(9) Poiché i servizi_di_intermediazione_online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall’Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative.
In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nellUnione.
In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro beni o servizi a consumatori situati nell’Unione almeno per parte della transazione.
Per stabilire se un utente_commerciale o un utente di un sito web aziendale offrano beni o servizi a consumatori situati nellUnione, è necessario accertare se risulta che lutente commerciale o lutente di un sito web aziendale rivolgano le loro attività a consumatori situati in uno o più Stati membri.
Tale criterio andrebbe interpretato in conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dellUnione europea sullarticolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sullarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Tali consumatori dovrebbero essere situati nell’Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell’Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri.
Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell’Unione o se, pur essendo stabiliti nell’Unione, utilizzano i servizi_di_intermediazione_online o i motori di ricerca online per offrire beni o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell’Unione o a soggetti che non sono consumatori.
Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi qualunque sia la legge altrimenti applicabile ad un contratto.
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(11) Gli esempi dei servizi_di_intermediazione_online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software, come ad esempio gli store di applicazioni, e i servizi online dei social media, a prescindere dalla tecnologia usata per fornire tali servizi.
In tal senso, i servizi_di_intermediazione_online potrebbero anche essere forniti tramite la tecnologia di assistenza vocale.
Inoltre, non dovrebbe essere rilevante il fatto che tali transazioni tra gli utenti commerciali e i consumatori comportino pagamenti in denaro o che le transazioni siano concluse in parte offline.
Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi_di_intermediazione_online peer-to-peer senza la presenza di utenti commerciali, ai servizi_di_intermediazione_online di sole relazioni tra aziende che non sono offerti ai consumatori, agli strumenti dedicati alla pubblicità online e agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con lobiettivo di agevolare lavvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.
Per lo stesso motivo, i servizi software di ottimizzazione per i motori di ricerca e i servizi basati su software che bloccano la pubblicità non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
Le funzionalità e le interfacce tecnologiche che collegano semplicemente lhardware e le applicazioni non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, in quanto in generale non rispondono ai criteri dei servizi_di_intermediazione_online.
Tuttavia, tali funzionalità o interfacce possono essere direttamente connesse o essere complementari ad alcuni servizi_di_intermediazione_online e, in tal caso, i fornitori interessati di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza in relazione al trattamento differenziato basato su tali funzionalità e interfacce.
Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per sé non soddisfano i requisisti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di beni e servizi ai consumatori interessati.
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(24) Il posizionamento dei beni e dei servizi da parte del fornitore dei servizi_di_intermediazione_online ha un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali beni e servizi ai consumatori.
Il posizionamento si riferisce alla rilevanza relativa delle offerte degli utenti commerciali o alla rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online, risultante dallutilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi.
La prevedibilità fa sì che i fornitori di servizi_di_intermediazione_online stabiliscano il posizionamento in modo non arbitrario.
I fornitori dovrebbero pertanto delineare preventivamente i principali parametri che determinano il posizionamento, al fine di migliorare la prevedibilità per gli utenti commerciali, per consentire loro di comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di posizionamento e di confrontare le pratiche di posizionamento dei vari fornitori.
La concezione specifica di tale obbligo di trasparenza è importante per gli utenti commerciali, in quanto comporta lidentificazione di una serie limitata di parametri maggiormente rilevanti, a partire da un numero possibilmente molto più elevato di parametri che hanno un impatto sul posizionamento.
Tale descrizione ragionata dovrebbe aiutare gli utenti a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi, o di talune caratteristiche inerenti a tali beni e servizi.
La nozione di parametro principale dovrebbe intendersi riferita a qualunque criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o ogni altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con il posizionamento.
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(38) Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online un ragionevole grado di flessibilità nellesercizio di tali sistemi e nellaffrontare i singoli reclami.
I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali.
Alla luce dei costi per la predisposizione e lesercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9).
Le norme sul consolidamento previste in detta raccomandazione prevengono lelusione.
Tale esenzione dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di tali imprese di creare, su base volontaria, un sistema interno di gestione dei reclami che sia conforme ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
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(40) La mediazione può offrire ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online e ai loro utenti commerciali un mezzo per risolvere le controversie in modo soddisfacente, senza dover fare adire i tribunali che potrebbero risultare lungo e costoso.
