search


keyboard_tab NIS2 2022/2555 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/2555 IT cercato: 'minaccia informatica' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index minaccia informatica:


whereas minaccia informatica:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 939

 

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

« sistema_informatico_e_di_rete»:

a)

una rete di comunicazione elettronica quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base a un programma, un'elaborazione automatica di dati digitali; o

c)

i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per mezzo degli elementi di cui alle lettere a) e b), ai fini del loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione;

2)

« sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;

3)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

4)

«strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro;

5)

« quasi_ incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato;

6)

« incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;

7)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri;

8)

« gestione_degli_incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e riprendersi da esso;

9)

« rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l' incidente si verifichi;

10)

« minaccia informatica»: una minaccia informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

11)

« minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli;

12)

« prodotto_TIC»: un prodotto_TIC quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881;

13)

« servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881;

14)

« processo_TIC»: un processo_TIC quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881;

15)

« vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia informatica;

16)

« norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

17)

« specifica_tecnica»: una specifica_tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

18)

« punto_di_interscambio_internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico;

19)

« sistema_dei_nomi_di_dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse;

20)

« fornitore_di_servizi_DNS»: un soggetto che fornisce:

a)

servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet; o

b)

servizi di risoluzione dei nomi di dominio autorevoli per uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi radice;

21)

« registro_dei_nomi_di_dominio_di_primo_livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio;

22)

« soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy;

23)

« servizio_digitale»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

24)

« servizio_fiduciario»: un servizio_fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014;

25)

« prestatore_di_servizi_fiduciari»: un prestatore_di_servizi_fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014;

26)

« servizio_fiduciario qualificato»: un servizio_fiduciario qualificato quale definito all'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) n. 910/2014;

27)

« prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato»: un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014;

28)

« mercato_online»: un mercato_online quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

29)

« motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

30)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni.

31)

« servizio_di_data_center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale;

32)

«rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi;

33)

« piattaforma_di_servizi_di_social_network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

34)

« rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore_di_servizi_DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore_di_servizi_gestiti, un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti, o un fornitore di mercato_online, di un motore_di_ricerca_online o di una piattaforma_di_servizi_di_social_network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva;

35)

« ente_della_pubblica_amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:

a)

è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;

b)

è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire a nome di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;

c)

è finanziato in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico, la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico;

d)

ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali;

36)

« rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica»: una rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972;

37)

« servizio_di_comunicazione_elettronica»: un servizio_di_comunicazione_elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

38)

« soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

39)

« fornitore_di_servizi_gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema_informatico_e_di_rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza;

40)

« fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti»: un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti che svolge o fornisce assistenza per attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza;

41)

« organismo_di_ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione.

CAPO II

QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA

Articolo 23

Obblighi di segnalazione

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i soggetti essenziali e importanti notifichino senza indebito ritardo al proprio CSIRT o, se opportuno, alla propria autorità competente, conformemente al paragrafo 4, eventuali incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi quali indicati al paragrafo 3 ( incidente significativo). Se opportuno, i soggetti interessati notificano senza indebito ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi. Ciascuno Stato membro provvede affinché tali soggetti comunichino, tra l'altro, qualunque informazione che consenta al CSIRT o, se opportuno, all'autorità competente di determinare l'eventuale impatto transfrontaliero dell' incidente. La sola notifica non espone il soggetto che la effettua a una maggiore responsabilità.

Qualora i soggetti interessati notifichino all'autorità competente un incidente significativo conformemente al primo comma, lo Stato membro provvede affinché l'autorità competente inoltri la notifica al CSIRT dopo averla ricevuta.

In caso di incidente significativo transfrontaliero o intersettoriale, gli Stati membri provvedono affinché i loro punti di contatto unici ricevano in tempo utile informazioni pertinenti notificate conformemente al paragrafo 4.

2.   Se opportuno, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti comunichino senza indebito ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari sono in grado di adottare in risposta a tale minaccia. Se opportuno, i soggetti informano tali destinatari anche della minaccia informatica significativa stessa.

3.   Un incidente è considerato significativo se:

a)

ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato;

b)

si è ripercosso o è in grado di ripercuotersi su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della notifica a norma del paragrafo 1, i soggetti interessati trasmettano al CSIRT o, se opportuno, all'autorità competente:

a)

senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, un preallarme che, se opportuno, indichi se l' incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o malevoli o può avere un impatto transfrontaliero;

b)

senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, una notifica dell' incidente che, se opportuno, aggiorni le informazioni di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale dell' incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;

c)

su richiesta di un CSIRT o, se opportuno, di un'autorità competente, una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione;

d)

una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica dell' incidente di cui alla lettera b), che comprenda:

i)

una descrizione dettagliata dell' incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;

ii)

il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l' incidente;

iii)

le misure di attenuazione adottate e in corso;

iv)

se opportuno, l'impatto transfrontaliero dell' incidente;

e)

in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti interessati forniscano una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell' incidente.

