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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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2019/1150 IT cercato: 'descrizione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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Articolo 5

Posizionamento

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.

2.   I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano l’importanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

3.   Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall’utente commerciale o dall’utente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, quest’ultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.

4.   Qualora il fornitore di un motore_di_ricerca_online abbia modificato l’ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all’utente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.

5.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi_di_intermediazione_online o il motore_di_ricerca_online;

b)

la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;

c)

per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale.

6.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online, nell’adempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

7.   Per aiutare i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare l’applicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.

Articolo 6

Prodotti e servizi accessori

Quando il fornitore di servizi_di_intermediazione_online o soggetti terzi offrono ai consumatori prodotti_e_servizi_accessori, inclusi prodotti finanziari, tramite servizi_di_intermediazione_online, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online predispongono, nei loro termini e nelle loro condizioni, una descrizione del tipo di prodotti_e_servizi_accessori offerti e indicano se e a quali condizioni l’utente commerciale sia a sua volta autorizzato a offrire i propri prodotti_e_servizi_accessori attraverso i servizi_di_intermediazione_online.

Articolo 7

Trattamento differenziato

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi_di_intermediazione_online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall’altro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.

2.   I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dall’altro.

3.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

a)

accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;

b)

posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sull’accesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi_di_intermediazione_online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online;

c)

qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione;

d)

accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per l’utente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari all’utilizzo del servizio di intermediazione online o del motore_di_ricerca_online in questione.

Articolo 8

Clausole contrattuali specifiche

Al fine di garantire che le relazioni contrattuali tra i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali siano condotte in buona fede e con correttezza, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online:

a)

non impongono modifiche retroattive dei termini e delle condizioni, tranne quando sono tenuti a rispettare un obbligo normativo o regolamentare o quando le modifiche retroattive sono vantaggiose per gli utenti commerciali;

b)

garantiscono che i loro termini e le loro condizioni includano informazioni sulle condizioni alle quali gli utenti commerciali possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore di servizi_di_intermediazione_online; e

c)

inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, per quanto riguarda le informazioni fornite o generate dall’utente commerciale, che essi conservano dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e l’utente commerciale.

Articolo 9

Accesso ai dati

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.

2.   Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online informano adeguatamente gli utenti commerciali in particolare dei seguenti aspetti:

a)

la possibilità o meno del fornitore di servizi_di_intermediazione_online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni;

b)

la possibilità o meno di un utente_commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione all'uso del utente_commerciale dei servizi_di_intermediazione_online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei beni e servizi dell'utente commerciale e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni;

c)

a integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente_commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi_di_intermediazione_online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; e

d)

la fornitura o meno a terzi dei dati di cui alla lettera a), assieme a, qualora la fornitura di tali dati a terzi non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi_di_intermediazione_online, l’informazione che specifica lo scopo di tale condivisione dei dati nonché le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati.

3.   Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.


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