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- 1 Art. 2 Ambito di applicazione
- 1 Art. 6 Definizioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
CAPO IV
MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO V
GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
CAPO VI
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
CAPO VII
VIGILANZA ED ESECUZIONE
CAPO VIII
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
- sistema informatico e di rete
- sicurezza dei sistemi informatici e di rete
- cibersicurezza
- strategia nazionale per la cibersicurezza
- quasi incidente
- incidente
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- rischio
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- prodotto TIC
- servizio TIC
- processo TIC
- vulnerabilità
- norma
- specifica tecnica
- punto di interscambio internet
- sistema dei nomi di dominio
- fornitore di servizi DNS
- registro dei nomi di dominio di primo livello
- soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio
- servizio digitale
- servizio fiduciario
- prestatore di servizi fiduciari
- servizio fiduciario qualificato
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- mercato online
- motore di ricerca online
- servizio di cloud computing
- servizio di data center
- rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
- piattaforma di servizi di social network
- rappresentante
- ente della pubblica amministrazione
- rete pubblica di comunicazione elettronica
- servizio di comunicazione elettronica
- soggetto
- fornitore di servizi gestiti
- fornitore di servizi di sicurezza gestiti
- organismo di ricerca
- servizi 45
- articolo 43
- direttiva 31
- punto 30
- soggetto 26
- definito 24
- regolamento 22
- presente 21
- nomi 20
- rete 18
- dati 17
- sistemi 16
- nazionale 16
- attività 13
- internet 12
- amministrazione 12
- n / 12
- pubblica 12
- definita 12
- fornitore 11
- informatici 10
- accessibili 10
- utenti 10
- livello 10
- dominio 10
- perturbazione 10
- distribuzione 10
- servizio 10
- autorità 10
- diritto 10
- cibersicurezza 10
- attraverso 10
- soggetti 10
- incidente 10
- membro 9
- riservatezza 9
- fini 9
- parlamento 9
- europeo 9
- pubblico 9
- sicurezza 9
- consiglio 8
- consente 8
- reti 8
- minaccia_informatica 8
- server 8
- giuridica 8
- unione 8
- conformemente 8
- membri 8
Articolo 6
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
| 1) | « sistema_informatico_e_di_rete»:
|
| 2) | « sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi; |
| 3) | « cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 4) | «strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro; |
| 5) | « quasi_ incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato; |
| 6) | « incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi; |
| 7) | « incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri; |
| 8) | « gestione_degli_incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e riprendersi da esso; |
| 9) | « rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l' incidente si verifichi; |
| 10) | « minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 11) | « minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli; |
| 12) | « prodotto_TIC»: un prodotto_TIC quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 13) | « servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 14) | « processo_TIC»: un processo_TIC quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 15) | « vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia_informatica; |
| 16) | « norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); |
| 17) | « specifica_tecnica»: una specifica_tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
| 18) | « punto_di_interscambio_internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico; |
| 19) | « sistema_dei_nomi_di_dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse; |
| 20) | « fornitore_di_servizi_DNS»: un soggetto che fornisce:
|
| 21) | « registro_dei_nomi_di_dominio_di_primo_livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio; |
| 22) | « soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy; |
| 23) | « servizio_digitale»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); |
| 24) | « servizio_fiduciario»: un servizio_fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 25) | « prestatore_di_servizi_fiduciari»: un prestatore_di_servizi_fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 26) | « servizio_fiduciario qualificato»: un servizio_fiduciario qualificato quale definito all'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 27) | « prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato»: un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 28) | « mercato_online»: un mercato_online quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); |
| 29) | « motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); |
| 30) | « servizio_di_cloud_computing»: un servizio_digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni. |
| 31) | « servizio_di_data_center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale; |
| 32) | «rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi; |
| 33) | « piattaforma_di_servizi_di_social_network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni; |
| 34) | « rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore_di_servizi_DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore_di_servizi_gestiti, un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti, o un fornitore di mercato_online, di un motore_di_ricerca_online o di una piattaforma_di_servizi_di_social_network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva; |
| 35) | « ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:
|
| 36) | « rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica»: una rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972; |
| 37) | « servizio_di_comunicazione_elettronica»: un servizio_di_comunicazione_elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; |
| 38) | « soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; |
| 39) | « fornitore_di_servizi_gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema_informatico_e_di_rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza; |
| 40) | « fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti»: un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti che svolge o fornisce assistenza per attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza; |
| 41) | « organismo_di_ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione. |
CAPO II
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai soggetti pubblici o privati delle tipologie di cui all'allegato I o II che sono considerati medie imprese ai sensi all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all'interno dell'Unione.