In deroga al primo comma, lettera b), un prestatore_di_servizi_fiduciari, in relazione a incidenti significativi che abbiano un impatto sulla fornitura dei suoi servizi fiduciari, informa il CSIRT o, se opportuno, l'autorità competente senza indebito ritardo e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo.

5.   Senza indebito ritardo e ove possibile entro 24 ore dal ricevimento del preallarme di cui al paragrafo 4, lettera a), il CSIRT o l'autorità competente fornisce una risposta al soggetto notificante, comprendente un riscontro iniziale sull' incidente significativo e, su richiesta del soggetto, orientamenti o consulenza operativa sull'attuazione di possibili misure di attenuazione. Se il CSIRT non è il destinatario iniziale della notifica di cui al paragrafo 1, gli orientamenti sono forniti dall'autorità competente in cooperazione con il CSIRT. Su richiesta del soggetto interessato, il CSIRT fornisce ulteriore supporto tecnico. Qualora si sospetti che l' incidente significativo abbia carattere criminale, il CSIRT o l'autorità competente fornisce anche orientamenti sulla segnalazione dell' incidente significativo alle autorità di contrasto.

6.   Se opportuno, e in particolare se l' incidente significativo interessa due o più Stati membri, il CSIRT, l'autorità competente o il punto di contatto unico ne informa senza indebito ritardo gli altri Stati membri interessati e l'ENISA. Tali informazioni includono o il tipo di informazioni ricevute a norma del paragrafo 4. Nel fare ciò, il CSIRT, l'autorità competente o il punto di contatto unico tutelano, in conformità al diritto dell'Unione o nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto nonché la riservatezza delle informazioni fornite.

7.   Qualora sia necessario sensibilizzare il pubblico per evitare un incidente significativo o affrontare un incidente significativo in corso, o qualora la divulgazione dell' incidente significativo sia altrimenti nell'interesse pubblico, dopo aver consultato il soggetto interessato il CSIRT di uno Stato membro o, se del caso, la sua autorità competente e, se opportuno, i CSIRT o le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, possono informare il pubblico riguardo all' incidente significativo o imporre al soggetto di farlo.

8.   Su richiesta del CSIRT o dell'autorità competente, il punto di contatto unico inoltra le notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.

9.   Il punto di contatto unico trasmette ogni tre mesi all'ENISA una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle minacce informatiche e sui quasi incidenti notificati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 30. Al fine di contribuire alla fornitura di informazioni comparabili, l'ENISA può adottare orientamenti tecnici sui parametri delle informazioni da includere nella relazione di sintesi. Ogni sei mesi l'ENISA informa il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT delle sue constatazioni in merito alle notifiche ricevute.

10.   I CRSIRT o, se opportuno, le autorità competenti forniscono alle autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 le informazioni sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle minacce informatiche e sui quasi incidenti notificati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 30 dai soggetti identificati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557.

11.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il tipo di informazioni, il relativo formato e la procedura di trasmissione di una notifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 30 e di una comunicazione trasmessa a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Entro il 17 ottobre 2024 la Commissione adotta, per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, nonché i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i casi in cui un incidente debba essere considerato significativo come indicato al paragrafo 3. La Commissione può adottare tali atti di esecuzione in relazione ad altri soggetti essenziali e importanti.

La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione in merito ai progetti di atto di esecuzione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera e).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 32

Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di vigilanza o di esecuzione imposte ai soggetti essenziali per quanto riguarda gli obblighi di cui alla presente direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a:

a)

ispezioni in loco e vigilanza a distanza, compresi controlli casuali, effettuati da professionisti formati;

b)

audit sulla sicurezza periodici e mirati effettuati da un organismo indipendente o da un'autorità competente;

c)

audit ad hoc, ivi incluso in casi giustificati da un incidente significativo o da una violazione della presente direttiva da parte del soggetto essenziale;

d)

scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato;

e)

richieste di informazioni necessarie a valutare le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate dal soggetto interessato, comprese le politiche di cibersicurezza documentate, nonché il rispetto dell'obbligo di trasmettere informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 27;

f)

richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza;

g)

richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza, quali i risultati di audit sulla sicurezza effettuati da un controllore qualificato e i relativi elementi di prova.

Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al primo comma, lettera b), si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'autorità competente o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in materia di rischi.

I risultati di eventuali audit sulla sicurezza mirati sono messi a disposizione dell'autorità competente. I costi di tale audit sulla sicurezza mirato svolto da un organismo indipendente sono a carico del soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati in cui l'autorità competente decida altrimenti.

