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Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai soggetti pubblici o privati delle tipologie di cui all'allegato I o II che sono considerati medie imprese ai sensi all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all'interno dell'Unione.

L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato a tale raccomandazione non si applica ai fini della presente direttiva.

2.   La presente direttiva si applica anche ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, delle tipologie di cui all'allegato I o II qualora:

a)

i servizi siano forniti da:

i)

fornitori di reti di comunicazione elettroniche pubbliche o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

ii)

prestatore di servizi di fiducia;

iii)

registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema_dei_nomi_di_dominio;

b)

il soggetto sia l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;

c)

una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

d)

una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

e)

il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nello Stato membro;

f)

il soggetto è un ente_della_pubblica_amministrazione:

i)

dell'amministrazione centrale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale; o

ii)

a livello regionale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale che, a seguito di una valutazione basata sul rischio, fornisce servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche.

3.   La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557.

4.   La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio.

5.   Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi a:

a)

enti della pubblica amministrazione a livello locale;

b)

istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche.

6.   La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

7.   La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.

8.   Gli Stati membri possono esentare soggetti specifici che svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o del contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 o all'articolo 23 per quanto riguarda tali attività o servizi. In tali casi, le misure di vigilanza e di applicazione di cui al capo VII non si applicano in relazione a tali attività o servizi specifici. Qualora i soggetti svolgano attività o prestino servizi esclusivamente del tipo di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono anche decidere di esentare tali enti dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 27.

9.   I paragrafi 7 e 8 non si applicano quando un soggetto agisce in qualità di prestatore_di_servizi_fiduciari.

10.   La presente direttiva non si applica ai soggetti che gli Stati membri hanno esentato dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.

11.   Gli obblighi stabiliti nella presente direttiva non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.

12.   La presente direttiva si applica fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2002/58/CE, le direttive 2011/93/UE (27) e 2013/40/UE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2557.

13.   Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti conformemente alla presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali di soggetti interessati.

14.   I soggetti, le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini della presente direttiva e conformemente al regolamento (UE) 2016/679, in particolare tale trattamento si basa sull'articolo 6 dello stesso.

Il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico viene effettuato in conformità della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione in materia di riservatezza, segnatamente la direttiva 2002/58/CE.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

« sistema_informatico_e_di_rete»:

a)

una rete di comunicazione elettronica quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base a un programma, un'elaborazione automatica di dati digitali; o

c)

i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per mezzo degli elementi di cui alle lettere a) e b), ai fini del loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione;

2)

« sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;

3)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

4)

«strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro;

5)

« quasi_ incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato;

6)

« incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;

7)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri;

8)

« gestione_degli_incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e riprendersi da esso;

9)

« rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l' incidente si verifichi;

10)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

11)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli;

12)

« prodotto_TIC»: un prodotto_TIC quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881;

13)

« servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881;

14)

« processo_TIC»: un processo_TIC quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881;

15)

« vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia_informatica;

16)

« norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

17)

« specifica_tecnica»: una specifica_tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

18)

« punto_di_interscambio_internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico;

19)

« sistema_dei_nomi_di_dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse;

20)

« fornitore_di_servizi_DNS»: un soggetto che fornisce:

a)

servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet; o

b)

servizi di risoluzione dei nomi di dominio autorevoli per uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi radice;

21)

« registro_dei_nomi_di_dominio_di_primo_livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio;

22)

« soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy;

23)

« servizio_digitale»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

24)

« servizio_fiduciario»: un servizio_fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014;

25)

« prestatore_di_servizi_fiduciari»: un prestatore_di_servizi_fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014;

26)

« servizio_fiduciario qualificato»: un servizio_fiduciario qualificato quale definito all'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) n. 910/2014;

27)

« prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato»: un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014;

28)

« mercato_online»: un mercato_online quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

29)

« motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

30)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni.

31)

« servizio_di_data_center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale;

32)

«rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi;

33)

« piattaforma_di_servizi_di_social_network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

34)

« rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore_di_servizi_DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore_di_servizi_gestiti, un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti, o un fornitore di mercato_online, di un motore_di_ricerca_online o di una piattaforma_di_servizi_di_social_network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva;

35)

« ente_della_pubblica_amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:

a)

è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;

b)

è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire a nome di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;

c)

è finanziato in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico, la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico;

d)

ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali;

36)

« rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica»: una rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972;

37)

« servizio_di_comunicazione_elettronica»: un servizio_di_comunicazione_elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

38)

« soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

39)

« fornitore_di_servizi_gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema_informatico_e_di_rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza;

40)

« fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti»: un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti che svolge o fornisce assistenza per attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza;

41)

« organismo_di_ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione.