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato a tale raccomandazione non si applica ai fini della presente direttiva.
2. La presente direttiva si applica anche ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, delle tipologie di cui all'allegato I o II qualora:
| a) | i servizi siano forniti da:
|
| b) | il soggetto sia l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali; |
| c) | una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica; |
| d) | una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero; |
| e) | il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nello Stato membro; |
| f) | il soggetto è un ente della pubblica amministrazione:
|
3. La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557.
4. La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio.
5. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi a:
| a) | enti della pubblica amministrazione a livello locale; |
| b) | istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche. |
6. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.
7. La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.
8. Gli Stati membri possono esentare soggetti specifici che svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o del contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 o all'articolo 23 per quanto riguarda tali attività o servizi. In tali casi, le misure di vigilanza e di applicazione di cui al capo VII non si applicano in relazione a tali attività o servizi specifici. Qualora i soggetti svolgano attività o prestino servizi esclusivamente del tipo di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono anche decidere di esentare tali enti dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 27.
9. I paragrafi 7 e 8 non si applicano quando un soggetto agisce in qualità di prestatore_di_servizi_fiduciari.
10. La presente direttiva non si applica ai soggetti che gli Stati membri hanno esentato dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.
11. Gli obblighi stabiliti nella presente direttiva non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
12. La presente direttiva si applica fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2002/58/CE, le direttive 2011/93/UE (27) e 2013/40/UE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2557.
13. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti conformemente alla presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali di soggetti interessati.
14. I soggetti, le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini della presente direttiva e conformemente al regolamento (UE) 2016/679, in particolare tale trattamento si basa sull'articolo 6 dello stesso.
Il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico viene effettuato in conformità della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione in materia di riservatezza, segnatamente la direttiva 2002/58/CE.
Articolo 6
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
| 1) | « sistema_informatico_e_di_rete»:
|
| 2) | « sicurezza_dei_sistemi_informatici_e_di_rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi; |
| 3) | « cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 4) | «strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro; |
| 5) | « quasi_ incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato; |
| 6) | « incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi; |
| 7) | « incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri; |
| 8) | « gestione_degli_incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e riprendersi da esso; |
| 9) | « rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l' incidente si verifichi; |
| 10) | « minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 11) | « minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli; |
| 12) | « prodotto_TIC»: un prodotto_TIC quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 13) | « servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 14) | « processo_TIC»: un processo_TIC quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881; |
| 15) | « vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia_informatica; |
| 16) | « norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); |
| 17) | « specifica_tecnica»: una specifica_tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
| 18) | « punto_di_interscambio_internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con tale traffico; |
| 19) | « sistema_dei_nomi_di_dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse; |
| 20) | « fornitore_di_servizi_DNS»: un soggetto che fornisce:
|
| 21) | « registro_dei_nomi_di_dominio_di_primo_livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio; |
| 22) | « soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy; |
| 23) | « servizio_digitale»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); |
| 24) | « servizio_fiduciario»: un servizio_fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 25) | « prestatore_di_servizi_fiduciari»: un prestatore_di_servizi_fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 26) | « servizio_fiduciario qualificato»: un servizio_fiduciario qualificato quale definito all'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 27) | « prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato»: un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014; |
| 28) | « mercato_online»: un mercato_online quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); |
| 29) | « motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); |
| 30) | « servizio_di_cloud_computing»: un servizio_digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni. |
| 31) | « servizio_di_data_center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale; |
| 32) | «rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi; |
| 33) | « piattaforma_di_servizi_di_social_network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni; |
| 34) | « rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore_di_servizi_DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto_che_fornisce_servizi_di_registrazione_di_nomi_di_dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore_di_servizi_gestiti, un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti, o un fornitore di mercato_online, di un motore_di_ricerca_online o di una piattaforma_di_servizi_di_social_network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva; |
| 35) | « ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:
|
| 36) | « rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica»: una rete_pubblica_di_comunicazione_elettronica quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972; |
| 37) | « servizio_di_comunicazione_elettronica»: un servizio_di_comunicazione_elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; |
| 38) | « soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; |
| 39) | « fornitore_di_servizi_gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema_informatico_e_di_rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza; |
| 40) | « fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti»: un fornitore_di_servizi_di_sicurezza_gestiti che svolge o fornisce assistenza per attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza; |
| 41) | « organismo_di_ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione. |
CAPO II
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
whereas