3.   Nell'esercizio dei loro poteri di cui al paragrafo 2, lettera e), f) o g), le autorità competenti dichiarano la finalità della richiesta e specificano le informazioni richieste.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri di esecuzione nei confronti dei soggetti essenziali, abbiano il potere come minimo di:

a)

emanare avvertimenti relativi a violazioni della presente direttiva da parte dei soggetti interessati;

b)

adottare istruzioni vincolanti, ivi incluso per quanto riguarda le misure richieste per evitare il verificarsi di un incidente o porvi rimedio, nonché i termini per l'attuazione di tali misure e per riferire in merito alla loro attuazione, o un'ingiunzione che impongano ai soggetti interessati di porre rimedio alle carenze individuate o alle violazioni della direttiva;

c)

imporre ai soggetti interessati di porre termine al comportamento che viola la presente direttiva e di astenersi dal ripeterlo;

d)

imporre ai soggetti interessati di provvedere affinché le loro misure di gestione del rischio di cibersicurezza siano conformi all'articolo 21 o di adempiere gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 23 in una maniera ed entro un termine specificati;

e)

imporre ai soggetti interessati di informare le persone fisiche o giuridiche cui forniscono servizi o per cui svolgono attività che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa in merito alla natura della minaccia, nonché in merito alle eventuali misure protettive o correttive che possano essere adottate da tali persone fisiche o giuridiche in risposta a tale minaccia;

f)

imporre ai soggetti interessati di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza entro un termine ragionevole;

g)

designare un funzionario addetto alla sorveglianza con compiti ben definiti nell'arco di un periodo di tempo determinato al fine di vigilare sul rispetto degli articoli 18 e 20;

h)

imporre ai soggetti interessati di rendere pubblici gli aspetti delle violazioni della presente direttiva in una maniera specificata;

i)

imporre o chiedere l'imposizione, da parte degli organismi o degli organi giurisdizionali pertinenti secondo il diritto nazionale, di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 34, in aggiunta a qualsiasi delle misure di cui al presente paragrafo, lettere da a) a h).

5.   Qualora le misure di esecuzione adottate a norma del paragrafo 4, lettere da a) a d), e lettera f), si rivelino inefficaci, gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti abbiano il potere di fissare un termine entro il quale il soggetto essenziale è tenuto ad adottare le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle prescrizioni di tali autorità. Se le misure richieste non sono adottate entro il termine stabilito, gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti abbiano il potere di:

a)

sospendere temporaneamente o chiedere a un organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo giurisdizionale, secondo il diritto nazionale, di sospendere temporaneamente un certificato o un'autorizzazione relativi a una parte o alla totalità dei servizi o delle attività pertinenti svolti dal soggetto essenziale;

b)

chiedere che gli organismi o gli organi giurisdizionali pertinenti, secondo il diritto nazionale, vietino temporaneamente a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale in tale soggetto essenziale di svolgere funzioni dirigenziali in tale soggetto.

Le sospensioni o i divieti temporanei a norma del presente paragrafo sono applicati solo finché il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle prescrizioni dell'autorità competente per le quali le misure di esecuzione sono state applicate. L'imposizione di tali sospensioni o divieti temporanei è soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi il diritto a un ricorso effettivo e ad un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

Le misure di esecuzione previste dal presente paragrafo non sono applicabili agli enti della pubblica amministrazione che sono soggetti alla presente direttiva.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto essenziale o che agisca in qualità di suo rappresentante legale sulla base del potere di rappresentarlo, dell'autorità di prendere decisioni per suo conto o dell'autorità di esercitare un controllo su di esso abbia il potere di garantirne il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali persone fisiche possano essere ritenute responsabili dell'inadempimento dei loro doveri di garantire il rispetto della presente direttiva.

Per quanto riguarda gli enti della pubblica amministrazione, il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e dei funzionari eletti o nominati.

7.   Nell'adottare qualsiasi misura di esecuzione di cui al paragrafo 4 o 5, le autorità competenti rispettano i diritti della difesa e tengono conto delle circostanze di ciascun singolo caso e almeno degli elementi seguenti:

a)

la gravità della violazione e l'importanza delle disposizioni violate, essendo le violazioni seguenti, tra l'altro, da considerarsi gravi:

i)

le violazioni ripetute;

ii)

la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti;

iii)

il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dalle autorità competenti;

iv)

l'ostacolo degli audit o delle attività di monitoraggio imposte dall'autorità competente a seguito del rilevamento di una violazione;

v)

la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative alle misure in materia di gestione o segnalazione del rischio di cibersicurezza di cui agli articoli 21 e 23;

b)

la durata della violazione;

c)

eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato;

d)

qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e il numero di utenti interessati;

e)

un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte dell'autore della violazione;

f)

qualsiasi misure adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale;

g)

qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati;

h)

il livello di collaborazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con le autorità competenti.

