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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT

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2019/1150 IT Art. 4 cercato: '%3Cspan%20class='high search'%3Etermini%3C/span%3E' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 4

Limitazione, sospensione e cessazione

1.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

2.   Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.

3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure

b)

esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;

c)

può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.

Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.

5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.


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