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- 7 Art. 6 Definizioni
- 1 Art. 7 Strategia nazionale per la cibersicurezza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
CAPO IV
MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO V
GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
CAPO VI
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
CAPO VII
VIGILANZA ED ESECUZIONE
CAPO VIII
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
- sistema informatico e di rete
- sicurezza dei sistemi informatici e di rete
- cibersicurezza
- strategia nazionale per la cibersicurezza
- quasi incidente
- incidente
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- rischio
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- prodotto TIC
- servizio TIC
- processo TIC
- vulnerabilità
- norma
- specifica tecnica
- punto di interscambiointernet
- sistema dei nomi di dominio
- fornitore di servizi DNS
- registro dei nomi di dominio di primo livello
- soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio
- servizio digitale
- servizio fiduciario
- prestatore di servizi fiduciari
- servizio fiduciario qualificato
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- mercato online
- motore di ricerca online
- servizio di cloud computing
- servizio di data center
- rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
- piattaforma di servizi di social network
- rappresentante
- ente della pubblica amministrazione
- rete pubblica di comunicazione elettronica
- servizio di comunicazione elettronica
- soggetto
- fornitore di servizi gestiti
- fornitore di servizi di sicurezza gestiti
- organismo di ricerca
- articolo 198
- europeo 89
- parlamento 86
- consiglio 70
- direttiva 60
- pag 59
- gu l 53
- n / 49
- paragrafo 45
- //ce 44
- servizi 41
- punto 39
- regolamento 38
- definiti 34
- consiglio 31
- cibersicurezza 30
- punto 26
- regolamento 26
- direttiva 24
- fornitori 19
- gestori 18
- abroga 18
- gestione 17
- //ue 16
- trasporto 16
- imprese 16
- relativa 15
- nazionale 15
- dati 14
- attività 14
- distribuzione 14
- soggetti 13
- sistemi 13
- dispositivi 13
- soggetto 12
- presente 12
- rete 12
- paragrafi 12
- relativo 11
- livello 11
- decisione 11
- definito 11
- dicembre 11
- nomi 11
- modifica 10
- traffico 10
- autorità 10
- unione 10
- membri 10
- //cee 10
Articolo 6
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
| 1) | « sistema_informatico_e_di_rete»:
|
| 2) | « sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi; |
| 3) | « cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 4) | «strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro; |
| 5) | « quasi_ incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato; |
| 6) | « incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi; |
| 7) | « incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri; |
| 8) | « gestione_degli_incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e riprendersi da esso; |
| 9) | « rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l' incidente si verifichi; |
| 10) | « minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 11) | « minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli; |
| 12) | « prodotto_TIC»: un prodotto_TIC quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 13) | « servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 14) | « processo_TIC»: un processo_TIC quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 15) | « vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia_informatica; |
| 16) | « norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); |
| 17) | « specifica_tecnica»: una specifica_tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
| 18) | « punto_di_interscambio_internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico; |
| 19) | « sistema_dei_nomi_di_dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse; |
| 20) | « fornitore_di_servizi_DNS»: un soggetto che fornisce:
|
| 21) | « registro_dei_nomi_di_dominio_di_primo_livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio; |
| 22) | « soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy; |
| 23) | « servizio_digitale»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); |
| 24) | « servizio_fiduciario»: un servizio_fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 25) | « prestatore_di_servizi_fiduciari»: un prestatore_di_servizi_fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 26) | « servizio_fiduciario qualificato»: un servizio_fiduciario qualificato quale definito all'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 27) | « prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato»: un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 28) | « mercato_online»: un mercato_online quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); |
| 29) | « motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); |
| 30) | « servizio_di_cloud_computing»: un servizio_digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni. |
| 31) | « servizio_di_data_center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale; |
| 32) | «rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi; |
| 33) | « piattaforma_di_servizi_di_social_network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni; |
| 34) | « rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore_di_servizi_DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore_di_servizi_gestiti, un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti, o un fornitore di mercato_online, di un motore_di_ricerca_online o di una piattaforma_di_servizi_di_social_network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva; |
| 35) | « ente_della_pubblica_amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:
|
| 36) | « rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica»: una rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972; |
| 37) | « servizio_di_comunicazione_elettronica»: un servizio_di_comunicazione_elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; |
| 38) | « soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; |
| 39) | « fornitore_di_servizi_gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema_informatico_e_di_rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza; |
| 40) | « fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti»: un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti che svolge o fornisce assistenza per attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza; |
| 41) | « organismo_di_ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione. |
CAPO II
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
Articolo 7
Strategia nazionale per la cibersicurezza
1. Ogni Stato membro adotta una strategia nazionale per la cibersicurezza che prevede gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cibersicurezza. La strategia nazionale per la cibersicurezza comprende:
| a) | gli obiettivi e le priorità della strategia per la cibersicurezza dello Stato membro, che riguardano in particolare i settori di cui agli allegati I e II; |
| b) | un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e delle priorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo, comprendente le misure strategiche di cui al paragrafo 2; |
