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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La finalità del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un’adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi_di_intermediazione_online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi_di_intermediazione_online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione.

3.   Il presente regolamento non si applica ai servizi di pagamento online o agli strumenti di pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.

4.   Il presente regolamento non pregiudica la legislazione nazionale che, secondo il diritto dell’Unione, vieta o sanziona i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile sono conformi al diritto dell’Unione e gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.

5.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell’Unione, in particolare il diritto dell’Unione applicabile nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, della concorrenza, della protezione dei dati, della protezione dei segreti commerciali, della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dei servizi finanziari.

Articolo 12

Mediazione

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi_di_intermediazione_online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11.

I fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell’Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell’Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell’Unione.

2.   I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

a)

sono imparziali e indipendenti;

b)

prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online in questione;

c)

sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali in questione;

d)

sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell’utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;

e)

sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;

f)

hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3.   Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali s’impegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.

4.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all’altra.

5.   Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.

6.   Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mettono a disposizione dell’utente commerciale informazioni sul funzionamento e sull’efficacia della mediazione relativamente alle loro attività.

7.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 17

Codici di condotta

1.   La Commissione incoraggia i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta, unitamente agli utenti commerciali, incluse le PMI e le organizzazioni che le rappresentano, intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi_di_intermediazione_online e delle caratteristiche specifiche delle PMI.

2.   La Commissione incoraggia i fornitori di motori di ricerca online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta che siano specificamente intesi a contribuire alla corretta applicazione dell’articolo 5.

3.   La Commissione incoraggia i fornitori dei servizi_di_intermediazione_online ad adottare e applicare codici di condotta settoriali, ove tali codici di condotta settoriali esistano e siano ampiamente utilizzati.


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