerciale presenti nuovi beni e servizi non è considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso.
3. I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, così come le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate da un fornitore di servizi_di_intermediazione_online in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, sono nulle e prive di validità.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma, non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma |
b) | deve modificare in via eccezionale i propri termini_e_condizioni per far fronte a un pericolo imprevisto e imminente connesso alla difesa dei servizi_di_intermediazione_online, dei suoi consumatori o di altri utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza informatica. |
5. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online garantiscono che lidentità dellutente commerciale che fornisce i beni o servizi su servizi_di_intermediazione_online sia chiaramente visibile.
Articolo 12
Mediazione
1. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nellambito della fornitura dei servizi_di_intermediazione_online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dellUnione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dellUnione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dellUnione.
2. I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:
a) | sono imparziali e indipendenti; |
b) | prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online in questione; |
c) | sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali in questione; |
d) | sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dellutente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza; |
e) | sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo; |
f) | hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie. |
3. Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali simpegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.
4. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto allaltra.
5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online e degli utenti commerciali interessati di promuovere unazione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.
6. Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mettono a disposizione dellutente commerciale informazioni sul funzionamento e sullefficacia della mediazione relativamente alle loro attività.
7. Lobbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi, dellallegato della raccomandazione 2003/361/CE.
Articolo 14
Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici
1. Le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nellUnione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui lazione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso dinadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi_di_intermediazione_online o di fornitori di motori di ricerca online.
2. La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche e le informazioni sulla base dei registri degli atti illeciti che sono stati oggetto di azioni ingiuntive dinanzi ai tribunali nazionali, qualora gli organismi o le autorità pubbliche competenti abbiano istituito tali registri.
3. Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) | sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro; |
b) | perseguono obiettivi nellinteresse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano in via continuativa; |
c) | non hanno scopo di lucro; |
d) | il loro processo decisionale non è indebitamente influenzato da finanziatori terzi, in particolare da fornitori di servizi_di_intermediazione_online o da fornitori di motori di ricerca online. |
A tal fine le organizzazioni e le associazioni divulgano in maniera completa e pubblicamente le informazioni sulla loro composizione e sulle loro fonti di finanziamento.
4. Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono designare:
a) | organizzazioni o associazioni aventi sede sul loro territorio che soddisfano almeno i requisiti di cui al paragrafo 3, su richiesta di tali organizzazioni o associazioni; |
b) | organismi pubblici istituiti sul loro territorio che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 |
a cui è concesso il diritto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi pubblici designati.
6. La Commissione compila un elenco delle organizzazioni, delle associazioni e degli organismi pubblici designati a norma del paragrafo 5. Tale elenco specifica le loro finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio e, in ogni caso, ogni sei mesi è redatto e pubblicato un elenco aggiornato.
7. Gli organi giurisdizionali accettano tale elenco quale prova della capacità giuridica dellorganizzazione, dellassociazione o dellorganismo pubblico fatto salvo il diritto degli organi giurisdizionali di valutare se la finalità del reclamante giustifichi il suo intervento in un caso specifico.
8. Qualora lo Stato membro o la Commissione esprima dubbi circa il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 da parte di unorganizzazione o di unassociazione, o dei criteri di cui al paragrafo 4 da parte di un organismo pubblico, lo Stato membro che ha designato tale organizzazione, associazione od organismo pubblico conformemente al paragrafo 5 svolge accertamenti al riguardo e, se del caso, ove uno o più criteri non siano rispettati, revoca la designazione.
9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui lazione è promossa, sulla base dei diritti individuali e allo scopo di porre fine a eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dei fornitori di motori di ricerca online.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 177.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.
(3) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(5) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro lacquisizione, lutilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(10) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
(11) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37).
(12) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dellinformazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
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