| c) | un quadro di governance che chiarisca i ruoli e le responsabilità dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, a sostegno della cooperazione e del coordinamento a livello nazionale tra le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT ai sensi della presente direttiva, nonché il coordinamento e la cooperazione tra tali organismi e le autorità competenti ai sensi degli atti giuridici settoriali dell'Unione; |
| d) | un meccanismo per individuare le risorse e una valutazione dei rischi nello Stato membro in questione; |
| e) | l'individuazione delle misure volte a garantire la preparazione e la risposta agli incidenti e il successivo recupero dagli stessi, inclusa la collaborazione tra i settori pubblico e privato; |
| f) | un elenco delle diverse autorità e dei diversi portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale per la cibersicurezza; |
| g) | un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti a norma della presente direttiva e le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi, le minacce e gli incidenti sia informatici che non informatici e dello svolgimento di compiti di vigilanza, se del caso; |
| h) | un piano, comprendente le misure necessarie, per aumentare livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia di cibersicurezza. |
2. Nell'ambito della strategia nazionale per la cibersicurezza, gli Stati membri adottano in particolare misure strategiche riguardanti:
| a) | la cibersicurezza nella catena di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi TIC utilizzati da soggetti per la fornitura dei loro servizi; |
| b) | l'inclusione e la definizione di requisiti concernenti la cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC negli appalti pubblici, compresi i requisiti relativi alla certificazione della cibersicurezza, alla cifratura e l'utilizzo di prodotti di cibersicurezza open source; |
| c) | la gestione delle vulnerabilità, ivi comprese la promozione e l'agevolazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1; |
| d) | il sostegno della disponibilità generale, dell'integrità e della riservatezza del carattere fondamentale pubblico di una rete internet aperta, compresa, se del caso, la cibersicurezza dei cavi di comunicazione sottomarini; |
| e) | la promozione dello sviluppo e dell'integrazione di tecnologie avanzate pertinenti miranti ad attuare misure di avanguardia nella gestione dei rischi di cibersicurezza; |
| f) | la promozione e lo sviluppo di attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di ricerca e sviluppo in materia di cibersicurezza, nonché orientamenti sulle buone pratiche e sui controlli concernenti l'igiene informatica, destinati ai cittadini, ai portatori di interessi e ai soggetti; |
| g) | il sostegno agli istituti accademici e di ricerca volto a sviluppare, rafforzare e promuovere la diffusione di strumenti di cibersicurezza e di infrastrutture di rete sicure; |
| h) | la messa a punto di procedure pertinenti e strumenti adeguati di condivisione delle informazioni per sostenere la condivisione volontaria di informazioni sulla cibersicurezza tra soggetti, nel rispetto del diritto dell'Unione; |
| i) | il rafforzamento dei valori di riferimento relativi alla ciberresilienza e all'igiene informatica delle PMI, in particolare quelle escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fornendo orientamenti e sostegno facilmente accessibili per le loro esigenze specifiche; |
| j) | la promozione di una protezione informatica attiva. |
3. Gli Stati membri notificano le loro strategie nazionali per la cibersicurezza alla Commissione entro tre mesi dall'adozione. Gli Stati membri possono omettere dalla notifica informazioni relative alla propria sicurezza nazionale.
4. Gli Stati membri valutano le proprie strategie nazionali per la cibersicurezza periodicamente e almeno ogni cinque anni sulla base di indicatori chiave di prestazione e, se necessario, le aggiornano. L'ENISA assiste gli Stati membri, su richiesta di questi ultimi, nell'elaborazione o aggiornamento di una strategia nazionale per la cibersicurezza e di indicatori chiave di prestazione per la relativa valutazione, onde allinearla ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.
Articolo 46
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, 14 dicembre 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU C 233 del 16.6.2022, pag. 22.
(2) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2022.
(4) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(5) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(6) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(7) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(10) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(11) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(12) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(13) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (cfr. pag. 164 della presente Gazzetta ufficiale).
(14) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(15) Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).
(16) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).
(17) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(18) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
(19) Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).
(20) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(21) Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e che abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(24) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(26) GU C 183 dell'11.5.2021, pag. 3.
(27) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(28) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
(29) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(30) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(31) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(32) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
ALLEGATO I
SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
| Settore | Sottosettore | Tipo di soggetto | ||||||
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| Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) | ||||||
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| Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni | ||||||
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| Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale | ||||||
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| Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica |
(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(2) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(4) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).
(5) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(6) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(9) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(10) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).
(11) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
(12) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)
(13) Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).
