keyboard_tab NIS2 2022/2555 IT
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- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Soggetti essenziali e importanti
- Art. 4 Atti giuridici settoriali dell'Unione
- Art. 5 Armonizzazione minima
- Art. 6 Definizioni
- Art. 7 Strategia nazionale per la cibersicurezza
- Art. 8 Autorità competenti e punti di contatto unici
- Art. 9 Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche
- Art. 10 Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)
- Art. 11 Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT
- Art. 12 Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità
- Art. 13 Cooperazione a livello nazionale
- Art. 14 Gruppo di cooperazione
- Art. 15 Rete di CSIRT
- Art. 16 Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)
- Art. 17 Cooperazione internazionale
- Art. 18 Relazione sullo stato della cibersicurezza nell'Unione
- Art. 19 Revisioni tra pari
- Art. 20 Governance
- Art. 21 Misure di gestione dei rischi di cibersicurezza
- Art. 22 Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
- Art. 23 Obblighi di segnalazione
- Art. 24 Uso dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
- Art. 25 Normazione
- Art. 26 Giurisdizione e territorialità
- Art. 27 Registro dei soggetti
- Art. 28 Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
- Art. 29 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
- Art. 30 Notifica volontaria di informazioni pertinenti
- Art. 31 Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
- Art. 32 Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali
- Art. 33 Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti essenziali
- Art. 34 Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti
- Art. 35 Violazioni che comportano una violazione dei dati personali
- Art. 36 Sanzioni
- Art. 37 Assistenza reciproca
- Art. 38 Esercizio della delega
- Art. 39 Procedura di comitato
- Art. 40 Riesame
- Art. 41 Recepimento
- Art. 42 Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014
- Art. 43 Modifica della direttiva (UE) 2018/1972
- Art. 44 Abrogazione
- Art. 45 Entrata in vigore
- Articolo 46 Destinatari
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
CAPO IV
MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO V
GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
CAPO VI
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
CAPO VII
VIGILANZA ED ESECUZIONE
CAPO VIII
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
- sistema informatico e di rete
- sicurezza dei sistemi informatici e di rete
- cibersicurezza
- strategia nazionale per la cibersicurezza
- quasi incidente
- incidente
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- rischio
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- prodotto TIC
- servizio TIC
- processo TIC
- vulnerabilità
- norma
- specifica tecnica
- punto di interscambio internet
- sistema dei nomi di dominio
- fornitore di servizi DNS
- registro dei nomi di dominio di primo livello
- soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio
- servizio digitale
- servizio fiduciario
- prestatore di servizi fiduciari
- servizio fiduciario qualificato
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- mercato online
- motore di ricerca online
- servizio di cloud computing
- servizio di data center
- rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
- piattaforma di servizi di social network
- rappresentante
- ente della pubblica amministrazione
- rete pubblica di comunicazione elettronica
- servizio di comunicazione elettronica
- soggetto
- fornitore di servizi gestiti
- fornitore di servizi di sicurezza gestiti
- organismo di ricerca
- autorità 7
- vigilanza 6
- compiti 5
- competenti 5
- stati 4
- membri 4
- priorità 3
- enti 3
- possono 3
- direttiva 3
- presente 3
- rispetto 3
- misure 3
- esecuzione 3
- proprie 2
- pubblica 2
- rischio 2
- basato 2
- approccio 2
- nazionali 2
- conferire 2
- istituzionali 2
- gli 2
- provvedono 2
- affinché 2
- legislativi 2
- controllo 2
- imporre 2
- quadri 2
- regolamento 2
- amministrazione 2
- salvi 1
- fatti 1
- vigilare 1
- competenza 1
- articolo 1
- caso 1
- violazione 1
- dispongano 1
- poteri 1
- adeguati 1
- svolgere 1
- personali 1
- indipendenza 1
- operativa 1
- sottoposti 1
- decidere 1
- adeguate 1
- proporzionate 1
- efficaci 1
Articolo 31
Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti monitorino efficacemente e adottino le misure necessarie a garantire il rispetto della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti di conferire priorità ai compiti di vigilanza. Tale priorità si fonda su un approccio basato sul rischio. A tal fine, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza di cui agli articoli 32 e 33, le autorità competenti possono stabilire metodologie di vigilanza che consentano di conferire priorità a tali compiti secondo un approccio basato sul rischio.
3. Le autorità competenti operano in stretta cooperazione con le autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti delle autorità di controllo di cui a tale regolamento.
4. Fatti salvi i quadri legislativi e istituzionali nazionali, gli Stati membri provvedono affinché nel vigilare sul rispetto, da parte degli enti della pubblica amministrazione, della presente direttiva e nell'imporre misure di esecuzione in caso di violazione della presente direttiva, le autorità competenti dispongano dei poteri adeguati per svolgere tali compiti con indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica amministrazione sottoposti a vigilanza. Gli Stati membri possono decidere di imporre misure di vigilanza e di esecuzione adeguate, proporzionate ed efficaci in relazione a tali enti conformemente ai quadri legislativi e istituzionali nazionali.
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