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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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Articolo 4

Limitazione, sospensione e cessazione

1.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

2.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure

b)

esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;

c)

può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.

5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Articolo 5

Posizionamento

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.

2.   I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano l’importanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

3.   Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall’utente commerciale o dall’utente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, quest’ultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.

4.   Qualora il fornitore di un motore_di_ricerca_online abbia modificato l’ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all’utente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.

5.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi_di_intermediazione_online o il motore_di_ricerca_online;

b)

la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;

c)

per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale.

6.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online, nell’adempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

7.   Per aiutare i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare l’applicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.

Articolo 7

Trattamento differenziato

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi_di_intermediazione_online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall’altro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.

2.   I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dall’altro.

3.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

a)

accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;

b)

posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sull’accesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi_di_intermediazione_online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online;

c)

qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online o dei motori di ricerca online in questione;

d)

accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per l’utente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari all’utilizzo del servizio di intermediazione online o del motore_di_ricerca_online in questione.

Articolo 9

Accesso ai dati

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.

2.   Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online informano adeguatamente gli utenti commerciali in particolare dei seguenti aspetti:

a)

la possibilità o meno del fornitore di servizi_di_intermediazione_online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l’uso dei servizi_di_intermediazione_online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni;

b)

la possibilità o meno di un utente_commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione all'uso del utente_commerciale dei servizi_di_intermediazione_online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei beni e servizi dell'utente commerciale e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni;

c)

a integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente_commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi_di_intermediazione_online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; e

d)

la fornitura o meno a terzi dei dati di cui alla lettera a), assieme a, qualora la fornitura di tali dati a terzi non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi_di_intermediazione_online, l’informazione che specifica lo scopo di tale condivisione dei dati nonché le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati.

3.   Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.

Articolo 12

Mediazione

1.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi_di_intermediazione_online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11.

I fornitori di servizi_di_intermediazione_online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell’Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell’Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell’Unione.

2.   I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

a)

sono imparziali e indipendenti;

b)

prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online in questione;

c)

sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali in questione;

d)

sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell’utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;

e)

sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;

f)

hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3.   Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi_di_intermediazione_online e gli utenti commerciali s’impegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.

4.   I fornitori di servizi_di_intermediazione_online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all’altra.

5.   Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.

6.   Su richiesta di un utente_commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi_di_intermediazione_online mettono a disposizione dell’utente commerciale informazioni sul funzionamento e sull’efficacia della mediazione relativamente alle loro attività.

7.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi_di_intermediazione_online che sono piccole imprese ai sensi, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 14

Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici

1.   Le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nell’Unione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l’azione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso d’inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi_di_intermediazione_online o di fornitori di motori di ricerca online.

2.   La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche e le informazioni sulla base dei registri degli atti illeciti che sono stati oggetto di azioni ingiuntive dinanzi ai tribunali nazionali, qualora gli organismi o le autorità pubbliche competenti abbiano istituito tali registri.

3.   Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro;

b)

perseguono obiettivi nell’interesse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano in via continuativa;

c)

non hanno scopo di lucro;

d)

il loro processo decisionale non è indebitamente influenzato da finanziatori terzi, in particolare da fornitori di servizi_di_intermediazione_online o da fornitori di motori di ricerca online.

A tal fine le organizzazioni e le associazioni divulgano in maniera completa e pubblicamente le informazioni sulla loro composizione e sulle loro fonti di finanziamento.

4.   Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono designare:

a)

organizzazioni o associazioni aventi sede sul loro territorio che soddisfano almeno i requisiti di cui al paragrafo 3, su richiesta di tali organizzazioni o associazioni;

b)

organismi pubblici istituiti sul loro territorio che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4

a cui è concesso il diritto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi pubblici designati.

6.   La Commissione compila un elenco delle organizzazioni, delle associazioni e degli organismi pubblici designati a norma del paragrafo 5. Tale elenco specifica le loro finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio e, in ogni caso, ogni sei mesi è redatto e pubblicato un elenco aggiornato.

7.   Gli organi giurisdizionali accettano tale elenco quale prova della capacità giuridica dell’organizzazione, dell’associazione o dell’organismo pubblico fatto salvo il diritto degli organi giurisdizionali di valutare se la finalità del reclamante giustifichi il suo intervento in un caso specifico.

8.   Qualora lo Stato membro o la Commissione esprima dubbi circa il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 da parte di un’organizzazione o di un’associazione, o dei criteri di cui al paragrafo 4 da parte di un organismo pubblico, lo Stato membro che ha designato tale organizzazione, associazione od organismo pubblico conformemente al paragrafo 5 svolge accertamenti al riguardo e, se del caso, ove uno o più criteri non siano rispettati, revoca la designazione.

9.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l’azione è promossa, sulla base dei diritti individuali e allo scopo di porre fine a eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dei fornitori di motori di ricerca online.

Articolo 18

Revisione

1.   Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:

a)

stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sull’economia delle piattaforme online;

b)

valutare le ripercussioni e l’efficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare l’equità e la trasparenza;

c)

analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi_di_intermediazione_online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi_di_intermediazione_online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse;

d)

esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente_commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi_di_intermediazione_online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi_di_intermediazione_online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo;

e)

valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali;

f)

valutare se l’ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo.

La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dell’attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.

3.   Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

4.   Nell’eseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui all’articolo 17.


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