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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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Articolo 5

Posizionamento

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.

2.   I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano l’importanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

3.   Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall’utente commerciale o dall’utente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, quest’ultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.

4.   Qualora il fornitore di un motore_di_ricerca_online abbia modificato l’ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all’utente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.

5.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi_di_intermediazione_online o il motore_di_ricerca_online;

b)

la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;

c)

per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale.

6.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online, nell’adempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

7.   Per aiutare i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare l’applicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.

Articolo 11

Sistema interno di gestione dei reclami

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online prevedono un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali.

Il sistema interno di gestione dei reclami deve essere facilmente accessibile e gratuito per gli utenti commerciali e garantisce che i reclami siano gestiti in un lasso di tempo ragionevole. Il sistema si basa sui principi della trasparenza e della parità di trattamento a parità di situazione, e tratta i reclami in modo proporzionato alla loro importanza e complessità. Permette agli utenti commerciali di presentare reclami direttamente al fornitore in questione in merito alle seguenti questioni:

a)

presunta inadempienza, da parte del fornitore, degli obblighi stabiliti dal presente regolamento con conseguenze per l’utente commerciale che presenta un reclamo ("reclamante");

b)

problemi tecnologici che si ricollegano direttamente alla fornitura dei servizi_di_intermediazione_online con conseguenze per il reclamante;

c)

misure o comportamenti adottati dal fornitore direttamente connessi alla fornitura dei servizi_di_intermediazione_online con conseguenze per il reclamante.

2.   Nell’ambito del loro sistema interno di gestione dei reclami, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online:

a)

prestano la debita attenzione ai reclami presentati e al necessario seguito da darvi per risolvere in modo adeguato i problemi sollevati;

b)

trattano i reclami in modo rapido ed efficace, tenendo conto dell’importanza e della complessità dei problemi sollevati;

c)

comunicano individualmente al reclamante l’esito del processo interno di gestione dei reclami, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.

3.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online prevedono nei loro termini e nelle loro condizioni tutte le informazioni pertinenti relative all’accesso e al funzionamento del loro sistema interno di gestione dei reclami.

4.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online predispongono informazioni sul funzionamento e l’efficacia del loro sistema interno di gestione dei reclami e le mettono a disposizione del pubblico. Essi verificano quanto meno annualmente le informazioni e le aggiornano, qualora si rendano necessarie modifiche significative.

Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, le principali tipologie di reclami, il tempo mediamente necessario per trattarli e dati aggregati relativi all’esito dei reclami.

5.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 12

Mediazione

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi_di_intermediazione_online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11.

I fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell’Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell’Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell’Unione.

2.   I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

a)

sono imparziali e indipendenti;

b)

prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online in questione;

c)

sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali in questione;

d)

sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell’utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;

e)

sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;

f)

hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3.   Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali s’impegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.

4.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all’altra.

5.   Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.

6.   Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mettono a disposizione dell’utente commerciale informazioni sul funzionamento e sull’efficacia della mediazione relativamente alle loro attività.

7.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 13

Mediatori specializzati

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, incoraggia i fornitori di servizi_di_intermediazione_online nonché le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nell’ambito della fornitura di servizi_di_intermediazione_online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi_di_intermediazione_online.

Articolo 17

Codici di condotta

1.   La Commissione incoraggia i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta, unitamente agli utenti commerciali, incluse le PMI e le organizzazioni che le rappresentano, intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi_di_intermediazione_online e delle caratteristiche specifiche delle PMI.

2.   La Commissione incoraggia i fornitori di motori di ricerca online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta che siano specificamente intesi a contribuire alla corretta applicazione dell’articolo 5.

3.   La Commissione incoraggia i fornitori dei servizi_di_intermediazione_online ad adottare e applicare codici di condotta settoriali, ove tali codici di condotta settoriali esistano e siano ampiamente utilizzati.

Articolo 18

Revisione

1.   Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:

a)

stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sull’economia delle piattaforme online;

b)

valutare le ripercussioni e l’efficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare l’equità e la trasparenza;

c)

analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi_di_intermediazione_online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse;

d)

esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente_commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi_di_intermediazione_online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi_di_intermediazione_online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo;

e)

valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali;

f)

valutare se l’ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo.

La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dell’attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.

3.   Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

4.   Nell’eseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui all’articolo 17.


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