CAPO II

QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA

Articolo 11

Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT

1.   I CSIRT soddisfano i requisiti seguenti:

a)

i CSIRT garantiscono un alto livello di disponibilità dei propri canali di comunicazione evitando singoli punti di vulnerabilità (single points of failure) e dispongono di vari mezzi che permettono loro di essere contattati e di contattare altri in qualsiasi momento; essi indicano chiaramente i canali di comunicazione e li rendono noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano;

b)

i locali e i sistemi informatici di supporto dei CSIRT sono ubicati in siti sicuri;

c)

i CSIRT sono dotati di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti in maniera efficace ed efficiente;

d)

i CSIRT garantiscono la riservatezza e l'affidabilità delle loro operazioni;

e)

i CSIRT dispongono di personale sufficiente per garantire la disponibilità dei loro servizi in qualsiasi momento e garantiscono che il loro personale sia formato in modo appropriato;

f)

i CSIRT sono dotati di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al fine di garantire la continuità dei loro servizi.

I CSIRT hanno la possibilità di partecipare a reti di cooperazione internazionale.

2.   Gli Stati membri assicurano che i loro CSIRT dispongano congiuntamente delle capacità tecniche necessarie a svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché ai propri CSIRT siano assegnate risorse sufficienti per garantire un organico adeguato al fine di consentire ai CSIRT di sviluppare le proprie capacità tecniche.

3.   I CSIRT svolgono i compiti seguenti:

a)

monitorano e analizzano le minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti a livello nazionale, e, su richiesta, forniscono assistenza ai soggetti essenziali e importanti interessati per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale o prossimo al reale dei loro sistemi informatici e di rete;

b)

emettono preallarmi, allerte e bollettini e divulgano informazioni ai soggetti essenziali e importanti interessati, nonché alle autorità competenti e agli altri pertinenti portatori di interessi, in merito a minacce informatiche, vulnerabilità e incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale;

c)

forniscono una risposta agli incidenti e forniscono assistenza ai soggetti essenziali e importanti interessati, se del caso;

d)

raccolgono e analizzano dati forensi e forniscono un'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché una consapevolezza situazionale riguardo alla cibersicurezza;

e)

effettuano, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, una scansione proattiva dei sistemi informatici e di rete del soggetto interessato per rilevare le vulnerabilità con potenziale impatto significativo;

f)

partecipano alla rete di CSIRT e forniscono assistenza reciproca secondo le loro capacità e competenze agli altri membri della rete di CSIRT su loro richiesta.

g)

se del caso, agiscono in qualità di coordinatore ai fini del processo di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

h)

contribuiscono allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

I CSIRT possono effettuare una scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informatici e di rete accessibili al pubblico di soggetti essenziali e importanti. Tale scansione è effettuata per individuare sistemi informatici e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro e per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha alcun impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei soggetti.

Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, i CSIRT possono dare priorità a determinati compiti sulla base di un approccio basato sul rischio.

4.   I CSIRT instaurano rapporti di cooperazione con i pertinenti portatori di interesse del settore privato al fine di perseguire gli obiettivi della presente direttiva.

5.   Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 4, i CSIRT promuovono l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi di classificazione e tassonomie standardizzati o comuni per quanto riguarda:

a)

le procedure di gestione_degli_incidenti;

b)

la gestione delle crisi; e

c)

la divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità

1.   Ogni Stato membro designa uno dei propri CSIRT come coordinatore ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Il CSIRT designato agisce da intermediario di fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona fisica o giuridica che segnala la vulnerabilità e il fabbricante o fornitore di servizi TIC o prodotti TIC potenzialmente vulnerabili, su richiesta di una delle parti. I compiti del CSIRT designato come coordinatore comprendono:

a)

l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati;

b)

l'assistenza alle persone fisiche o giuridiche che segnalano una vulnerabilità, e

c)

la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle vulnerabilità che interessano più soggetti.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche possano segnalare in forma anonima, qualora lo richiedano, una vulnerabilità al CSIRT designato come coordinatore. Il CSIRT designato come coordinatore garantisce lo svolgimento di diligenti azioni per dare seguito alla segnalazione di vulnerabilità e assicura l'anonimato della persona fisica o giuridica segnalante. Se la vulnerabilità segnalata è suscettibile di avere un impatto significativo su soggetti in più di uno Stato membro, il CSIRT designato di ciascuno Stato membro interessato coopera, se del caso, con altri CSIRT designati in qualità di coordinatori nell'ambito della rete di CSIRT.