I fornitori di servizi_di_intermediazione_online pertanto dovrebbero agevolare la mediazione tramite, in particolare, lidentificazione di almeno due mediatori del settore pubblico o privato con i quali sono disposti a impegnarsi.
Lo scopo di richiedere lindicazione di un numero minimo di mediatori è quello di preservare la neutralità dei mediatori.
I mediatori che prestano i loro servizi da sedi al di fuori dallUnione dovrebbero essere indicati unicamente se si garantisce che il ricorso ai loro servirsi non priva in alcun modo gli utenti commerciali interessati di nessuna tutela legale offerta loro dal diritto dellUnione o degli Stati membri, comprese le prescrizioni del presente regolamento e la normativa applicabile relativa alla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali.
Per essere raggiungibili, equi e più rapidi, efficaci ed efficienti possibile, tali mediatori dovrebbero soddisfare determinate serie di criteri.
Ciononostante, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i loro utenti commerciali dovrebbero rimanere liberi di indicare congiuntamente un mediatore di loro scelta nel caso in cui sorga una controversia tra loro.
In linea con la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la mediazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono avviarlo e porvi fine in qualsiasi momento.
Indipendentemente da tale natura volontaria, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online dovrebbero valutare in buona fede le richieste di intraprendere una mediazione di cui al presente regolamento.
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(41) I fornitori dei servizi_di_intermediazione_online dovrebbero sostenere una parte ragionevole dei costi totali della mediazione, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso in questione.
A tal fine, il mediatore dovrebbe proporre quale sia la parte ragionevole nel singolo caso.
Alla luce dei costi e degli oneri amministrativi associati alla necessità di indicare mediatori nei termini e nelle condizioni, è opportuno esentare da tale obbligo tutti i fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE.
Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione prevengono lelusione di tale obbligo.
Ciò lascia tuttavia impregiudicato il diritto di tali imprese di indicare nei loro termini_e_condizioni mediatori che soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento.
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(44) Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare lefficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità.
Per garantire lefficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali in conformità con il diritto nazionale, compresi i requisiti procedurali nazionali.
Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere le relazioni commerciali sostenibili nelleconomia delle piattaforme online.
Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto esse dovrebbero soddisfare determinati criteri.
In particolare, devono essere debitamente istituite secondo il diritto di uno Stato membro, non avere scopo di lucro e perseguire i loro obiettivi in via continuativa.
Tali prescrizioni dovrebbero impedire eventuali costituzioni ad hoc di organizzazioni o associazioni ai fini di una o più azioni specifiche oppure a scopo di lucro.
Inoltre, si dovrebbe garantire che non vi sia unindebita influenza da parte di fornitori terzi di finanziamenti sul processo decisionale di tali organizzazioni o associazioni.
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(45) È opportuno comunicare alla Commissione lidentità delle organizzazioni, associazioni e organismi pubblici qualificati, secondo il parere degli Stati membri, a promuovere unazione ai sensi del presente regolamento.
Nel corso di tale comunicazione, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento specifico alle pertinenti disposizioni nazionali conformemente alle quali lorganizzazione, lassociazione o lorganismo pubblico è stato costituito e, se del caso, includere un riferimento al registro pubblico pertinente in cui è registrata lorganizzazione o lassociazione.
Tale opzione aggiuntiva che prevede la designazione da parte degli Stati membri dovrebbe garantire agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali un certo livello di certezza giuridica e prevedibilità.
Nel contempo, ha lo scopo di rendere le procedure giudiziarie più brevi ed efficienti, il che sembra appropriato in tale contesto.
La Commissione dovrebbe provvedere a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea un elenco di tali organizzazioni, associazioni e organismi pubblici.
Linserimento in tale elenco dovrebbe fungere da prova confutabile della capacità giuridica dellorganizzazione, dellassociazione o dellorganismo pubblico che promuove lazione.
In caso di dubbi circa la designazione di unorganizzazione, di unassociazione o di un organismo pubblico, lo Stato membro responsabile della designazione dovrebbe svolgere accertamenti al riguardo.
Le organizzazioni, le associazioni e gli organismi pubblici non designati da uno Stato membro dovrebbero avere la possibilità di adire i giudici nazionali, con riserva della valutazione della capacità giuridica sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
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