8.   Le autorità competenti espongono nei particolari la motivazione delle loro misure di esecuzione. Prima di adottare tali misure le autorità competenti notificano ai soggetti interessati le loro conclusioni preliminari. Esse concedono inoltre a tali soggetti un tempo ragionevole per presentare osservazioni, salvo in casi debitamente giustificati in cui ciò impedirebbe di agire con immediatezza per prevenire un incidente o rispondervi.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti di cui alla presente direttiva informino le autorità competenti pertinenti all'interno dello stesso Stato membro a norma della direttiva (UE) 2022/2557 quando esercitano i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte di un soggetto identificato come critico a norma della direttiva (UE) 2022/2557. Se del caso, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2557 possono chiedere alle autorità competenti di cui alla presente direttiva di esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione in relazione a un soggetto che è stato individuato come soggetto critico ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino con le pertinenti autorità competenti dello Stato membro interessato a norma del regolamento (UE) 2022/2554. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva informino il forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercitano i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di un soggetto essenziale designato come fornitore terzo critico di servizi di TIC a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2554

Articolo 33

Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti essenziali

1.   Se ricevono elementi di prova, indicazioni o informazioni secondo cui un soggetto importante non rispetta presumibilmente la presente direttiva, in particolare dagli articoli 21 e 23 della medesima, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti intervengano, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a:

a)

ispezioni in loco e vigilanza ex post a distanza, effettuate da professionisti formati;

b)

audit sulla sicurezza mirati svolti da un organismo indipendente o da un'autorità competente;

c)

scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario, con la cooperazione del soggetto interessato;

(d)

richieste di qualsiasi informazione necessaria a valutare ex post le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate dal soggetto, comprese le politiche di cibersicurezza documentate, nonché il rispetto degli obblighi di trasmettere informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 27;

e)

richieste di accesso a dati, documenti e/o informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti di vigilanza;

f)

richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza, quali i risultati di audit sulla sicurezza effettuati da un controllore qualificato e i relativi elementi di prova.

Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al primo comma, lettera b), si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'autorità competente o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in materia di rischi.

I risultati di eventuali audit sulla sicurezza mirati sono messi a disposizione dell'autorità competente. I costi di tale audit sulla sicurezza mirato svolto da un organismo indipendente sono a carico del soggetto sottoposto a audit, salvo in casi debitamente giustificati in cui l'autorità competente decida altrimenti.

3.   Nell'esercizio dei loro poteri a norma del paragrafo 2, lettere d), e) o f), le autorità competenti dichiarano la finalità della richiesta e specificano le informazioni richieste.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri di esecuzione nei confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere come minimo di:

a)

emanare avvertimenti relativi a violazioni della presente direttiva da parte dei soggetti interessati;

b)

adottare istruzioni vincolanti o un'ingiunzione che impongano a tali soggetti di porre rimedio alle carenze individuate o alle violazioni degli obblighi della presente direttiva;

c)

imporre ai soggetti interessati di porre termine alle condotte in violazione della presente direttiva e di astenersi dal ripeterle;

d)

imporre ai soggetti interessati di provvedere affinché le loro misure di gestione dei rischi di cibersicurezza siano conformi all'articolo 21 o i loro obblighi di segnalazione conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 23 in una maniera ed entro un termine specificati;

e)

imporre ai soggetti interessati di informare le persone fisiche o giuridiche cui forniscono servizi o per cui svolgono attività potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa in merito alla natura della minaccia e alle eventuali misure protettive o correttive che possano essere adottate da tali persone fisiche o giuridiche in risposta a tale minaccia;

f)

imporre agli interessati di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza entro un termine ragionevole;

g)

imporre ai soggetti interessati di rendere pubblici gli aspetti delle violazioni della presente direttiva in una maniera specificata;

h)

imporre o chiedere l'imposizione, da parte degli organismi o degli organi giurisdizionali pertinenti secondo la legislazione nazionale, di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 34, in aggiunta a una qualsiasi delle misure di cui al presente paragrafo, lettere da a) a g).

5.   L'articolo 32, paragrafi 6, 7 e 8, si applica mutatis mutandis alle misure di vigilanza ed esecuzione di cui al presente articolo per soggetti importanti.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino con le pertinenti autorità competenti dello Stato membro interessato a norma del regolamento (UE) 2022/2554. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva informino il forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercitano i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di un soggetto importante designato come fornitore terzo critico di servizi di TIC a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2554.


whereas









keyboard_arrow_down