2.   L'ENISA elabora e mantiene, previa consultazione del gruppo di cooperazione, una banca dati europea delle vulnerabilità. A tal fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi informatici, le misure strategiche e le procedure adeguati e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l'integrità della banca dati europea delle vulnerabilità, in particolare al fine di consentire ai soggetti, indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ai relativi fornitori di sistemi informatici e di rete, di divulgare e registrare, su base volontaria, le vulnerabilità pubblicamente note presenti nei prodotti TIC o nei servizi TIC. Tutti i portatori di interessi hanno accesso alle informazioni sulle vulnerabilità contenute nella banca dati europea delle vulnerabilità. La banca dati contiene:

a)

informazioni che illustrano la vulnerabilità;

b)

i prodotti TIC o i servizi TIC interessati e la gravità della vulnerabilità in termini di circostanze nelle quali potrebbe essere sfruttata;

c)

la disponibilità di relative patch e, qualora queste non fossero disponibili, gli orientamenti forniti dalle autorità nazionali competenti o dai CSIRT rivolti agli utenti dei prodotti TIC e dei servizi TIC vulnerabili sulle possibili modalità di attenuazione dei rischi derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

Articolo 21

Misure di gestione dei rischi di cibersicurezza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.

Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto a rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono basate su un approccio multi rischio mirante a proteggere i sistemi informatici e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a)

politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici;

b)

gestione_degli_incidenti;

c)

continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;

d)

sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;

e)

sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

f)

strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

g)

pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;

h)

politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;

i)

sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;

j)

uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare quali misure di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, siano adeguate, i soggetti tengano conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nel valutare quali misure di cui al paragrafo 2, lettera d), siano adeguate, i soggetti siano tenuti a tenere conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un soggetto constati di non essere conforme alle misure di cui al paragrafo 2, esso adotti, senza indebito ritardo, tutte le misure correttive necessarie, appropriate e proporzionate.

5.   Entro il 17 ottobre 2024, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici delle misure di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, nonché i prestatori di servizi fiduciari.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici, nonché, se necessario, i requisiti settoriali relativi alle misure di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda i soggetti essenziali e importanti diversi da quelli di cui al primo comma del presente paragrafo.

Nell'elaborare gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, la Commissione segue, nella misura del possibile, le norme europee e internazionali, nonché le pertinenti specifiche tecniche. La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione e con l'ENISA in merito ai progetti di atto di esecuzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera e).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 22

Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche

1.   Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC, tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se opportuno, non tecnici.

2.   La Commissione, previa consultazione del gruppo di cooperazione e dell'ENISA, nonché, ove necessario, dei pertinenti portatori di interessi, identifica i servizi TIC, i sistemi TIC o i prodotti TIC critici specifici che possono essere oggetto della valutazione coordinata del rischio per la sicurezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Uso dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza

1.   Al fine di dimostrare il rispetto di determinate prescrizioni di cui all'articolo 21, gli Stati membri possono imporre ai soggetti essenziali e importanti di utilizzare determinati prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881. Inoltre, gli Stati membri incoraggiano i soggetti essenziali e importanti a utilizzare servizi fiduciari qualificati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare la presente direttiva specificando quali categorie di soggetti essenziali e importanti sono tenute a utilizzare determinati prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati o a ottenere un certificato nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881. Tali atti delegati sono adottati qualora siano stati individuati livelli insufficienti di cibersicurezza e includono un periodo di attuazione.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione effettua una valutazione d'impatto e procede a consultazioni conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) 2019/881.

3.   Qualora non siano disponibili sistemi di europei di certificazione della cibersicurezza adeguati ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere all'ENISA, previa consultazione del gruppo di cooperazione e del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, di preparare una proposta di sistema a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/881.

Articolo 25

Normazione

1.   Per promuovere l'attuazione convergente dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali relative alla sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete.

2.   L'ENISA, in cooperazione con gli Stati membri e, se opportuno, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, elabora documenti di consulenza e orientamento riguardanti tanto i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al paragrafo 1, quanto le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.

CAPO V

GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE

Articolo 37

Assistenza reciproca

1.   Se un soggetto fornisce servizi in più di uno Stato membro o fornisce servizi in uno o più Stati membri e i suoi sistemi informatici e di rete sono ubicati in uno o più altri Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale cooperazione comprende, almeno, gli aspetti seguenti:

a)

le autorità competenti che applicano misure di vigilanza o di esecuzione in uno Stato membro informano e consultano, attraverso il punto di contatto unico, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati in merito alle misure di vigilanza ed esecuzione adottate;

b)

un'autorità competente può chiedere a un'altra autorità competente di adottare misure di vigilanza o esecuzione;

c)

un'autorità competente, dopo aver ricevuto una richiesta giustificata da un'altra autorità competente, fornisce a tale altra autorità competente un'assistenza reciproca proporzionata alle proprie risorse affinché le misure di vigilanza o esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente.