(14) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(16) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(17) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(18) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(19) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
(20) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(21) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
(22) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(23) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
ALLEGATO II
ALTRI SETTORI CRITICI
| Settore | Sottosettore | Tipo di soggetto | ||||
|
| Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere | ||||
|
| Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica | ||||
|
| Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele | ||||
|
| Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione | ||||
|
| Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva | ||||
| Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2 | |||||
| Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2 | |||||
| Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2 | |||||
| Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2 | |||||
| Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2 | |||||
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| Organizzazioni di ricerca |
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
| Direttiva (UE) 2016/1148 | Presente direttiva |
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |
| Articolo 1, paragrafo 3 | — |
| Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 2, paragrafo 12 |
| Articolo 1, paragrafo 5 | Articolo 2, paragrafo 13 |
| Articolo 1, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafi 6 e 11 |
| Articolo 1, paragrafo 7 | Articolo 4 |
| Articolo 2 | Articolo 2, paragrafo 14 |
| Articolo 3 | Articolo 5 |
| Articolo 4 | Articolo 6 |
| Articolo 5 | — |
| Articolo 6 | — |
| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 4 |
| Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 3 |
| Articolo 8, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 8, paragrafi da 1 a 5 |
| Articolo 8, paragrafo 6 | Articolo 13, paragrafo 4 |
| Articolo 8, paragrafo 7 | Articolo 8, paragrafo 6 |
| Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 10, paragrafo 9 |
| Articolo 9, paragrafo 5 | Articolo 10, paragrafo 10 |
| Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma | Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 23, paragrafo 9 |
| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 3 |
| Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a q) e s), e paragrafo 7 |
| Articolo 11, paragrafo 4 | Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera r), e secondo comma |
| Articolo 11, paragrafo 5 | Articolo 14, paragrafo 8 |
| Articolo 12, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 15, paragrafi da 1 a 5 |
| Articolo 13 | Articolo 17 |
| Articolo 14, paragrafi 1 e 2 | Articolo 21, paragrafi da 1 a 4 |
| Articolo 14, paragrafo 3 | Articolo 23, paragrafo 1 |
| Articolo 14, paragrafo 4 | Articolo 23, paragrafo 3 |
| Articolo 14, paragrafo 5 | Articolo 23, paragrafi 5, 6 e 8 |
| Articolo 14, paragrafo 6 | Articolo 23, paragrafo 7 |
| Articolo 14, paragrafo 7 | Articolo 23, paragrafo 11 |
| Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 31, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a) | Articolo 32, paragrafo 2, lettera e) |
| Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Articolo 32, paragrafo 2, lettera g) |
| articolo 15, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 32, paragrafo 3 |
| Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 32, paragrafo 4, lettera b) |
| Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 31, paragrafo 3 |
| Articolo 16, paragrafi 1 e 2 | Articolo 21, paragrafi da 1 e 4 |
| Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 23, paragrafo 1 |
| Articolo 16, paragrafo 4 | Articolo 23, paragrafo 3 |
| Articolo 16, paragrafo 5 | — |
| Articolo 16, paragrafo 6 | Articolo 23, paragrafo 6 |
| Articolo 16, paragrafo 7 | Articolo 23, paragrafo 7 |
| Articolo 16, paragrafi 8 e 9 | Articolo 21, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 11 |
| Articolo 16, paragrafo 10 | — |
| Articolo 16, paragrafo 11 | Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 17, paragrafo 1 | -Articolo 33, paragrafo 1 |
| Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 32, paragrafo 2, lettera e) |
| Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 32, paragrafo 4, lettera b) |
| Articolo 17, paragrafo 3 | Articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b) |
| Articolo 18, paragrafo 1 | Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 |
| Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 26, paragrafo 3 |
| Articolo 18, paragrafo 3 | Articolo 26, paragrafo 4 |
| Articolo 19 | Articolo 25 |
| Articolo 20 | Articolo 30 |
| Articolo 21 | Articolo 36 |
| Articolo 22 | Articolo 39 |
| Articolo 23 | Articolo 40 |
| Articolo 24 | — |
| Articolo 25 | Articolo 41 |
| Articolo 26 | Articolo 45 |
| Articolo 27 | Articolo 46 |
| Allegato I, punto 1 | Articolo 11, paragrafo 1 |
| Allegato I, punto 2, lettera a), punti da i) a iv) | Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d) |
| Allegato I, punto 2, lettera a), punto v) | Articolo 11, paragrafo 2, lettera f) |
| Allegato I, punto 2, lettera b) | Articolo 11, paragrafo 4 |
| Allegato I, punto 2, lettera c), punti i) e ii) | Articolo 11, paragrafo 5, lettera a) |
| Allegato II | Allegato I |
| Allegato III, punti 1 e 2 | Allegato II, punto 6 |
| Allegato III, punto 3 | Allegato I, punto 8 |