keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
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- servizi di intermediazione online
- fornitore di servizi di intermediazione online
- consumatore
- motore di ricerca online
- fornitore del motore di ricerca online
- utente titolare di sito web aziendale
- posizionamento
- controllo
- termini e condizioni
- prodotti e servizi accessori
- mediazione
- supporto durevole
- servizi 46
- online 43
- intermediazione 32
- commerciale 19
- fornitore 14
- ricerca 14
- utenti 11
- fornitori 11
- commerciali 11
- presente 9
- consumatori 9
- beni 9
- motori 8
- sito 8
- posizionamento 7
- cessazione 7
- regolamento 7
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- offerti 6
- parametri 6
- limitazione 5
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- utente 5
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- condizioni 4
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- online": 4
- pertinenti 4
- giuridica 4
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- possibilità 4
- fini 4
- aziendale 4
- decisione 4
- caso 3
- nonché 3
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) | "utente commerciale": un privato che agisce nellambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi_di_intermediazione_online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
2) | "servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
|
3) | "fornitore di servizi_di_intermediazione_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi_di_intermediazione_online agli utenti commerciali; |
4) | "consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
5) | "motore di ricerca online": un servizio digitale che consente allutente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di uninterrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto; |
6) | "fornitore del motore_di_ricerca_online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori; |
7) | "utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa uninterfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
8) | "posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; |
9) | "controllo": i diritti di proprietà di unimpresa o la capacità di esercitare uninfluenza determinante sulla sua attività, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13); |
10) | "termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dallutente commerciale interessato; |
11) | "prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi_di_intermediazione_online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dallutente commerciale attraverso i servizi_di_intermediazione_online; |
12) | "mediazione": procedimento strutturato quale definito allarticolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE; |
13) | "supporto durevole": ogni strumento che permetta allutente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. |
Articolo 4
Limitazione, sospensione e cessazione
1. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a questultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
2. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a questultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
3. In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale lopportunità di chiarire i fatti e le circostanze nellambito del processo interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, questultimo reintegra senza indugio lutente commerciale, compreso leventuale accesso allutente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dalluso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dellinsieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure |
b) | esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dellUnione; |
c) | può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione. |
Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.
5. Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto allobbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.
Articolo 5
Posizionamento
1. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dellimportanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.
2. I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano limportanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.
3. Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dallutente commerciale o dallutente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, questultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.
4. Qualora il fornitore di un motore_di_ricerca_online abbia modificato lordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre allutente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.
5. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:
a) | le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi_di_intermediazione_online o il motore_di_ricerca_online; |
b) | la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori; |
c) | per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale. |
6. I fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online, nelladempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.
7. Per aiutare i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare lapplicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.
Articolo 18
Revisione
1. Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:
a) | stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sulleconomia delle piattaforme online; |
b) | valutare le ripercussioni e lefficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare lequità e la trasparenza; |
c) | analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi_di_intermediazione_online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse; |
d) | esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente_commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi_di_intermediazione_online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi_di_intermediazione_online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo; |
e) | valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali; |
f) | valutare se lambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo. |
La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dellattività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
4. Nelleseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dellosservatorio delleconomia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui allarticolo 17.
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