L'assistenza reciproca di cui al primo comma. Lettera c), può riguardare richieste di informazioni e misure di vigilanza, comprese richieste di effettuare ispezioni in loco o vigilanza a distanza o audit sulla sicurezza mirati. Un'autorità competente destinataria di una richiesta di assistenza non può respingerla a meno che non abbia stabilito che essa non è competente per fornire l'assistenza richiesta, che l'assistenza richiesta non è proporzionata ai compiti di vigilanza svolti dall'autorità competente o che la richiesta riguarda informazioni o comporta attività che, se divulgate o svolte, sarebbero contrari agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa dello Stato membro in questione. Prima di respingere tale richiesta, l'autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate e, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, la Commissione e l'ENISA,

2.   Se opportuno e di comune accordo le autorità competenti di diversi Stati membri possono svolgere le attività di vigilanza comuni.

CAPO VIII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 233 del 16.6.2022, pag. 22.

(2)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2022.

(4)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(5)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(7)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(10)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (cfr. pag. 164 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(15)  Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

(17)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(18)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

(19)  Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).

(20)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(21)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e che abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  GU C 183 dell'11.5.2021, pag. 3.

(27)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(28)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(29)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(30)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(31)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(32)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).


ALLEGATO I

SETTORI AD ALTA CRITICITÀ

Settore

Sottosettore

Tipo di soggetto

1.

Energia

a)

Energia elettrica

Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva

Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944

Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944

Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944

Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944

Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità

b)

Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

c)

Petrolio

Gestori di oleodotti

Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio

Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)

d)

Gas

Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE

Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE

Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE

Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE

Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;

Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale

e)

Idrogeno

Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno

2.

Trasporti

a)

Trasporto aereo

Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali

Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

b)

Trasporto ferroviario

Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)

Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva

c)

Trasporto per vie d'acqua

Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia

Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)

d)

Trasporto su strada

Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale

Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)

3.

Settore bancario

 

Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)

4.

Infrastrutture dei mercati finanziari

 

Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)

5.

Settore sanitario

 

Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18)

Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)

Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)

Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2

Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

6.

Acqua potabile

 

Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni

7.

Acque reflue

 

Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale

8.

Infrastrutture digitali

 

Fornitori di punti di interscambio internet

Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice

Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)

Fornitori di servizi di cloud computing

Fornitori di servizi di data center

Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)

Fornitori di servizi fiduciari

Fornitori di reti pubbliche di comunicazione

Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

9.

Gestione dei servizi TIC (business-to-business)

 

Fornitori di servizi gestiti

Fornitori di servizi di sicurezza gestiti

10.

Pubblica amministrazione

 

Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale

Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale

11.

Spazio

 

Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica


(1)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(2)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(3)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(4)  Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

(5)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(6)  Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(9)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(10)  Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

(11)  Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

(12)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)

(13)  Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

(14)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(16)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(17)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(18)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(19)  Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

(20)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(21)  Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

(22)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(23)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).


ALLEGATO II

ALTRI SETTORI CRITICI

Settore

Sottosettore

Tipo di soggetto

1.

Servizi postali e di corriere

 

Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere

2.

Gestione dei rifiuti

 

Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica

3.

Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche

 

Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele

4.

Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

 

Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione

5.

Fabbricazione

a)

Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro

Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva

b)

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2

c)

Fabbricazione di apparecchiature elettriche

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2

d)

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2

e)

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2

f)

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2

6.

Fornitori di servizi digitali

 

Fornitori di mercati online

Fornitori di motori di ricerca online

Fornitori di piattaforme di servizi di social network

7.

Ricerca

 

Organizzazioni di ricerca


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva (UE) 2016/1148

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafi 6 e 11

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a q) e s), e paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera r), e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafi da 1 a 5

Articolo 15, paragrafi da 1 a 5

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafi da 1 a 4

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafi 5, 6 e 8

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera g)

articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafi da 1 e 4

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafi 8 e 9

Articolo 21, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 11

Articolo 16, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 1

-Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 20

Articolo 30

Articolo 21

Articolo 36

Articolo 22

Articolo 39

Articolo 23

Articolo 40

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 41

Articolo 26

Articolo 45

Articolo 27

Articolo 46

Allegato I, punto 1

Articolo 11, paragrafo 1

Allegato I, punto 2, lettera a), punti da i) a iv)

Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Allegato I, punto 2, lettera a), punto v)

Articolo 11, paragrafo 2, lettera f)

Allegato I, punto 2, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4

Allegato I, punto 2, lettera c), punti i) e ii)

Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)

Allegato II

Allegato I

Allegato III, punti 1 e 2

Allegato II, punto 6

Allegato III, punto 3

Allegato I, punto 8



whereas









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